rotate-mobile
Martedì, 28 Marzo 2023
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Parrucchiere o estetista fuori dal proprio Comune in zona arancione? Risposte ai lettori

Le risposte alle domande dei lettori sugli spostamenti tra Comuni in zona arancione

Nella giornata di mercoledì 20 gennaio abbiamo pubblicato un articolo in cui si cercava, da un lato, di dare voce alle richieste di un'associazione di categoria come Confartigianato Verona in relazione a molte attività professionali penalizzate dalle restrizioni della zona arancione e, dall'altro, di fornire elementi di chiarezza sugli ultimi provvedimenti presi dal governo. Ora, a giudicare da alcune segnalazioni fatteci dai lettori, il secondo obiettivo abbisogna forse di un'ulteriore integrazione.

I meccanismi normativi che regolano la mobilità in zona arancione sono piuttosto complessi, pertanto è normale vi sia un po' di incertezza. Partiamo quindi direttamente dalle domande dei nostri lettori e proviamo a darvi risposta.

  • «Se abito in un paese con quattro parrucchieri, ma io voglio andare dal mio di fiducia a 15 km da casa, posso o no?»

La risposta a questa domanda con riferimento alla zona arancione è "no", se la persona che la pone abita in un Comune con più di 5 mila abitanti. In questo caso, infatti, il "rapporto fiduciario" con il proprio parrucchiere che però esercita in un Comune diverso dal mio non conta alcunché ai fini della normativa. Essendo presenti nel mio Comune quattro parrucchieri, dovrò andarmi a tagliare i capelli in uno di questi esercizi dentro il mio Comune. Solo nel caso in cui all'interno del mio Comune non vi fossero parrucchieri disponibili, allora sì potrei uscire dal mio confine comunale e andare a farmi tagliare i capelli nel Comune a me più vicino dove sia disponibile soddisfare questa esigenza, vale a dire dove vi sia un parrucchiere aperto. Questo perché nel Dpcm del 14 gennaio 2021 all'Art. 2 comma 4 lettera b), con riferimento appunto alla zona arancione, si dice che gli spostamenti fuori dal mio Comune sono vietati, salvo motivi di lavoro, necessità, salute, ma si aggiunge che è però possibile spostarsi dal proprio Comune «per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune». Se nel mio Comune il servizio fornito dal parrucchiere è «non disponibile», cioè sono assenti esercizi che lo forniscano, allora posso andare nel Comune a me più vicino dove invece esiste almeno un parrucchiere aperto. Questo vale ovviamente anche per tutti gli altri "servizi alla persona", come un centro estetico ad esempio.

Alla stessa domanda del nostro lettore, tuttavia, bisogna al contrario rispondere che "sì" è possibile andare dal "mio parrucchiere di fiducia" che dista 15 chilometri ma è in un altro Comune, nel momento in cui chi pone questa domanda sia un abitante di un Comune con popolazione inferiore alle 5 mila persone. Questo perché agli abitanti dei cosiddetti "piccoli Comuni" è concessa dal Dpcm 14 gennaio 2021 una speciale deroga al divieto di spostamenti, vale a dire quella dei "30 km". Cosa dice questa deroga? Molto semplicemente che chi vive in un Comune con meno di 5 mila abitanti può spostarsi liberamente, pur rispettando gli orari di coprifuoco, nel raggio di 30 chilometri anche uscendo dal confine del proprio Comune e persino da quello regionale, sempre però non potendo raggiungere una città capoluogo di provincia. Quindi, se vivo in un "piccolo Comune" (così identificato avendo meno di 5 mila abitanti) e voglio andare dal mio "parrucchiere di fiducia" che esercita in un altro Comune distante 15 chilometri (purché non sia un capoluogo di provincia), posso farlo tranquillamente anche se nel mio Comune sono già presenti quattro altri parrucchieri. Ciò è consentito poiché ad applicarsi non è qui la deroga vista prima dei "servizi indisponibili nel proprio Comune", bensì la deroga cosiddetta dei "30 km" che abbiamo appena esposto e che si trova sempre all'Art. 2 comma 4 lettera b) del Dpcm 14 gennaio 2021:

«Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

  • «Ci si può spostare dal proprio Comune per andare dal parrucchiere o estetista?»

