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La "dolce vita" dei piccoli Comuni entro i 5 mila abitanti: quali sono e perché hanno più libertà

La zona arancione e le sue regole per gli abitanti dei Comuni con meno di 5 mila abitanti

Il Veneto destinato alla zona arancione anche dopo il monitoraggio di venerdì 22 gennaio, dunque alle medesime restrizioni sin qui applicate e, più o meno, conosciute da tutti (qui la nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute). In questo articolo vorremmo provare ad approfondire come funzionano le regole in zona arancione per i "piccoli Comuni", quelli cioè definiti tali dal Dpcm poiché con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti. Lo facciamo però partendo da una posizione che potrebbe suonare un po' paradossale, e cioè che proprio gli abitanti di questi piccoli Comuni sono in realtà più liberi e meno soggetti a restrizioni di chi viva in grandi città, anche se forse ne manca un po' la consapevolezza. 

Il ministro ha firmato l'ordinanza con validità 15 giorni: il Veneto confermato zona arancione 

Come sapere se si abita in un piccolo Comune

I decreti del governo non specificano esattamente a quale parametro riferirsi per stabilire se un Comune è o meno con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti. Sinora l'orientamento emerso è però quello di far riferimento ai dati forniti dall'Istat e aggiornati al 31 dicembre 2019. È possibile fare in autonomia la propria ricerca sul sito ufficiale dell'Istat che consente per ciascun Comune di calcolare la popolazione residente. Qui potete scaricare la lunga lista dei Comuni veronesi con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti: Comuni veronesi con meno di 5 mila abitanti, dati Istat.

Le regole generali sugli spostamenti in zona arancione

In zona arancione la mobilità è limitata a livello intercomunale, cioè tra Comuni diversi, salvo motivi di lavoro, necessità, studio, o salute. Inoltre esiste la possibilità di fuoriuscire dal proprio Comune per fruire di attività o servizi indisponibili nel proprio Comune ma che non sono stati sospesi dalle norme. È il caso di un negozio che vende un certo tipo di "bene" (non fa invece testo il "marchio" del prodotto, su questo si vedano le Faq di Regione Veneto) che potrebbe non essere presente dentro il mio Comune e quindi sarei autorizzato a spostarmi in un altro, quello a me più vicino, per acquistare il bene/prodotto di cui ho bisogno. Stesso discorso per i servizi, dall'ufficio Inps a quello postale oppure quelli dedicati alla "persona" come parrucchieri e centri estetici, ma è anche il caso di un'attività come quella sportiva: dal tennis allo sci alpinismo, se nel mio Comune in zona arancione non è disponibile il luogo dove praticare tali attività sportive non sospese a livello individuale, potrò spostarmi in un altro Comune per svolgerle. 

All'interno del proprio Comune, al contrario, la mobilità tra le ore 5 e le 22 è invece essenzialmente libera, cioè per spostarsi da un luogo all'altro all'interno del proprio Comune non vi è bisogno di avere un "motivo valido". Tuttavia la novità del Dpcm 14 gennaio 2021 è che sono stati limitati gli spostamenti verso le abitazioni private abitate che non possono essere fatti in numero maggiore a uno al giorno. Così infatti scrive il governo nelle Faq aggiornate:

«Dal 16 gennaio al 5 marzo 2021, in area arancione, è consentito spostarsi all'interno del proprio Comune, tra le ore 5 e le 22, nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate».

Ciò dunque chiarito, resta il fatto che come sempre viene sottolineato dal governo in una Faq successiva: 

«Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio Comune.

Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio Comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti». 

Mettendo insieme tutte le cose, in sostanza, dentro il proprio Comune tra le 5 e le 22 non serve il modulo di autocertificazione per gli spostamenti, ma qualora dichiariate che vi state spostando per fare visita a casa di qualcuno, allora vi potrebbe essere richiesto di compilarlo. Allo stesso modo, in via generale, se uscite dal vostro Comune o se vi spostate in orari di "coprifuoco" è sempre richiesto avere un valido motivo e dunque l'uso del modulo dell'autocertificazione.

La visita a casa in zona arancione

In area arancione la regola generale contenuta nel Dpcm 14 gennaio 2021 stabilisce che «lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi» (esclusi dal computo i minori di 14 anni e i soggetti disabili conviventi con chi si sposta).

