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Martedì, 19 Marzo 2024
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Ordinanza Zaia: si può passeggiare al lago o in montagna? Mascherina, multe ai gestori locali

Quando è obbligatorio l'uso della mascherina in Veneto e chi rischia sanzioni? È possibile fare passeggiate ed attività sportiva? In quali aree? Dal 26 novembre in vigore l'ordinaza

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha firmato ieri, matedì 24 novembre, la nuova ordinanza per il contenimento del virus Sars-CoV-2 che entrerà in vigore da giovedì 26 novembre e sarà valida, salvo modifiche o proroghe, fino al prossimo 4 dicembre 2020. Il testo della nuova ordinanza regionale ricalca in molti passaggi quella precedente, ma con alcune significative novità, vediamo quali.

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Obbligo mascherina: anche seduti al bar e rischio chiusura dei locali

Scarica l'ordinanza regionale n. 156 del 24 novembre 2020

Il provvedimento di Zaia in merito all'obbligo di indossare la mascherina dispone delle regole più stringenti rispetto a quelle valide a livello nazionale stabilite dal Dpcm. Quest'ultimo, infatti, prevede che la mascherina debba essere obbligatoriamente portata sempre con sé, così come che debba essere indossata al chiuso in tutti i luoghi diversi dalle abitazioni private e all'aperto, a eccezione dei casi in cui «sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi». Non è così per l'ordinanza regionale che sul punto è molto più restrittiva, di seguito la prima parte del testo:

«È obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione, a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità».

In sostanza, l'ordinanza di Zaia stabilisce che, fatte salve le eccezioni di incompatibilità con l'uso della mascherina, non appena si esca di casa è obbligatorio proteggersi le vie respiratorie, sempre e comunque anche in quelle situazioni in cui fosse garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Ma non solo, perché il provvedimento di Zaia entra nello specifico di alcune situazioni particolari, come il consumare alimenti e bevande oppure il fumare. Si legge alla lettera A) punto 1) dell'ordinanza regionale:

«L’abbassamento momentaneo della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il consumo di tabacchi deve, in ogni caso, essere rigorosamente limitato temporalmente alla consumazione e deve comunque avvenire nel rispetto della distanza minima di un metro, sia seduti che, quando ammesso, in piedi, salvo quanto disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive; in caso di violazione della disposizione predetta da parte di avventori di esercizi di somministrazione risponde sanzionatoriamente anche il gestore, eventualmente con la chiusura immediata dell’esercizio in caso di plurime contestuali violazioni da parte di avventori».

In breve, se vi sedete al bar o al ristorante e iniziate a mangiare, oppure vi fumate una sigaretta, potete farlo abbassandovi momentaneamente la mascherina, ma dovete a quel punto rispettare la distanza minima di un metro dalle altre persone non conviventi con voi. Inoltre il periodo di abbassamento della mascherina, deve essere «rigorosamente limitato temporalmente alla consumazione» del cibo, delle bevande o della sigaretta. Se non rispettate tali indicazioni e vi trovate appunto in un locale aperto al pubblico nella Regione Veneto, siete passibili di multa. Ma a rischiare una sanzione è anche il gestore stesso del bar o del ristorante che ha quindi tutto l'interesse a verificare il rispetto da parte degli avventori di tali disposizioni contenute nell'ordinanza regionale di Zaia. Gli stessi gestori di locali come bar e ristoranti rischiano infatti persino la chiusura, in caso di accertate plurime violazioni di tali disposizioni da parte dei clienti. L'ultimo richiamo in merito all'uso della mascherina contenuto nel provvedimento è quello che si riferisce al suo utilizzo all'interno dei mezzi di trasporto pubblici e privati:

«È altresì obbligatorio l’uso della mascherina in tutti i mezzi di trasporto pubblici ed in quelli privati in presenza di non conviventi».

