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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Controlli green pass per i gestori dei locali tra obblighi e discrezionalità: la circolare ai prefetti spiegata semplice

Il Viminale ha diramato una circolare nella quale si ribadisce che anche i gestori delle varie attività, pur non essendo pubblici ufficiali, possono chiedere l'esibizione di un documento di identità, ma non hanno l'obbligo di farlo, mentre è obbligatorio per loro chiedere all'ingresso di mostrare la certificazione verde

Nella serata di ieri, martedì 10 agosto, è stata adottata dal Viminale la circolare a firma del capo di Gabinetto del ministero dell'Interno,  dott. Bruno Frattasi, che fornisce a tuttti i prefetti italiani le indicazioni applicative in merito al processo di verifica delle certificazioni verdi Covid-19, ovvero i cosiddetti green pass. La prima cosa essenziale che il testo evidenzia riguarda il fatto che il ricorso all'utilizzo delle certificazioni verdi costituisce «uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica anche per scongiurare il ripristino di misure restrittive ai fini del contenimento del contagio». In sostanza, il governo ha introdotto in estate lo strumento del green pass per evitare nuove chiusure di attività economiche e sociali il prossimo autunno.

Scarica la circolare ai prefetti

Anche i gestori di attività possono, a discrezione, richiedere un documento d'identità

La circolare del Viminale era molto attesa dopo le parole pronunciate dalla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese che avevano creato non poche perplessità circa la fase di controllo, all'accesso di locali ed altre attività coinvolte dall'uso obbligatorio del green pass, in particolare con riguardo alla competenza o meno per i gestori di tali attività nel richiedere anche l'esibizione di un documento d'identità, affinché venisse dimostrato dal cliente di essere l'effettivo intestatario della certificazione verde. La ministra dell'Interno aveva escluso che i gestori delle attività potessero richiedere i documenti d'identità in quanto «non sono pubblici ufficiali», ma nelle scorse ore è poi arrivato il parere del Garante della Privacy che aveva smentito tale interpretazione. In una nota di risposta alla Regione Piemonte, infatti, il Garante della Privacy aveva affermato che anche i gestori della attività coinvolte dall'uso obbligatorio del green pass possono richiedere l'esibizione di un documento d'identità, esattamente così come previsto dall'art. 13 comma 2 del Dpcm 17 giugno 2021.

La circolare ai prefetti del Viminale ha confermato quest'ultimo orientamento, smentendo di fatto a sua volta le parole della ministra dell'Interno, tuttavia chiarendo ulteriormente le cose ed evidenziando che, se da un lato anche i gestori delle attività possono richiedere l'esibizione di un documento d'identità pur non essendo dei pubblici ufficiali, dall'altro non necessariamente devono farlo. La richiesta cioè di esibire un documento di identità che accompagni il green pass ha una natura «discrezionale» a carico del gestore, il quale può esigerlo in particolare nelle occasioni in cui sia palese un'incongruenza (poniamo il caso di un uomo che si presenta alla porta di una sala scommesse, o di un bar, esibisce il green pass e sulla App VerificaC19 compare il nome di una donna). Al contrario, resta invece un obbligo indefettibile per tutti i titolari delle varie attività e pubblici esercizi coinvolti richiedere all'ingresso, a ciascun cliente/utente, l'esibizione del green pass.

Green pass: le due fasi della verifica 

Il secondo concetto essenziale espresso dalla circolare ai prefetti firmata ieri è infatti il seguente: il processo di controllo, o verifica, con riguardo all'obbligo di detenere il green pass per accedere ad alcuni luoghi stabiliti dal legislatore, consta di due distinte fasi. La prima fase è la richiesta da parte del gestore di un'attività (ristoranti, bar, palestre, cinema, teatri, musei, etc.) rivolta al cliente/utente di esibire per l'appunto il proprio green pass, mentre la seconda fase del processo di controllo o verifica consiste nella richiesta di esibire un documento d'identità che accerti la corrispondenza tra l'identità personale e i dati identificativi del green pass esibito. Il fatto essenziale è però che la prima fase è un obbligo inderogabile per tutti i gestori, mentre la seconda fase del controllo «non ricorre indefettibilmente», cioè può anche venire meno, così come spiegato dalla circolare ai prefetti. Ovvero, si legge sempre nel documento a firma del capo di Gabinetto del ministero dell'Interno: «La verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima». La stessa circolare ai prefetti, dunque, chiarisce ulteriormente le cose aggiungendo che «tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione». È l'esempio di cui sopra in cui un uomo mostri un green pass e compaia il nome di una donna.

