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Le novità nell'ordinanza di Zaia: vacanze e lavoro, quando scatta l'isolamento fiduciario?

Dai viaggi all'estero per vacanze e lavoro, al rifiuto del ricovero se si è positivi al virus, ecco tutte le nuove disposizioni contenute nella nuova ordinanza regionale firmata da Luca Zaia

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha presentato nella giornata di ieri, lunedì 6 luglio, la nuova ordinanza regionale entrata ufficialmente da oggi in vigore e che resterà valida fino al 31 luglio 2020. Al centro del nuovo atto vi sono le «misure di adeguamento delle restrizioni disposte con i precedenti provvedimenti». Detto in breve, la nuova ordinanza mira a rendere più severe le disposizioni per quei soggetti che sono risultati positivi al virus Sars-CoV-2, così come verso quelle persone che sono entrate in contatto con soggetti positivi. Vediamo dunque di seguito nel dettaglio cosa stabilisce la nuova ordinanza regionale.

Scarica l'ordinanza della Regione Veneto numero 64

Al punto 1) si parla di «obbligo di isolamento fiduciario». Il primo comma stabilisce che se si entra in contatto con un soggetto positivo bisogna stare in isolamento per 14 giorni, il che significa che è vietato uscire di casa. Nel secondo comma si stabilisce che anche chi rientra in Veneto da uno Stato estero che non sia compreso nella lista di Stati contenuta nell'allegato 1 dell'ordinanza numero 64, deve necessariamente rispettare l'isolamento fiduciario di 14 giorni, cioè non può uscire di casa. Il terzo comma impone infine che chi presenti febbre superiore a 37,5° e contemporaneamente sintomi di infezione respiratoria deve porsi in isolamento (non viene specificata la durata dello stesso) e contattare il proprio medico di base.

«1) Obbligo di isolamento fiduciario

È stabilito, come misura regionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del decreto legge n. 19 del 2020, l’isolamento fiduciario per 14 giorni, nei seguenti casi: 1)in caso di contatto a rischio, con soggetto risultato positivo al tampone, l’isolamento deve protrarsi per 14 giorni dall’ultimo contatto a rischio. L’isolamento dovrà proseguire in caso dell’accertamento di positività;

2) ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all’allegato 1, determina l’obbligo di isolamento fiduciario; l’isolamento ha durata di 14 giorni dall’ingresso in Veneto;

3) compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi; il soggetto è obbligato a contattare il medico curante rimanendo in autoisolamento».

Il punto 3) dell'ordinanza si occupa invece degli «obblighi per chi fa ingresso o rientra dall’estero per le sole esigenze lavorative», stabilendo nello specifico che «sono obbligatoriamente sottoposti a test di screening con tampone rino-faringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un viaggio in un paese diverso da quelli di cui all’allegato 1 per comprovati motivi di lavoro. Per tali soggetti si effettua un primo tampone rino-faringeo all’arrivo in Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo». Viene quindi stabilito inoltre che «il lavoratore potrà essere definitivamente riammesso senza obbligo di mascherina, solo dopo l’esito negativo del secondo tampone».

Il punto 4) dell'ordinanza stabilisce l'«obbligo di denuncia e segnalazione» all'autorità giudiziaria, per le Direzioni Generali delle Aziende Ulss e gli altri organi accertatori, di tutte le eventuali infrazioni alle norme contenute nella stessa ordinanza. Viene quindi specificato che «è obbligatoria la comunicazione al sindaco, al prefetto e agli organi di polizia giudiziaria dell’elenco nominativo dei soggetti obbligati all’isolamento ai fini dei controlli e delle eventuali misure cautelari in funzione della prevenzione di ipotesi di reato».

Il punto 5) tocca una questione molto sensibile, quale quella dell'eventuale «rifiuto del ricovero» da parte di un paziente che risulti positivo al virus a seguito del tampone. L'ordinanza stabilisce che «i servizi delle strutture ospedaliere e sanitarie che accertino il rifiuto di ricovero opposto da soggetti risultati positivi al tampone segnalano immediatamente agli organi di polizia giudiziaria il nominativo del soggetto stesso ai fini dell’esercizio dei relativi poteri di prevenzione e repressione di eventuali ipotesi di reato, ai sensi degli articoli 55 e ss. del codice di procedura penale». Traducendo dal "burocratese", significa che se una persona va in pronto soccorso e il suo tampone risulta positivo al coronavirus, ma rifiuta di farsi ricoverare, a quel punto può fare ritorno a casa, da dove però non può più muoversi poiché, in quanto positivo, deve sottoporsi all'isolamento domiciliare. Il fatto che il suo nominativo a quel punto venga segnalato «immediatamente agli organi di polizia giudiziaria», nella fattispecie «ai fini dell’esercizio dei relativi poteri di prevenzione e repressione di eventuali ipotesi di reato», significa verosimilmente che per tale soggetto quegli stessi «organi di polizia giudiziaria» potranno avere un "occhio di riguardo" nel verificare che effettivamente l'isolamento domiciliare venga rispettato.

Il punto 6) dell'ordinanza regionale stabilisce infine le sanzioni previste: «Nel caso di violazione dell’articolo 1 e 2 della presente ordinanza, anche per effetto di un’uscita dal luogo dell’isolamento, si applica la sanzione pecuniaria fissa di euro 1.000. In caso di violazione dell’articolo 3, si applica a carico del datore di lavoro la sanzione di euro 1.000 per ciascun lavoratore dell’azienda».

Elenco degli Stati contenuti nell'allegato 1

Se vi recate in vacanza in uno degli Stati (tra i quali rientra anche l'Italia) contenuti nella seguente lista, al vostro rientro in Veneto non accade alcunché. Se vi recate per lavoro in uno degli Stati contenuti nella seguente lista, allo stesso modo non sono previste misure di alcun tipo al vostro rientro in Veneto.

Se, invece, andate in vacanza o per motivi di lavoro in uno Stato che non è compreso nella seguente lista di Paesi, allora in quel caso scattano gli obblighi di cui si è detto al punto 1) e al punto 3) della nuova ordinanza del governatore Zaia.

  • 1.Austria
  • 2.Belgio
  • 3.Bulgaria
  • 4.Svizzera
  • 5.Cipro
  • 6.Repubblica Ceca
  • 7.Germania
  • 8.Danimarca
  • 9.Estonia
  • 10.Grecia
  • 11.Spagna
  • 12.Finlandia
  • 13.Francia
  • 14.Croazia
  • 15.Ungheria
  • 16.Irlanda
  • 17.Islanda
  • 18.Italia
  • 19.Liechtenstein
  • 20.Lituania
  • 21.Lussemburgo
  • 22.Lettonia
  • 23.Malta
  • 24.Paesi Bassi
  • 25.Norvegia
  • 26.Polonia
  • 27.Portogallo
  • 28.Romania
  • 29.Svezia
  • 30.Slovenia
  • 31.Slovacchia
  • 32.Regno Unito e Irlanda del Nord
  • 33.Andorra
  • 34.Principato di Monaco
  • 35.Repubblica di San Marino
  • 36.Stato della Città del Vaticano

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