Passeggiate, attività motoria e sportiva: i divieti

Ancora una volta il punto 2) dell'ordinanza di Zaia è quelo che ha sin da subito generato confusione e perplessità. Di fatto è stato riscritto in modo pressoché identico a quanto previsto nella precedente ordinanza, ma con una piccola variazione. Vediamo il testo completo:

«È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e, in ogni caso, al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti residenti o alloggiati in tali aree».

Il punto dichiara cosa è consentito fare, cioè «svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto», per poi disporre che però tali attività non sono possibili in alcuni luoghi specifici e per determinate categorie di persone. I luoghi in cui non è possibile passeggiare sono le «strade, piazze del centro storico della città», ma anche «delle località turistiche (mare, montagna, laghi)» e «delle altre aree solitamente affollate». L'ambiguità del testo è evidente, così come di tutta evidenza è il fatto che il passaggio è stato scritto e riscritto male, vediamo di capire perché.

Il problema sta tutto nell'abuso della preposizione «delle» che, a un certo punto, non si capisce più a che cosa si riferisca: al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate. Abbiamo tre «delle»: il primo è chiaro si riferisca alle «strade, piazze del centro storico della città», ma il secondo crea un'ambiguità: «delle località turistiche», significa al di fuori delle località turistiche (mare, montagna, laghi) in se stesse e quindi tanto nei centri abitati di tali località quanto lungo i sentieri isolati, oppure il soggetto reggente della frase è ancora «strade, piazze» e quindi il tutto andrebbe inteso come: si può passeggiare, ma al di fuori (delle strade, piazze del centro) delle località turistiche di mare, montagna e situate vicino ai laghi? Il dubbio si rafforza, poiché la Regione Veneto in occasione della precedente ordinanza, aveva divulgato una serie di FAQ interpretative, o "chiarimenti", ed una di esse suona così: «Si può andare a camminare in montagna?». Risposta della Regione: «Non in zone affollate o quelle in cui si creano affollamenti». Dunque, a nostro avviso, l'interpretazione corretta è che si possa fare una camminata in montagna, al mare o al lago, ma al di fuori delle «strade e piazze del centro» di tali località turistiche e, come vedremo tra un attimo, al di fuori anche delle «altre aree solitamente affollate» di tali località turistiche.

Il terzo ed ultimo «delle», infatti, è anch'esso soggetto ad ambiguità. Prima possibilità: va letto come riferito direttamente all'espressione «al di fuori» e dunque bisogna intendere che si può passeggiare, ma al di fuori «delle altre aree solitamente affollate» oltre a quelle già indicate (strade e piazze del centro città e delle località turistiche), cioè al di fuori di qualunque altra area (ovunque essa sia) che solitamente risulti essere affollata. Seconda possibilità: il «delle altre aree solitamente affollate», va inteso come ulteriore specificazione rispetto a «delle strade, piazze», e dunque è possibile passeggiare, ma al di fuori, non solo delle strade e piazze del centro storico della città e delle località turistiche, bensì anche al di fuori «delle altre aree solitamente affollate» delle città e delle località turistiche, dunque al di fuori anche di una piazza solitamente affollata in un quartiere altro rispetto al centro città, o al di fuori di un sentiero di montagna, poniamo, che tradizionalmente risulti essere molto affollato. A nostro avviso, alla luce della FAQ precedentemente citata, non si può che propendere per questa seconda possibile interpretazione. A conferma di tutto questo, si ricordi un altro "chiarimento" della Regione in riferimento alla precedente ordinanza (ma sul punto quella nuova non apporta modifiche in tal senso): «Posso andare dal mio paese ad una località di mare a mangiare al ristorante?». La risposta fornita dalla Regione era chiara: «, ma prima e dopo il pranzo bisogna evitare di passeggiare nel centro storico dando luogo ad affollamenti e assembramenti».

