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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Cosa cambia dal 7 gennaio: la zona gialla "rafforzata" e arancione (con incognita rossa)

Le misure contenute dal decreto-legge "ponte" per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021

Il cosiddetto nuovo decreto-legge "ponte", approvato lunedì dal governo, è da oggi ufficialmente in vigore. Le nuove norme contenute produrranno effetti concreti dal 7 gennaio fino a venerdì prossimo 15 gennaio, quando a scadere sarà anzitutto il Dpcm firmato lo scorso 3 dicembre e, dunque, è assai probabile ne arrivi un altro. Il calendario delle zone di rischio e quindi dei "colori" è per ora così definito:

Pubblicato il nuovo decreto-legge: ecco quando scattano la zona arancione o rossa

  • Giovedì 7 gennaio e venerdì 8 gennaio = tutta Italia è zona gialla "rafforzata".
  • Sabato 9 gennaio e domenica 10 gennaio = tutta Italia è zona arancione.
  • Da lunedì 11 gennaio = ciascuna Regione avrà il colore che si merita, cioè la zona di rischio assegnata dopo il prossimo monitoraggio nazionale dei dati epidemiologici (previsto venerdì 8 gennaio). Alcune Regioni potranno quindi tornare zona gialla "rafforzata", altre saranno zona arancione o rossa.

In realtà, andando a leggere nel dettaglio il decreto-legge 5 gennaio 2021 cosiddetto "ponte", le cose potrebbero per alcune Regioni già cambiare domenica 10 gennaio. Se infatti dopo il monitoraggio di venerdì ad una Regione venisse assegnata la zona rossa, tale Regione diverrebbe area rossa già a partire da domenica 10 gennaio, e non da lunedì. È quanto si evince dall'Art.1 comma 2 del decreto-legge "ponte":

«Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020».

Questa frase tanto contorta del decreto-legge, in realtà sta dicendo questo: il prossimo weekend, cioè il 9 e 10 gennaio, tutto il territorio nazionale sarà zona arancione, ad eccezione però di quelle Regioni in cui si applicano le misure dell'Art. 3 del Dpcm 3 dicembre, cioè quelle per la zona rossa. Questo significa che a fronte di un'ordinanza del ministro Speranza, di solito firmata il venerdì e pubblicata il sabato, se ad una Regione venisse appunto assegnata la zona rossa lo sarebbe già da domenica 10 gennaio, mentre le restanti Regioni sarebbero zona arancione. 

La zona gialla "rafforzata"

Il 7 e l'8 gennaio tutte le Regioni d'Italia (compreso l'Abruzzo) saranno in zona gialla, ma "rafforzata" dal divieto di spostamento tra Regioni che il decreto-legge "ponte" introduce appunto fino al prossimo 15 gennaio. In sostanza, per quanto si sia tutti in territori gialli non ci si potrà spostare tra Regioni diverse, mentre in precedenza il Dpcm 3 dicembre, di per se stesso, lo avrebbe consentito. Per poter varcare il territorio regionale bisogna dunque avere delle motivazioni valide ammesse dalla normativa, quindi motivi di lavoro, necessità o salute. Il decreto-legge "ponte" fa ugualmente salva la possibilità di «rientro alla  propria residenza, domicilio o abitazione», con esclusione tuttavia «degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o provincia autonoma».

Dopo il 7 e 8 gennaio, alcune Regioni potrebbero tornare ad essere zona gialla, in seguito al weekend in arancione, motivo in più per riepilogare di seguito le principali norme di tale area di rischio, quella cioè con meno restrizioni:

Coprifuoco

Dalle ore 22 alle 5 del mattino dopo è vietato circolare in strada salvo che per motivi di lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute.

Spostamenti

All'interno della propria Regione ci si può spostare tra le ore 5 e le 22 senza autocertificazione, la mobilità è libera e non sono necessarie motivazioni. C'è il ricordato divieto di uscire dalla propria Regione, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute i quali andranno invece eventualmente motivati con l'autocertificazione.

Negozi

Tutti i negozi possono restare aperti e sono raggiungibili da chiunque all'interno dell'intera propria Regione.  

Bar e ristorazione

In zona gialla possono effettuare il servizio al tavolo anche i locali del settore "ristorazione", solo però dalle ore 5 e fino alle 18. Tra le ore 5 e le 22 è invece consentito il servizio d'asporto, mentre il servizio a domicilio non ha restrizioni di orario.

Parrucchieri e centri estetici

Sono aperti i centri estetici ed i parrucchieri o barbieri, ma «sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri  benessere, centri  termali, fatta eccezione  per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche».

Attività motoria e sportiva

L'unica esplicita limitazione per lo svolgimento di tali attività è quella del rispetto degli orari di coprifuoco. Serve la mascherina per l'attività motoria, mentre per quella sportiva, che può essere svolta solo a livello individuale, bisogna stare a due metri di distanza dagli altri.

Visita a casa

Il Dpcm 3 dicembre per la zona gialla «raccomanda fortemente» di non ricevere persone diverse da quelle conviventi. Ciò detto, è chiaro che non si tratta di un divieto, quindi essendo la mobilità libera all'interno di tutta la propria Regione, in zona gialla è possibile fare visita in un'abitazione privata a chi si vuole ed in quante persone si voglia, sempre nel rispetto però degli orari di "coprifuoco". Non è però possibile uscire dalla propria Regione per fare una semplice "visita a casa", anche se fosse andando in un'altra che sia sempre zona gialla.

