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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Decreto-legge Natale: la visita a casa di parenti o amici e il calendario dei divieti

Come funziona la visita a casa d'altri durante le feste di Natale? Le nuove norme in vigore

Con l'entrata in vigore del cosiddetto decreto-legge "Natale" sabato 19 dicembre 2020, l'Italia ha fatto ufficialmente ingresso in una nuova fase di restrizioni per fronteggiare la diffusione del virus Sars-CoV-2. Le ulteriori misure produrranno i principali effetti a partire dal 24 dicembre 2020 e fino al 6 gennaio 2021, ma già da lunedì 21 dicembre bisogna ricordare che il Dpcm dello scorso 3 dicembre (e il decreto-legge 2 dicembre 2020 n. 158) istituisce il divieto di mobilità tra Regioni diverse, qualunque sia il loro colore. È un aspetto da evidenziare, poiché nel marasma normativo che stiamo tutti attraversando, non sono poche le persone confuse. Procediamo con ordine, dunque, e cerchiamo di affrontare tutti i pricipali vari aspetti più problematici cercando anche di fornire un calendario dei divieti e di ciò che invece resterà consentito fare nei prossimi giorni.

La zona gialla "rafforzata"

Il nuovo decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 istituisce per tutte le Regioni d'Italia e Province autonome la zona arancione nei giorni lavorativi e la zona rossa in quelli prefestivi e festivi, durante il periodo che va dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Ciò premesso, la zona gialla non sparisce del tutto, poiché da lunedì 21 e fino a mercoledì 23 dicembre compreso, tutta l'Italia fuorché l'Abruzzo è tecnicamente area gialla. Quest'ultima però, subisce in questi tre giorni la già citata restrizione (nata nel decreto-legge 2 dicembre 2020 n. 158) che limita lo spostamento tra Regioni diverse, anche se tutte gialle, ai soli casi in cui ricorrano motivi di lavoro, necessità o salute.

La zona gialla, inoltre, salvo nuovi provvedimenti, dovrebbe poi tornare a fare capolino dal 7 gennaio 2021, quando si esauriranno gli effetti del decreto-legge "Natale", ma resteranno quelli del Dpcm del 3 dicembre che suddivide l'Italia per fasce di rischio (e dunque colori), la cui data di scadenza è fissata per il 15 gennaio 2021. Anche il divieto di spostamento tra Regioni diverse, indipendentemente dal colore, dovrebbe comunque esaurirsi il 6 gennaio 2021 secondo quanto indicato dal decreto-legge 2 dicembre 2020 n. 158 e ripreso nello stesso Dpcm del 3 dicembre scorso. 

L'ordinanza regionale in Veneto

Nei tre giorni di zona gialla rimasti, da lunedì 21 a mercoledì 23 dicembre 2020, in tutta la Regione Veneto trova ancora applicazione l'ordinanza del governatore Luca Zaia, la quale istituisce il divieto di spostamento tra Comuni diversi a partire dalle ore 14 di ogni giorno salvo motivi di lavoro, necessità, salute o per fruire di servizi non sospesi ma indisponibili nel proprio Comune. Il presidente del Veneto, ha però dichiarato che dalla mezzanotte del 23 dicembre il suo provvedimento cesserà di avere effetti «perché dal 24 dicembre entra in vigore il provvedimento del governo». Cosa in realtà non del tutto corretta, poiché il decreto-legge "Natale" è già vigente dal 19 dicembre 2020 (e non 2021 come riportava per un refuso la stessa Gazzetta Ufficiale), ma dal 24 dicembre è pur vero che saranno ben più sensibili i suoi effetti poiché, essendo la vigilia di Natale un giorno prefestivo, il decreto-legge stabilisce che in tale giorno sull'intero territorio nazionale si applichino le norme previste dal Dpcm del 3 dicembre per la cosiddetta zona rossa. Ad ogni modo, decadendo l'ordinanza di Zaia, dal 24 dicembre si eviteranno dannose sovrapposizioni con le norme statali che avrebbero generato ulteriore cofusione, specie sul tema delle "visite a casa d'altri" concesse dal governo, per il periodo natalizio, in deroga ai divieti di spostamento sia per la zona arancione che per quella rossa.

Fatte queste debite premesse e prima di entrare nel vivo di quest'ultimo tema molto sentito dai cittadini, riassumiamo visivamente il calendario dei divieti recuperando l'utile ed efficace infografica utilizzata dal Comune veronese di Castelnuovo del Garda sui social:

calendario colori Italia Natale 2020 - foto Facebook Comune di Castelnuovo del Garda
Calendario colori Italia Natale 2020 - foto Facebook Comune di Castelnuovo del Garda

La visita a casa di amici o parenti

Il decreto-legge "Natale" istituisce per l'intero periodo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, cioè in tutti i giorni sia di zona rossa che di zona arancione, un'importante deroga al divieto di spostamento. Leggiamo prima il passaggio letterale del provvedimento e poi proviamo ad analizzarlo:

«Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi».

