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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Zona gialla, arancione e rossa: attività sportiva fuori Comune, quando è consentito dal Dpcm

Quando è ammesso uscire dai confini comunali per fare attività sportiva? Tutte le norme dell'ultimo Dpcm suddivise per le tre zone di rischio in base alle nuove restrizioni vigenti

Con il nuovo Dpcm 14 gennaio 2021 sul tema dell'attività motoria e sportiva sono di fatto stati confermati gli orientamenti che il governo aveva precedentemente indicato. I temi "caldi" in materia di attività sportiva sono essenzialmente due: quando è possibile "sconfinare" in un altro Comune se la propria Regione è zona arancione o rossa per svolgere attività sportiva individuale? Dall'altro lato, un ulteriore tema concerne i cosiddetti sport invernali come lo "sci alpinismo" e persino lo "slittino", se cioè sia o meno possibile andare in un altro Comune, evidentemente di montagna, per praticare in forma individuale tali attività pur trovandosi in zona arancione (in quella rossa come vedremo è vietato). Sono interrogativi più che legittimi da parte dei cittadini, a fronte dei quali bisogna cercare di fornire risposte per quanto possibili chiare.

Cominciamo con il ricordare che ai sensi dell'ultimo Dpcm «restano chiusi gli impianti nei comprensori sciistici», i quali al momento «possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)». Le cose potrebbero poi cambiare, previa approvazione di protocolli dedicati, a partire dal prossimo 15 febbraio 2021, quando gli impianti potranno essere «aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida».

Spostamento tra Comuni e sci alpinismo, Regione Veneto: «Si può pernottare in hotel» 

Al momento, tuttavia, tra le attività sportive che si possono svolgere in forma individuale rientra anche lo "sci alpinismo". È possibile quindi spostarsi di Comune in zona arancione per fare questo tipo di attività sportiva? In una nota ufficiale Regione Veneto ha affermato che è consentito, restando nella propria Regione, aggiungendo che è anche possibile pernottare in albergo per poi svolgere tale attività sportiva individuale. Non ci si può invece spostare di Comune in zona arancione per fare una "passeggiata", essendo questa un'attività motoria già disponibile nel proprio Comune. E dello "slittino", vogliamo parlarne? Ci limiteremo a porre la questione, poiché andandosi a prendere il decreto 13 ottobre 2020 del Dipartimento per lo Sport si legge con riferimento allo "slittino su pista naturale" che «lo svolgimento della disciplina è consentito esclusivamente in forma individuale». 

decreto-legge 13 ottobre 2020 slittino su pista naturale
Decreto-legge 13 ottobre 2020 - Slittino su pista naturale

Vediamo ora le regole per lo svolgimento di attività motoria o di attività sportiva in tutte e tre le aree di rischio, la zona gialla, arancione e rossa.

Attività sportiva e motoria in zona gialla

Per ciò che riguarda la situazione in zona gialla, le disposizioni sono abbastaza semplici. Il divieto principale riguarda gli "sport di contatto" per come sono stati individuati nell'apposito decreto del ministro dello Sport e che appunto risultano tutti sospesi, tra questi ricordiamo il calcio, calcetto, pallavolo, basket ma ve ne sono molti altri. Una Faq ufficiale del governo ci ricorda poi che «sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale». Vi è però un'importante concessione che viene sottolineata nella medesima Faq del governo: «Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento».

Come noto, anche in zona gialla «le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti». Allo stesso tempo, tuttavia, come sempre ricordato dalle Faq ufficiali del governo, in zona gialla «è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento». In zona gialla (anche arancione, ma non in quella rossa), il tennis e padel, ad esempio, come viene scritto sul sito del Dipartimento dello Sport, «non rientrando nelle categorie degli sport di contatto, potranno continuare solo in centri e circoli sportivi all’aperto, previo rispetto dei protocolli di sicurezza».

Per ciò che riguarda l'attività motoria, anche in zona gialla bisogna ricordare che per fare una passeggiata bisogna comunque rispettare gli orari di "coprifuoco", cioè è possibile farla solo tra le ore 5 e le 22. Infine, veniamo al tema degli spostamenti connessi all'attività sportiva in zona gialla. La mobilità è libera all'interno di una Regione zona gialla, tra le ore 5 e le ore 22, ma fino al 15 febbraio 2021 è vietato oltrepassare il confine regionale indipendentemente dal "colore" delle varie Regioni, salvo motivi di lavoro, salute e necessità (oltre che per il rientro alla residenza, domicilio o abitazione). Per questo motivo, la Faq dedicata del governo si limita a ribadire che fino a tale data in zona gialla bisognerà "accontentarsi" di fare attività motoria o sportiva anche in altri Comuni, ma solo interni alla propria Regione: 

«È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività motoria o sportiva in quella località, purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma (quest’ultima limitazione è prevista fino al 15 febbraio 2021)».

Faq zona gialla attività motoria sportiva Dpcm 14 gennaio 2021
Faq zona gialla attività motoria sportiva Dpcm 14 gennaio 2021

Attività sportiva e motoria in zona arancione

In merito alla zona arancione va ricordata sempre la sospensione degli sport di contatto, ma come ricorda l'apposita Faq del governo «è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento». Anche in zona arancione bisogna poi ricordare che «è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli».

