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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

La "nuova" zona arancione: cosa cambia per il Veneto con l'ultimo Dpcm, tutte le regole 

Dagli spostamenti alle visite a casa di amici e parenti, le regole per i bar, i divieti ed il "coprifuoco", i negozi aperti, la scuola, i luoghi di culto e tutte le altre nuove norme arancioni

Da sabato 16 gennaio è ufficialmente in vigore il nuovo Dpcm che, tra le altre cose, stabilisce la proroga della precedente ordinanza del ministro della Salute con la quale è stata stabilita la classificazione del Veneto in zona arancione. La nostra Regione, dunque, sarà zona arancione ancora fino al 24 gennaio 2021, quando potrebbe però eventualmente cambiare colore sulla scorta del prossimo monitoraggio di venerdì. La proroga dell'ordinanza dell'8 gennaio determinata dall'ultimo Dpcm (Art. 14 comma 3), infatti, stabilisce per il Veneto che le disposizioni si applichino «fino all'adozione delle nuove ordinanze», ma in ogni caso «non oltre il 24 gennaio 2021».

Vediamo ora di seguito quelle che sono le novità principali per la zona arancione secondo l'ultimo Dpcm, in attesa che gli aspetti meno chiari vengano come sempre affrontati nelle Faq aggiornate dal governo.

Misure anti-covid 16 gennaio 2021 Governo - zona arancione

Misure anti-covid 16 gennaio 2021 Governo - zona arancione

L'obbligo della mascherina

In tutta Italia va sempre indossata la mascherina quando ci si trovi all'aperto o al chiuso, ad esclusione che nelle abitazioni private, dove è comunque fortemente raccomandato indossarla se si incontrano persone non conviventi. Se risulta «garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi» è possibile non indossare la mascherina, così come sono esentati i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con disabilità incompatibili a tale uso dei dispositivi di protezione individuale ed anche chi stia svolgendo un'attività sportiva.

Il coprifuoco

Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Questo significa ad esempio che, come ricordato dal governo in via ufficiale, «il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5 e le 22, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo». 

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Gli spostamenti in zona arancione

Il capitolo degli spostamenti per la zona arancione è come sempre quello più complesso e delicato. Partiamo anzitutto da una norma di carattere generale che trova applicazione sull'«intero territorio nazionale»:

  • È vietato ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, a prescindere dal colore della Regione, fino al prossimo 15 febbraio 2021, salvo che ricorrano esigenze di lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque possibile fare rientro alla propria residenza, al domicilio, o alla propria abitazione.

Il vero elemento caratterizzante la zona arancione, per ciò che riguarda la mobilità, è però anche nel caso del Dpcm 14 gennaio 2021 il divieto di compiere spostamenti che implichino l'uscita dal proprio Comune. Vi sono alcune eccezioni da analizzare e vi è poi la cosiddetta deroga dei "30 km" per i piccoli Comuni, ma partiamo anzitutto dalla formulazione contenuta nel Dpcm all'Art.  2 comma 4 lettera b):

«È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune».  

Concentrandosi sull'ultima motivazione eccettuativa al divieto, tra gli esempi utili a comprendere vi è l'indisponibilità di un negozio nel proprio Comune, oppure di un servizio non sospeso come il parrucchiere che, dunque, consente di spostarsi anche in un altro Comune e, nella fattispecie, quello più vicino al nostro, dove sia appunto possibile fruire del tal o talaltro servizio oppure soddisfare la propria esigenza di acquisto.

Esiste poi un'altra norma di carattere generale che, in modo inedito dal 16 gennaio 2021, si applica a partire già dalla zona gialla ed anche in quella arancione o rossa e riguarda gli spostamenti finalizzati al raggiungimento di un'altra abitazione privata abitata da parenti o amici, ai quali si voglia fare visita. Tale norma trova applicazione in ambito regionale per la zona gialla, mentre per la zona arancione e rossa l'ambito territoriale si riduce a quello del proprio Comune. Il Dpcm dispone, testualmente all'Art. 2 (dedicato appunto alla zona arancione), comma 3 lettera b), quanto segue:

«Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi».

Ciò significa che, in via generale, ogni giorno in zona arancione è possibile andare a trovare qualcuno soltanto una volta al giorno, restando nell'ambito del proprio Comune, rispettando il coprifuoco e spostandosi in non più di due persone. Lo stesso giorno, se abito a Verona, non posso andare a trovare i miei genitori a casa loro a pranzo e poi a cena andare a trovare un amico/a, poiché mi è concesso un solo spostamento giornaliero verso un'altra abitazione privata abitata che, in zona arancione, deve trovarsi dentro il mio stesso Comune.

