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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

In zona arancione per spostarsi nel proprio Comune (5-22) l'autocertificazione non serve

Mobilità in zona arancione: si può fare la "visita a casa"? Quando serve l'autocertificazione?

La zona gialla, quella arancione, poi rossa, il Dpcm, quindi il decreto-legge "Natale", infine quello "ponte" dal 7 al 15 gennaio. Le deroghe, i "piccoli Comuni", la "visita a casa" e, certamente, dimentichiamo ancora qualcosa. Non è facile per alcuno di noi stare al passo con le continue evoluzioni normative ai tempi di Covid-19, tanto che nelle ultime ore è andata diffondendosi una strana interpretazione circa la cosiddetta zona arancione. Il problema è che a veicolarla sono in queste ore diversi canali istituzionali, anzitutto via social i profili di alcuni sindaci o Comuni veronesi. Nulla di grave per carità, ma è ugualmente bene provare a precisare le cose.

Cosa cambia dal 7 gennaio: la zona gialla "rafforzata" e arancione (con incognita rossa)

Il riferimento è a una precisa formula che si è cristalizzata sui social in relazione agli spostamenti in zona arancione che, come noto, è la fascia di rischio prevista per l'intero territorio nazionale nei due giorni del prossimo weekend, sabato 9 e domenica 10 gennaio (salvo ordinanza del ministro della Salute che assegni a una Regione la zona rossa). L'espressione inesatta che ricorre sul web è la seguente:

«Il 9 e il 10 gennaio zona arancione: gli spostamenti sono permessi dalle 5 alle 22 (con autocertificazione), ma è vietato uscire dal proprio Comune». 

Post Facebook zona arancione

Il problema sta tutto nel contenuto della parentesi, cioè «con autocertificazione». Cerchiamo di chiarirlo in modo esplicito: in zona arancione non vi è alcun bisogno dell'autocertificazione se ci si sposta dentro il proprio Comune tra le ore 5 e le 22. Allo stesso modo, in zona arancione se si vuole uscire di casa restando sempre dentro i confini del proprio Comune non vi è bisogno di alcuna motivazione specifica e, proprio per questo, nessuno può richiedere la compilazione dell'autocertificazione sugli spostamenti finché ci si trovi all'interno del proprio Comune (ovviamente durante gli orari non di "coprifuoco"). Dentro il proprio Comune in zona arancione la mobilità è libera tra le ore 5 e le 22, quindi l'autocertificazione per gli spostamenti non deve essere richiesta né tantomeno compilata. 

In zona arancione la mobilità è sì limitata, ma solo tra Comuni diversi, oltre che tra Regioni (sia ai sensi del Dpcm che del decreto-legge "ponte"), ma le restrizioni non riguardano affatto la mobilità interna al proprio Comune di riferimento e pertanto è possibile circolare liberamente anche senza avere motivi particolari. Una Faq ufficiale del governo riferita alla zona arancione lo chiarisce così: Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione? Questa la risposta del governo: «Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio Comune». Poi la risposta prosegue spiegando che ovviamente se ci si sposta in orario di "coprifuoco" allora sì l'autocertificazione è necessaria, così come se si deve uscire dal Comune, ma finché si resta al suo interno la mobilità è libera.

La Faq del governo sugli spostamenti in zona arancione - 7 gennaio 2021

La Faq del governo sugli spostamenti in zona arancione - 7 gennaio 2021

Il tutto era già stato chiarito in modo esplicito anche da una precedente circolare ai prefetti inviata dal Viminale, con riferimento al Dpcm del 3 novembre, là dove quello successivo del 3 dicembre ugualmente non presenta sostanziali modifiche in tema di spostamenti all'Art. 2 relativo alla zona arancione. Si leggeva nella circolare ai prefetti del 7 novembre scorso:

«Occorre inoltre far presente che nei territori dell’area arancione, la mobilità all’interno del Comune di domicilio, abitazione o residenza non è soggetta a limitazioni, salvo che nelle ore del cosiddetto "coprifuoco" (22-5); sicché per gli spostamenti da una zona a un’altra dello stesso Comune non vi è alcuna necessità che ricorrano cause giustificative, né conseguentemente di utilizzare il modulo di autocertificazione».

Proprio perché la «mobilità all'interno del Comune» in zona arancione risulta «non soggetta a limitazioni», per uscire di casa e compiere uno spostamento dentro il proprio Comune di riferimento, è evidente non vi sia «alcuna necessità che ricorrano cause giustificative» e, di conseguenza, non vi è altresì bisogno di «utilizzarre il modulo di autocertificazione».