Questo significa, come già detto, che è possibile andare a trovare qualcuno, un parente o un amico, soltanto una volta al giorno: a pranzo se vado dai miei genitori e poi torno a casa mia, la sera stessa non posso anche andare a cena a casa del fidanzato o della fidanzata. Un solo spostamento al giorno verso le abitazioni private abitate e che devono necessariamente essere dentro il mio stesso Comune. Quest'ultimo punto, però, per chi vive in un Comune con meno di 5 mila abitanti, come vedremo a breve, non è vincolante.  

Prestare assistenza a qualcuno non autosufficiente resta invece ovviamente sempre possibile, anche fuori Comune o Regione e anche in orario di "coprifuoco". Le Faq dedicate del governo sul punto sono chiare nello stabilire che «è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari», così come che «lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni/Regioni/Province autonome in aree diverse».

La deroga dei "30 km" per i piccoli Comuni

Leggiamo anzitutto quello che vi è scritto nel Dpcm 14 gennaio 2021 all'Art. 2 comma 4 lettera b): 

«Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

A questa formulazione contenuta nel Dpcm, aggiungiamo ora l'altra descrizione ufficiale della norma che il governo ha fornito nelle Faq aggiornate:

«A chi vive in un Comune che ha fino a 5.000 abitanti è comunque consentito spostarsi, tra le 5 e le 22, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione o Provincia autonoma), anche per le visite ad amici o parenti nelle modalità già descritte, con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia».

I punti da tenere a mente sono quindi essenzialmente due:

  • Se il mio Comune ha meno di 5 mila abitanti posso spostarmi, nel rispetto dell'orario di coprifuoco, anche fuori dal mio Comune entro 30 chilometri di distanza.
  • Nell'uscire dal mio "piccolo Comune" devo però ricordarmi che se applico la deroga dei "30" chilometri mi è vietato spostarmi verso un capoluogo di provincia (quale può essere la città di Verona), mentre al contrario mi è consentito anche varcare il confine regionale (sempre se resto entro i 30 km ovviamente).

La più limpida e cristallina formulazione che il governo abbia sinora fornito di cosa tutto questo voglia dire, la possiamo trovare in una Faq della zona arancione riferita all'attività motoria e sportiva. Il governo qui scrive quanto segue con riferimento proprio ai "piccoli Comuni":

«Si ricorda inoltre che, ai sensi del Dpcm, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini».

La formulazione è davvero molto efficace, perché finalmente consente di capire il senso autentico della deroga dei "30 km": di fatto se vivo in un "piccolo Comune" con meno di 5 mila abitanti è come se il confine comunale originario non valesse più, ma si allargasse per i 30 chilometri circostanti, cioè appunto «la fascia territoriale circostante fino a una distanza di 30 km» è, ai sensi dell'applicazione delle norme del Dpcm, equiparata al territorio del mio Comune. Questo vuol dire che se abito a Garda (circa 4 mila abitanti), tra le ore 5 e le 22, quello che faccio dentro il mio Comune posso legittimamente farlo anche in tutti gli altri Comuni che sono compresi nella «fascia territoriale circostante fino a una distanza di 30 km».

Devo andare dal parrucchiere? Se abito a Garda posso scegliere di andarci nel mio Comune e, anche se qui il servizio è per me disponibile, posso però tranquillamente scegliere di andare a tagliarmi i capelli a Torri del Benaco, a Bardolino oppure a Peschiera. E ancora: se abito a Brentino Belluno (circa 1.330 abitanti) posso anche andare dall'estetista nel Comune di Avio che è in provincia di Trento e in un'altra Regione. Questo poi vale ovviamente anche per la "visita a casa", cioè gli abitanti dei "piccoli Comuni" come Brentino Belluno se hanno un parente, amico, fidanzato/a possono "giocarsi" il loro singolo spostamento giornaliero verso le abitazioni private abitate anche raggiungendo dei Comuni fuori Regione, purché non siano a una distanza maggiore dei 30 chilometri e non siano capoluoghi di provincia. Abitate a Nogarole Rocca (3.697 abitanti) e un vostro amico o parente a Roverbella, cioè in provincia di Mantova e quindi in Lombardia ma a circa una decina di chilometri? È vostro diritto andarli a trovare, secondo le regole sopra esposte. 

Faq governo zona arancione piccoli Comuni - Dpcm 14 gennaio 2021

Faq governo zona arancione piccoli Comuni - Dpcm 14 gennaio 2021

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