La parte più interessante, come già anticipato, per quel che concerne la zona arancione è quella relativa alla possibilità di spostarsi in un altro Comune per fare attività sportiva a livello individuale. Le risposte agli interrogativi di chi abita in una zona arancione sono tutte contenute in una Faq molto complessa che va analizzata: «È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?». Vediamo ora la prima parte della risposta fornita dal governo:

«È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma».

È la situazione che fa appello a quanto disposto dal Dpcm all'Art. 2 comma 4 lettera b) dove si legge che è ammesso spostarsi «in un Comune diverso da quello  di residenza, domicilio o abitazione», oltre che per motivi di lavoro, necessità, salute, studio, anche «per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune». Quella sportiva a livello individuale è un'attività non sospesa e, se una disciplina non fosse disponibile nel proprio Comune (tennis, paddel, sci alpinismo etc.) è allora possibile recarsi in un altro Comune, solo però dentro la propria Regione ed in quello a noi più vicino dove sia infine possibile soddisfare la propria esigenza di svolgere tale attività sportiva. La stessa Faq ufficiale del governo poi aggiunge:

«Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza». 

Se un amante della bicicletta in zona arancione decidesse di intraprendere una lunga pedalata che da Verona arrivi fino a Malcesine, potrebbe tranquillamente farlo. Ciò che è essenziale, è che il suo spostamento resti sempre finalizzato esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva individuale, da un lato, e che si concluda poi sempre nel Comune da dove era partito. Dalla città di Verona posso sì partire ed arrivare fino a Malcesine in bicicletta, ma nel mezzo non mi è consentito fermarmi a Lazise oppure a Garda per fare shopping in un negozio lungolago oppure per comprare un trancio di pizza d'asporto. Posso solo transitare sui territori di altri Comuni nello svolgimento di un'attività sportiva che, in se stessa, implica uno spostamento. Il governo, rispetto alla precedente edizione di questa Faq, ha poi aggiunto un'importante sottolineatura passata inosservata finora e relativa ai piccoli Comuni, cioè quelli con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti:

«Si ricorda inoltre che, ai sensi del Dpcm, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini».

Avete capito bene, per quei Comuni con meno di 5 mila abitanti, l'intera fascia territoriale circostante compresa entro i 30 chilometri «è equiparata al territorio comunale», cioè ai sensi dell'applicazione delle norme del Dpcm è come se fosse il proprio stesso Comune. Ciò ha una diretta conseguenza in zona arancione molto importante: essendo che nell'area di rischio arancione il modulo dell'autocertificazione dentro il proprio Comune non è richiesto per spostarsi tra le ore 5 e le 22, per chi vive nei "piccoli Comuni" con meno di 5 mila abitanti è in sostanza possibile spostarsi liberamente, senza cioè nemmeno dover compilare l'autocertificazione, anche fuori dal proprio confine comunale, purché si resti nei 30 chilometri e con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Facendo il solito esempio dell'abitante di Pastrengo (circa 3 mila abitanti), questi può andare a Bussolengo (circa 20 chilometri) o a Bardolino (circa 10 chilometri) e non abbisogna dell'autocertificazione per farlo, poiché ai sensi del Dpcm il territorio dei Comuni di Bussolengo o Bardolino, tra le ore 5 e le 22, equivalgono per lui esattamente a quello del suo stesso Comune, cioè Pastrengo. Ai fine dell'attività sportiva, un abitante di un piccolo Comune come Pastrengo potrebbe dunque tranquillamente svolgerla, senza autocertificazione, anche persino a Sirmione (circa 27 chilometri), cioè fuori Regione (e al momento in zona rossa), poiché entro i 30 chilometri l'intera fascia territoriale circostante è equiparata al proprio stesso territorio comunale. E ciò vale, evidentemente, anche per tutte le altre attività, dal tagliarsi i capelli al fare la spesa: quel che faccio dentro il mio piccolo Comune (con meno di 5 mila abitanti), posso farlo sempre a mio piacimento nell'intera area circostante per non oltre 30 chilometri come se fossi sempre dentro il mio Comune (con esclusione però degli spostamenti verso i capoluoghi e nel rispetto del "coprifuoco").

Faq zona arancione attività motoria sportiva Dpcm 14 gennaio 2021

Faq zona arancione attività motoria sportiva Dpcm 14 gennaio 2021

Attività sportiva e motoria in zona rossa

La pricipale restrizione per la zona rossa rispetto alle altre aree di rischio è che «sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso». Per ciò che riguarda gli sport di contatto sono ovviamente sospesi e sono anche vietate le gare a carattere amatoriale, «tuttavia è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti». 

Per quanto riguarda l'«attività motoria all'aperto» va specificato che in zona rossa «è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione». Inoltre, è come sempre «obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale». Per l'attività sportiva individuale, sia detto per inciso, in tutte le aree di rischio la distanza è sempre di due metri dalle altre persone. 

In zona rossa l'attività sportiva individuale è possibile svolgerla solo all'interno del proprio stesso Comune di residenza, domicilio o abitazione. Ma vi è ugualmente la possibilità di transitare nel territorio di Comuni differenti, qualora si sia impegnati nello svolgimento di un'attività come la corsa o la bicicletta che, in se stesse, comportino uno spostamento. Naturalmente questo spostamento dovrà poi sempre concludersi nel Comune dove è iniziato e bisogna ogni volta rispettare gli orari di "coprifuoco". 

«Nell’area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza».

Faq zona rossa attività motoria sportiva Dpcm 14 gennaio 2021

Faq zona rossa attività motoria sportiva Dpcm 14 gennaio 2021

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