Esiste però una deroga già conosciuta in passato che riguarda esclusivamente gli abitanti dei cosiddetti "piccoli Comuni", cioè quelli identificati come tali dal Dpcm in quanto con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti. Si tratta della cosiddetta deroga dei "30 km" che il Dpcm letteralmente esprime così:

«Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

Ora, anzitutto va quindi specificato che un abitante di un Comune con una popolazione inferiore alle 5 mila persone, quale ad esempio può essere Pastrengo (3.112 abitanti) nel Veronese, potrà anche spostarsi liberamente in orario non di coprifuoco uscendo dal proprio Comune, purché però non vada oltre il raggio di 30 chilometri dal suo confine comunale e, ugualmente, con il divieto di raggiungere i capoluoghi di provincia. Anche se Verona dista all'incirca 20 chilometri da Pastrengo, un abitante di questo Comune non può comunque raggiungere il capoluogo appellandosi alla deroga dei "30 km". Significa che un abitante di Pastrengo non può in alcun caso raggiungere Verona? In realtà no, poiché se ad esempio vi fosse solo nella città di Verona un servizio non sospeso dalle norme ma indisponibile nel Comune di Pastrengo, a quel punto lo spostamento anche verso il capoluogo sarebbe legittimo (poniamo il caso di una persona che debba andare negli uffici Inps o similari per svolgere una pratica).

Ai fini della "visita a casa", è quindi chiaro che chi vive in un piccolo Comune può spostarsi nel raggio dei suddetti 30 km per compierla, attraversando così il confine comunale e, se si resta nei 30 km, anche quello regionale. Questo punto lo si comprende se si considerano quei piccoli Comuni che si trovano in zone di confine con altre Regioni. Ad esempio, un Comune italiano noto a tutti di tal sorta è quello di Amatrice (circa 2.500 abitanti), "incastonato" nel Lazio tra le Marche e l'Abruzzo. Se non fosse ammesso lo sconfinamento anche in un'altra Regione pur restando entro i 30 km, nel caso di un piccolo Comune sul confine con altre Regioni come Amatrice, la deroga dei "30 km" non avrebbe alcun senso. È altrettanto chiaro però che, ai fini invece della "visita a casa", lo spostamento che abbia come destinazione un'altra abitazione privata deve compiersi sempre rispettando le prescrizioni sopra esposte, anche se a compierlo è un abitante di un piccolo Comune. Quindi, per fare un esempio: da Pastrengo posso sì fare visita a casa di un parente o amico che abita a Bussolengo, cioè fuori dal mio Comune ed entro i 30 km di distanza, ma posso farlo solo una volta al giorno, spostandomi al massimo in due persone, nel rispetto degli orari di coprifuoco.

Bar, enoteche e locali della ristorazione

Le nuove norme contenute nel Dpcm hanno introdotto un elemento inedito, cioè la limiitazione entro le ore 18 della vendita d'asporto per quei locali che svolgono come «attività prevalente» una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25, vale a dire in sostanza la somministrazione di bevande. In breve, esercizi come bar, pub, birrerie, caffetterie ed enoteche, o che si occupano di commercio al dettaglio di bevande, potranno effettuare il servizio d'asporto solo tra le ore 5 e le 18, mentre non vi sono restrizioni per le consegne a domicilio.

Gli altri locali del settore "ristorazione", invece, quali ad esempio un ristorante o una pizzeria, possono fare in zona arancione esclusivamente la ristorazione con asporto, ma fino alle ore 22, ricordando però che vige sempre il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Inoltre, ovviamente, potranno fare consegne a domicilio senza restrizioni e nel solo rispetto delle norme igienico sanitarie. Va sottolineato, inoltre, come il nuovo Dpcm introduca su tutto il territorio nazionale una nuova limitazione: «Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico».

I negozi aperti, ma nel weekend chiusi i centri commerciali 

In zona arancione come in quella gialla gli esercizi commerciali possono restare tutti aperti e non vi è limitazione alla tipologia di beni vendibili. Deve però essere dilazionato il flusso in ingrresso, mantenuto il metro di distanza e non sostare più a lungo del necessario nei negozi. 

Il Dpcm 14 gennaio 2021, sia per la zona gialla che per quella arancione, prevede che «nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie». 

Scuola

Per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado, cioè le superiori, il. nuovo Dpcm per la zona arancione come per quella gialla prevede che «almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca» sia garantita «l’attività didattica in presenza». Tuttavia in Veneto è in vigore l'ordinanza regionale voluta dal presidente Zaia che dispone fino al 31 gennaio la Dad al 100 per cento degli studenti delle scuole superiori. 

Barbieri, parrucchieri e centri estetici

In base al nuovo Dpcm «le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite» anche per la zona arancione, oltre che in zona gialla. 