La zona arancione nel weekend 9-10 gennaio

Fatte salve le premesse di cui sopra, in zona arancione vi saranno tutte le Regioni d'Italia durante il weekend 9 e 10 gennaio 2021 (tranne eventualmente quelle definite zona rossa dopo il monitoraggio di venerdì).

Coprifuoco

Dalle ore 22 alle 5 del mattino dopo è vietato circolare in strada salvo che per motivi di lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute.

Spostamenti

La mobilità in zona arancione è limitata a livello intercomunale, cioè non si può uscire dal confine del proprio Comune a meno che si abbiano motivi di lavoro, necessità e salute, ma anche motivi di studio, oppure si debbano compiere attività o fruire di servizi non sospesi dalle norme e che però fattualmente siano indisponibili nel proprio Comune. Dentro il proprio Comune, tuttavia, la mobilità è libera in zona arancione e non è necesario giustificare i propri spostamenti, dunque, nemmeno compilare l'autocertificazione. 

Il decreto-legge "ponte" introduce «nei giorni 9 e 10 gennaio 2021» in tutto il territorio nazionale le misure della zona arancione, con l'aggiunta per quei soli due giorni della deroga per i cosiddetti "piccoli Comuni", cioè quelli con meno di 5 mila abitanti: «Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una  distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia». Per come è scritto il decreto-legge, tale deroga parrebbe valere solo per questo weekend, ma se da lunedì una Regione dovesse essere definita zona arancione, tale deroga non sussiste di per sé nel Dpcm del 3 dicembre all'Art.2 che contiene le norme della zona arancione e, dunque, sembrerebbe non poter più essere applicata. Il governo, tuttavia, nell'ultimo aggiornamento delle Faq ufficiali scrive al contrario che tale deroga varrà per l'intero periodo dal 7 al 15 gennaio, dando così un'interpretazione estensiva del decreto-legge:

«Per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio sarà possibile, anche nelle zone arancioni, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5 e le 22, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: di conseguenza, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro questi limiti orari e territoriali».

Negozi, bar e attività motoria e sportiva

I negozi possono restare aperti, ma sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi quelli presenti nei centri commerciali, ad eccezione dei negozi ritenuti essenziali. Bar e ristoranti possono fare solo servizio d'asporto nel rispetto dell'orario di coprifuoco ed il servizio a domicilio senza limitazioni di orari.

L'attività motoria e sportiva possono essere svolte solo tra le 5 del mattino e le ore 22 della sera, cioè nel rispetto dell'orario di coprifuoco. È possibile spostarsi anche in un Comune diverso dal proprio per fare attività sportiva individuale se nel proprio non è presente ad esempio il luogo dove poter fare tale attività: se non avete un campo da tennis nel vostro Comune, potete andare in quello più vicino dove ve ne sia uno. Inoltre è sempre possibile fare attività sportiva individuale transitando anche in altri Comuni se, praticando sport come la corsa o la bicicletta che implicano in se stessi uno spostamento, tale spostamento resta finalizzato allo svolgimento dell'attività sportiva individuale e, alla fine, si conclude sempre nel proprio Comune da cui si era partiti.

Visita a casa

Dentro il proprio Comune, sempre nel rispetto degli orari di "coprifuoco", si può fare liberamente visita a chi si vuole, così come ci si può spostare liberamente senza bisogno di autocertificazioni o altro. Solo però all'interno del proprio Comune (e fatta salva la deroga dei 30 chilometri per i "piccoli Comuni"). Chi volesse però fare una visita di piacere a un amico o un parente al di fuori del proprio Comune, nella zona arancione semplicemente non potrà farlo. Prestare invece assistenza a qualcuno non autosufficiente è però sempre motivo valido per spostarsi, anche tra Comuni diversi e persino Regioni diverse.

Parrucchieri e centri estetici

Sono aperti i centri estetici ed i parrucchieri o barbieri, ma «sono  sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri  benessere, centri  termali, fatta eccezione  per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche».

La deroga della visita a casa in zona rossa

Il decreto-legge "ponte" ha introdotto una deroga specifica per la "visita a casa" valida per quelle Regioni che dovessero essere definite zona rossa nel periodo fino al 15 gennaio 2021. Si tratta di una rivisitazione più restrittiva della deroga già conosciuta durante il periodo natalizio.

Di fatto, in una Regione zona rossa, la norma consente a due persone di spostarsi, una volta al giorno, verso una sola abitazione privata che sia però situata all'interno del proprio Comune per fare visita a casa di un parente o di un amico, o altra persona. Lo spostamento per fare la "visita a casa" è consentito sempre e solo nel rispetto degli orari di coprifuoco.

Anche in zona rossa, ma solo relativamente a questo specifico spostamento per fare la "visita a casa", vale per chi vive in piccoli Comuni, con meno di 5 mila abitanti, la possibilità di compiere tale spostamento entro 30 chilometri dal confine del proprio Comune e, tuttavia, «con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia». Ribadiamolo, in zona rossa solo per lo spostamento della "visita a casa" vale la deroga dei 30 km per i piccoli Comuni (e non per gli altri spostamenti come invece accade in zona arancione nel singolo weekend del 9 e 10 gennaio e, stando alla citata Faq del governo, anche dall'11 al 15 gennaio).

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