La risposta a questa domanda non può che essere: dipende. Come abbiamo appena visto, il primo fattore da considerare è quello della "disponibilità del servizio", cioè se nel proprio Comune siano presenti o meno tali "servizi alla persona", quindi un parrucchiere o un'estetista. Se sono presenti ed io abito in un Comune con più di 5 mila persone, allora mi è vietato uscire dal mio Comune per andare in un altro dove operi un parrucchiere o estetista che siano i miei di fiducia. Dovrò rinunciarvi finché si è Regione zona arancione e accontentarmi di andare dal parrucchiere o dall'estetista che opera, cioè che è disponibile, all'interno del mio Comune. Facendo un esempio concreto: se vivo nella città di Verona (che ha ben più di 5 mila abitanti) non mi è affatto consentito spostarmi di Comune ed andare a Castel d'Azzano per tagliarmi i capelli, poiché a Verona è evidente che sia pieno di parrucchieri e centri estetici, vale a dire che tali servizi sono perfettamente già disponibili ed è dunque a loro che devo rivolgermi.

Il secondo fattore da prendere in considerazione è però quello della "grandezza/piccolezza del proprio Comune". Cosa vuol dire? È semplice, il governo ha pensato ad una deroga al divieto di spostamenti che consente agli abitanti di Comuni con popolazione inferiore alle 5 mila persone, di spostarsi liberamente nel raggio di 30 chilometri dal confine del proprio Comune, vietando però loro al contempo di poter raggiungere (in applicazione di questa deroga) i capoluoghi di provincia. Banalmente, un abitante di Pastrengo che è un Comune con circa 3 mila abitanti può tranquillamente andare, anche senza alcun motivo, nel Comune di Bussolengo che dista meno di 30 chilometri. Quello che però l'abitante del Comune di Pastrengo non può fare è raggiungere la città di Verona, anche se dista meno di 30 chilometri, essendo Verona un capoluogo di provincia. Quindi, tornando a parrucchieri e centri estetici, anche se il mio Comune possiede già tali servizi che sono quindi disponibili, ma il mio Comune ha ugualmente una popolazione inferiore alle 5 mila persone, è mia facoltà di scelta recarmi anche in un altro Comune per andare a farmi lo smalto alle unghie oppure tagliare i capelli, purché però io compia uno spostamento entro i 30 chilometri di distanza e mai verso un capoluogo di provincia.

Aggiungiamo per completezza che anche un abitante di un "piccolo Comune" come Pastrengo può eventualmente raggiungere il capoluogo Verona se e solo se abbia bisogno di un servizio, pensiamo ad esempio allo svolgimento di una pratica Inps, disponibile esclusivamente nella città di Verona (cioè non presente in alcun altro Comune). Ma in questo caso la deroga che si applica non è quella dei "30 km", bensì quella dei "servizi indisponibili nel proprio Comune".

  • «Vivo al confine tra un Comune e l'altro. E il supermercato in cui compro è in un altro Comune a meno di 1 km. Quindi che si fa? Recarsi nel Comune vicino che dista meno di 1 km? Oppure andare in un supermercato dello stesso Comune che dista più di 10 km?»

La domanda è interessante. Il "fare la spesa", il "compiere acquisti", risulta ai sensi del Dpcm una motivazione sempre valida per effettuare degli spostamenti. Il governo in una Faq ufficiale aggiornata ad oggi, ha ricordato che è sempre legittimo spostarsi in zona arancione verso un Comune diverso non solo «laddove il proprio Comune non disponga di punti vendita», ma anche «nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze». Nel caso della questione postaci da una nostra lettrice, lo spostamento in un altro Comune per andare al supermercato che è più vicino, si può a nostro avviso considerare perfettamente legittimo, poiché vi è certamente una «maggiore convenienza economica», se non nel costo dei prodotti venduti, sicuramente nel risparmiarsi 10 km in auto o con mezzi pubblici invece che muoversi per 1 solo km. È poi interessante notare come la successiva Faq ufficiale del governo chiarisca un ulteriore aspetto importante da non dimenticare: Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari? La risposta è la seguente:

«Sì, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili».

Faq spesa fuori Comune - 21 gennaio 2021, fonte governo.it 

Faq spesa fuori Comune - 21 gennaio 2021, fonte governo.it 
Sullo stesso argomento

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Parrucchiere o estetista fuori dal proprio Comune in zona arancione? Risposte ai lettori

VeronaSera è in caricamento