Le seconde case

Il punto necessita probabilmente di un chiarimento nelle Faq, ma si è diffusa su alcuni giornali nazionali un'interpretazione del Dpcm secondo la quale sarebbe sempre possibile raggiungere la propria "seconda casa" anche fuori Regione. Ciò a nostro avviso è difficilmente sostenibile, poiché è sì vero che dal Dpcm è scomparso ogni esplicito riferimento e divieto al raggiungimento delle "seconde case" fuori Regione, ma era così anche per i Dpcm precedenti il periodo natalizio e, ad oggi, resta pur sempre il divieto generale fino al 15 febbraio di varcare il confine della propria Regione, «salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». È vero poi che è consentito, come sempre accade, il rientro alla propria residenza, domicilio ed abitazione, così come nella stessa nota di palazzo Chigi che viene citata dal Corriere della Sera che, per primo, ha diffuso l'interpretazione di cui sopra, si dice che per «abitazione si intende anche una seconda dimora in affitto». Il Corriere dellla Sera ha poi ritrattato un po' le cose e specificato che però non varrebbero gli «affitti brevi». Il problema però, è cosa si sia sempre sin qui inteso per abitazione ai sensi dei Dpcm. Ed in merito il governo lo aveva già ben spiegato:

«Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del Dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze. Per fare un ulteriore esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per ricongiungersi nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi».

In zona arancione, salvo dunque chiarimenti ufficiali di segno opposto da parte del governo, quello che ad oggi si può affermare con certezza è che per poter raggiungere una "seconda casa" fuori dal proprio Comune deve dunque ricorrere una situazione di necessità (guasti, furti, etc.). Se questa "seconda casa" rientra nel concetto di "abitazione" sopra esposto, allora può altresì essere raggiunta al di fuori del proprio Comune in zona arancione ed anche rossa o gialla e pure fuori Regione. Ma allora non ha più molto senso parlare di "seconda casa", quanto invece di abitazione per l'appunto, cioè il «luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità», oppure «con abituale periodicità e frequenza». Insomma, un cittadino del Veneto (zona arancione) se ha una "seconda casa" che usa due settimane all'anno per le vacanze in Sicilia (zona rossa) non parrebbe legittimato ad andarci a suo piacimento in questa fase, così come un siciliano che decida di prendere in affitto una "seconda casa" a Cortina non parrebbe legittimato a raggiungerla. Che vuol dire poi «affitto breve», quando diventa «lungo» abbastanza da rientrare nella casistica ammessa? Poiché il Corriere della Sera non lo spiega, è forse bene sia palazzo Chigi a farlo ufficialmente.

AGGIORNAMENTO: fatti salvi tutti i nostri dubbi in merito, il governo nelle Faq ufficiali aggiornate il 20 gennaio 2021 ha approvato la possibilità di fare "rientro" alla seconda casa per chi ne abbia avuto titolo precedentemente alla data del 14 gennaio 2021, cioè il giorno in cui è entrato in vigore il dl. Qui tutte le informazioni utili.

Musei chiusi, biblioteche aperte su prenotazione

Nella zona arancione sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione però delle biblioteche. In queste ultime, tuttavia, i relativi servizi devono essere offerti su prenotazione, così come negli archivi, fermo restando ovviamente il rispetto delle misure generali di contenimento dell’emergenza epidemica.

Palestre e piscine chiuse

Il Dpcm prevede che «sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi».

Attività motoria e sportiva

Il nuovo Dpcm prevede che è consentito svolgere l'attività sportiva o l'attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, sempre che siano accessibili e non soggetti a chiusure stabilite da provvedimenti a livello locale. Deve però essere rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.

Circa l'ambito territoriale entro il quale è possibile svolgere l'attività sportiva individuale in zona arancione, dove ricordiamo è previsto il generale divieto di uscire dal proprio Comune, va ovviamente valutata la possibilità di recarsi in un altro Comune per svolgere attività non sospese ma indisponibili all'interno del proprio, così come il tema del transito in altri Comuni in caso di svolgimento di attività sportive che implichino in se stesse uno spostamento. Su questi aspetti le Faq del governo è auspicabile tornino a fornire i debiti chiarimenti. 

Sale giochi, discoteche, concerti e teatri

Il nuovo Dpcm stabilisce che «sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente». Allo stesso modo «sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto». Inoltre è previsto che «restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose».

Impianti sciistici chiusi agli amatori

Il Dpcm attua su tutto il territorio nazionale un nuovo rinvio per l'apertura degli impianti da sci che resteranno dunque chiusi agli amatori almeno fino al 15 febbraio 2021, quando gli impianti potranno essere riaperti agli sciatori amatoriali, ma solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che dovranno poi essere validate dal Comitato tecnico-scientifico.

Accesso nei luoghi di culto e funzioni religiose

L'accesso ai luoghi di culto è ammesso, ma deve avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Anche le funzioni religiose con la partecipazione di persone sono ammesse, sempre nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo e dalle rispettive confessioni.

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