La circolare ai prefetti, dunque, spiega che la richiesta di esibire il green pass è indispensabile, essendo che «tale prima verifica ricorre in ogni caso e, proprio in ragione di ciò, è configurata dalla disposizione dell'art. 13 del Dpcm come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati». In merito invece alla seconda fase del controllo, la circolare ai prefetti chiarisce al di là di ogni dubbio che ha natura «discrezionale» e che la «richiesta di esibizione di un documento d'identità» riguarda in prima istanza i «pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni», ma poi aggiunge: «È il caso di precisare che nelle suindicate fattispecie l'avventore è tenuto all'esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali».

In merito sempre alla seconda fase della verifica, ovvero l'esibizione occasionale del documento d'identità da parte di un cliente, poniamo, di un ristorante al gestore che lo richieda, la circolare ai prefetti spiega che la verifica «dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi». In sostanza, se mi presento all'ingresso di un locale ed il gestore oltre al green pass ritiene opportuno chiedermi anche l'esibizione della carta d'identità è legittimato a farlo, ma una volta che io gliel'abbia mostrata quello che non può fare il gestore del locale è, ad esempio, declamare il mio nome e cognome ad alta voce dicendo: «Bene, bene, dunque lei è il signor Caio Sempronio, prego si accomodi pure...» (fatto di vita vissuta, ndr). 

Le sanzioni possono riguardare anche il solo cliente/utente

Ultimo aspetto essenziale analizzato e chiarito dalla circolare ai prefetti riguarda le sanzioni. Queste ultime, da 400 a 1.000 euro, riguardano sia il cliente/utente sia il gestore delle attività, salvo però nel caso in cui il primo abbia fatto accesso al locale con il green pass di un'altra persona ed il gestore non gli abbia chiesto un documento d'identità, cosa che è come visto discrezionale e dunque può anche non avvenire. È quanto si ricava da un passaggio molto esplicito della circolare: «Occorre anche puntualizzare che, qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l'intestatario della medesima, la sanzione di cui all'art. 13 del citato decreto-legge . 52/2021 risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente».

Ancora una volta, prendiamo il nostro esempio un po' sciocco ma efficace: se sono il proprietario di un ristorante, accolgo un uomo che mi mostra il green pass, leggo sulla App VerificaC19 un nome di donna, non gli chiedo comunque il documento di identità e lo faccio accomodare, poi entra la polizia amministrativa per un controllo e lo trova seduto al tavolo, è chiaro che a quel punto anche il gestore del locale ha una «palese responsabilità» e diviene sanzionabile. Negli altri casi, invece, ad essere sanzionato è in linea di massima il solo utente/cliente che sia entrato esibendo un green pass non suo. Resta altresì confermato che, invece, se all'ingresso di un locale il gestore non compie l'operazione di verifica obbligatoria, cioè non chiede di esibire il green pass ai clienti (fase uno del controllo), allora a quel punto in caso di verifica da parte delle forze dell'ordine verrà sanzionato sia il cliente sprovvisto di certificazione verde, sia il gestore che ha fatto entrare una o più persone prive di green pass. In caso di recidivia, il gestore rischia fino a dieci giorni di sospensione dell'attività.

Per quanto riguarda nel dettaglio i locali della ristorazione, giova ricordare che la certificazione verde è necessaria solo qualora si voglia consumare seduti al tavolo in ambienti al chiuso, pertanto «non è richiesta per i servizi in questione erogati all'aperto, nonché per l'asporto e per il consumo al banco».

I controlli delle forze dell'ordine

La circolare inviata ai prefetti, per quanto concerne l'azione delle forze dell'ordine riguardo all'uso obbligatorio del green pass, evidenzia esplicitamente l'«assoluta necessità che venga posta la massima attenzione nelle attività di verifica e controllo circa l'impiego effettivo di dette certificazioni, anche con specifico riferimento alle aree maggiormente interessate dalla presenza di attività sottoposte a verifica [...] facendone oggetto di apposita programmazione in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché nelle discendenti pianificazioni di carattare operativo a cura dei Sigg. Questori». 

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