rotate-mobile
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Garante della Privacy sul green pass: «I titolari delle attività possono chiedere i documenti d'identità»

È consentita la verifica «dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità»

La rovente querelle estiva sul green pass rivela quest'oggi, 10 agosto 2021, l'ennesimo colpo di scena. Dopo che la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese aveva ieri testualmente dichiarato che i titolari delle attività coinvolte dall'uso obbligatorio delle certificazioni verdi non avrebbero potuto richiedere anche l'esibizione di un documento d'identità, perché «non sono pubblici ufficiali», ecco che il Garante della Privacy ha nuovamente rimescolato le carte. Si attende sempre la circolare di "chiarimento" da parte del Viminale [AGGIORNAMENTO: "La circolare ai prefetti spiegata semplice"], ma nel frattempo è stato il Garante della Privacy ad inviare una nota ufficiale in risposta ad un quesito sullo spinoso argomento posto dalla Regione Piemonte.

Il Garante per la protezione dei dati personali si è infatti riunito oggi in seduta straordinaria per «esaminare ed approfondire il tema della protezione dati connesso alle recenti disposizioni in materia di green pass e certificazioni verdi riguardanti lo svolgimento dell’attività scolastica e per rispondere ad un quesito rivolto all’Autorità dalla Regione Piemonte sull’attività di verifica e di identificazione da parte degli esercenti di ristoranti e bar». Su questo secondo punto, chiarisce una nota stampa del Garante della Privacy, «il Collegio ha specificato che le figure autorizzate alla verifica dell’identità personale sono quelle indicate nell’articolo 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021 con le modalità in esso indicate, salvo ulteriori modifiche che dovessero sopravvenire». 

Quali sono queste persone? Eccole riportate di seguito, così come indicate all'Art. 13 comma 2 del Dpcm 17 giugno 2021:

«Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:

a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;

b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;

f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati».

Leggendo direttamente la nota del Garante della Privacy dal titolo "Risposta a un quesito sull’identificazione degli intestatari del Green Pass" inviata alla Regione Piemonte, viene infatti ribadito che tra le garanzie previste dal Dpcm 17 giugno 2021 «è, del resto, compresa anche l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati  dell'intestatario della certificazione, in  qualunque forma». Tuttavia il Garante poi aggiunge che «entro questi termini», cioè escludendo la raccolta dei dati personali da parte dei verificatori del green pass, «è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all’art. 13, c.2, dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità». 

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Garante della Privacy sul green pass: «I titolari delle attività possono chiedere i documenti d'identità»

VeronaSera è in caricamento