Gli effetti sulla "visita a casa"

Tutto quanto sin qui esposto ha dei diretti effetti sul tema della cosiddetta "visita a casa". Come noto il nuovo decreto-legge "ponte" istituisce una deroga valida solo in zona rossa per consentire, una volta al giorno spostandosi massimo in due persone, di compiere una visita ad amici o parenti «in ambito comunale», cioè verso un'abitazione privata situata dentro il proprio Comune. Questa deroga è stata dal governo assegnata solo alla zona rossa, ma ciò perché sia in quella gialla che in quella arancione si può in realtà già circolare liberamente, cioè senza motivazione e senza autocertificazione, tra le ore 5 e le 22 dentro il proprio Comune e, pertanto, si può anche fare visita ad amici e parenti.

Anzi, in zona arancione le visite a casa, purché si resti dentro il proprio Comune, possono essere fatte spostandosi anche in più di due persone, più volte al giorno ed anche verso differenti case, proprio perché non serve affatto richiamarsi ad alcuna deroga della "visita a casa" e, quindi, non vi sono vincoli in tal senso (salvo ovviamente gli orari di "coprifuoco"). In zona gialla per di più la mobilità è libera a livello regionale e quindi anche andare a trovare amici o parenti è possibile in tutta la Regione, sempre nel rispetto del "coprifuoco". Naturalmente il Dpcm «raccomanda fortemente» di limitare gli spostamenti a quelli essenziali sempre, così come di non ricevere a casa persone al di fuori di quelle conviventi, ma si tratta appunto in entrambi i casi di una esortazione e non di un divieto.

Di converso, in zona arancione non essendo prevista alcuna deroga specifica per la "visita a casa", a differenza di quanto avvenuto nel periodo natalizio, non è mai possibile andare a trovare amici o parenti fuori dal territorio del proprio Comune, così come in zona gialla "rafforzata" dal decreto-legge "ponte" per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021, non è mai possibile andare a trovare parenti o amici al di fuori della propria Regione. Rovesciando il ragionamento, il fatto di andare a trovare qualcuno per puro piacere, amici o parenti, tanto in zona arancione quanto in zona gialla "rafforzata" non può mai essere considerata una motivazione eccettuativa valida per, rispettivamente, varcare il confine comunale (zona arancione) o quello regionale (zona gialla "rafforzata"). È invece sempre ammesso valicare i confini comunali o regionali se si deve prestare assistenza ad una persona non autosufficiente, per il qual caso specifico non vale nemmeno l'orario di "coprifuoco".

La deroga dei 30 Km per i "piccoli Comuni"

Nei soli giorni del 9 e 10 gennaio 2021, testualmente, il decreto-legge "ponte" ha introdotto per gli abitanti di Comuni con meno di 5 mila abitanti la possibilità di spostarsi liberamente entro 30 chilometri dal confine comunale (in questo caso eventualmente sì con autocertificazione appellandosi a tale deroga per l'appunto). Nulla quindi impedisce a questi abitanti di compiere lo spostamento entro 30 chilometri anche per fare una visita ad amici o parenti fuori dal proprio Comune, ma sempre non oltre 30 chilometri e comunque mai verso un capoluogo di provincia.

Tale deroga dei "30 Km", va sottolineato, non è per nulla intrinseca alla zona arancione, essendo che l'Art. 2 del Dpcm 3 dicembre (cioè quello che appunto  definisce le norme della zona arancione) non la menziona affatto, bensì è solo prevista dal decreto-legge "ponte" con esclusivo riferimento alle giornate del 9 e 10 gennaio che, contestualmente, saranno zona arancione per l'intero territorio nazionale (salvo quelle Regioni definite zona rossa, se ve ne saranno). La recente circolare ai prefetti sul decreto-legge "ponte", inviata ieri dal capo di Gabinetto del ministero dell'Interno, lo ha non a caso sottolineato con le seguenti parole:

«Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1, nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni ricadenti nella cosiddetta area "rossa", si applicano le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 ovvero quelle previste per la cosiddetta area "arancione". Nei medesimi giorni 9 e 10 gennaio, sono, tuttavia, consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

L'ultimo aggiornamento delle Faq ufficiali del governo, tuttavia, ha dato un'interpretazione del decreto-legge che estende la possibilità, in zona arancione, di far valere la deroga dei "30 km" per Comuni con meno di 5 mila abitanti, durante tutto il periodo che va dal 7 al 15 gennaio 2021 (e non solo nei «giorni 9 e 10 gennaio»). Si legge infatti nella Faq del governo:

«Per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio sarà possibile, anche nelle zone arancioni, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5 e le 22, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: di conseguenza, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro questi limiti orari e territoriali».

La Faq del governo sulla deroga %2230 km%22 in zona arancione - 7 gennaio 2021

La Faq del governo sulla deroga "30 km" in zona arancione - 7 gennaio 2021

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