Ciò detto, l'ordinanza regionale firmata ieri presenta sul tema delle passeggiate un'unica piccola variazione, aggiungendo in modo esplicito a quella dei «residenti in tali aree» quale categoria di persone che non sono soggette al divieto di passeggiare nei centri storici delle città o nelle aree solitamente affollate, anche gli «alloggiati in tali aree». Questo, a riprova ulteriore di quanto fin qui esposto, significa che se un cittadino di Verona decide di trascorrere un intero weekend in una località di montagna nel Veneto e, da turista, alloggia in un hotel per un paio di notti il venerdì ed il sabato, durante la sua permanenza in tali aree godrà degli stessi diritti dei residenti e, dunque, potrà anche passeggiare (senz'altra finalità) in centro e nelle aree solitamente affollate (ovviamente senza creare assembramenti!). Infine, ribadiamo per completezza che, come ormai noto, la disposizione in oggetto, consente comunque a qualunque persona (beninteso, proveniente da una zona gialla) di recarsi anche nel centro storico di una città come Verona per raggiungere un negozio dove compiere un acquisto, oppure un locale legittimamente aperto dove consumare alimenti o bevande. Ciò che questa persona non può fare, a meno che non sia residente o alloggiata proprio nel centro storico o in tali aree solitamente affollate, è compiere una semplice passeggiata senz'altra finalità che il mero passeggiare.

Le altre misure previste nell'ordinanza regionale

3 - L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni.

4 - È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

  • nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione o altra forma di delimitazione, anche mediante cartelli, tale da convogliare l’accesso e l’uscita dei consumatori, possibilmente, verso uno specifico varco che consenta un controllo sulle presenze e la prevenzione di affollamenti e assembramenti;
  • sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
  • applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020.

5 - È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso.

6 - Dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.

7 - È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente o per la consumazione dei prodotti da asporto quali gelati, pizze ecc., da consumare nell’immediatezza dell’acquisto e allontanandosi dall’esercizio per evitare assembramenti.

8 - Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono rispettare le linee guida di cui all’apposita scheda dell’allegato 9 del dpcm 3.11.2020 e ssmm, assicurando, in ogni caso, che il menu sia offerto su supporto digitale o su supporto usa e getta, che non sia attuata nessuna forma di buffet, che sia costantemente rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro e che presso ciascun tavolo non siano seduti più di quattro soggetti tra loro non conviventi; la mascherina va utilizzata in tutti gli spostamenti; il liquido igienizzante deve essere disponibile in entrata, sui tavoli e nei bagni;

9 - In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti:

  • esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del dpcm 3.11.2020;
  • esercizi fino a 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati;
  • esercizi sopra i 250 mq di superficie di vendita: 1 cliente ogni 30 mq.

A tal riguardo, il presidente della Regione Veneto ha firmato ieri un'ulteriore ordinanza con la quale modifica parzialmente questo punto. Si legge nel provvedimento: 

«A parziale modifica del punto 9 della lett. A) dell’ordinanza n. 156 del 24.11.2020, in tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti:

  • esercizi fino a 40 mq. di superficie di vendita: 1 cliente, come da allegato 11 del dpcm 3.11.2020;
  • esercizi sopra i mq. 40 di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati».

10 - Nelle eventuali code di attesa va rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Il gestore è responsabile del rispetto della previsione.

11 - Al fine di consentire il controllo sull’applicazione delle previsioni di cui al punto 9, il gestore:

  • è obbligato ad apporre all’ingresso degli esercizi di commercio al dettaglio singoli e all’ingresso di ciascun centro commerciale o parco commerciale appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite in applicazione dei parametri di cui al predetto punto 9);
  • garantisce costantemente, tramite strumento elettronico “contapersone” o personale di vigilanza, il rispetto dei parametri di cui sopra, assicurando la presenza di clienti in misura non superiore a quella fissata.

In caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenze di clienti superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri, è disposta obbligatoriamente la misura cautelare dell’immediata chiusura dell’esercizio da parte dell’organo accertatore ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legge 25.3.2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35. - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

12 - Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie e le edicole.

13 - Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.

14 - La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

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