Sia la zona rossa che quella arancione prevedono delle limitazioni alla mobilità, ma la deroga istituita dal governo per quella che chiameremo d'ora innanzi la "visita a casa d'altri", essendo possibile sia verso parenti che verso amici o conoscenti, risulta essere assoluta rispetto a tutte le restrizioni, salvo due: da un punto di vista temporale il "coprifuoco" che scatta alle ore 22 fino alle 5; da un punto di vista spaziale, il confine della propria Regione. Oltre a ciò, la deroga al divieto di spostamento per fare visita a casa d'altri, è possibile esercitarla solamente una volta al giorno e per un massimo di due persone che si spostano per raggiungere l'abitazione d'altri prescelta.

In breve, è sempre possibile, cioè sia nei giorni rossi che nei giorni arancioni, uscire di casa e uscire anche dal proprio Comune, ma non dalla propria Regione, per fare una visita a casa di un parente o di un amico. Tale singolo spostamento, può però essere giustificato, in caso di controllo, richiamandosi tramite autocertificazione alla deroga della "visita a casa d'altri" una sola volta al giorno. Nell'autocertificazione (che potete scaricare qui) andrà indicato l'indirizzo di partenza e l'indirizzo di destinazione, ma non i nominativi delle persone che si vanno a trovare. Il singolo spostamento per la "visita a casa d'altri" dovrà avvenire durante il periodo non di "coprifuoco", cioè sarà possibile farlo dopo le 5 del mattino e fino alle 22 della sera di ogni giorno dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. L'abitazione prescelta verso la quale si decide di compiere lo spostamento in deroga al divieto, può variare da un giorno all'altro? Vi è una linea interpretativa possibile per la quale «una sola abitazione privata» dovrebbe essere scelta e valere per l'intero periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio potendola raggiungere tutti i giorni «una sola volta al giorno». L'ipotesi, a nostro avviso, regge ma solo fino a un certo punto, non essendo infatti indicato nel decreto-legge in alcun modo che debba essere la stessa casa per tutti i giorni, nel qual caso sarebbe stato doveroso esplicitarlo ed evitare di lasciare discrezionalità interpretativa.

Dunque, seguendo una lettura del decreto-legge che sul punto, ad oggi e in attesa di Faq, appare maggioritaria, il giorno di Natale da Verona potrò spostarmi una volta per andare a salutare il nonno anziano e in buona salute che abita da solo fuori dal mio Comune (purché in un altro nella mia stessa Regione), mentre a Santo Stefano potrò spostarmi una volta per andare a trovare la zia che, altrettanto in buona salute ed autosufficiente, vive con il marito nel mio stesso Comune o in un altro interno alla mia Regione. Ancora, domenica 27 dicembre potrò ugualmente andare a trovare il mio amico Pietro che non vedo da tempo perché lavora a Milano ed è tornato a Verona, dove ha la sua residenza, in occasione delle feste. Ogni giorno, un singolo spostamento in deroga al divieto, verso abitazioni che di giorno in giorno possono cambiare. Salvo smentite ufficiali su quest'ultimo punto specifico, i vincoli essenziali, dunque, sono:

  • l'ambito del territorio regionale.
  • l'unicità dello spostamento durante il giorno. l'unicità dell'abitazione prescelta (il tal giorno o per l'intero periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio?) verso la quale si compie lo spostamento.
  • l'arco temporale, tra le ore 5 e le ore 22, quando cioè non vige il coprifuoco.
  • il numero massimo di persone, cioè due, che possono compiere lo spostamento (esclusi dal computo per arrivare a due i minori di anni 14 su cui chi si sposta ha «potestà genitoriale», i soggetti disabili e non autosufficienti conviventi).

La regola più ostica da comprendere, resta senza dubbio quella legata al numero di persone che al massimo possono compiere lo spostamento, cioè due. Cosa vuol dire esattamente tale passaggio? Vi è anche chi ha sollevato dubbi di costituzionalità della disposizione che sarebbe in contrasto con il principio di inviolabilità del domicilio. La norma afferma che «lo spostamento verso una sola abitazione privata» è consentito «nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi», ma nel mezzo della frase viene anche specificato che l'abitazione privata deve essere «ubicata nella medesima regione» e, soprattutto, che lo spostamento verso di essa può avvenire «una sola volta al giorno». Tutto ciò significa, anzitutto, che l'avverbio «ivi» fa riferimento all'abitazione che si è prescelta quale destinazione dello spostamento, ma in secondo luogo che la deroga al divieto, nel concedere e limitare al tempo stesso qualcosa, interviene restringendo la circolazione delle persone e non tanto fissando un numero massimo di persone che possono riunirsi in casa.

Lo spostamento in deroga per fare la "visita a casa d'altri", può avvenire una sola volta al giorno, verso l'abitazione prescelta e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle che lì vi abitano. La domanda decisiva è la seguente: più persone, a gruppi di due, possono compiere lo spostamento verso una medesima abitazione il medesimo giorno? Oppure la disposizione indica che lo spostamento verso una sola e medesima abitazione privata può essere effettuato in uno stesso giorno da non più di due persone «ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi»? A nostro avviso l'interpretazione corretta è quella del secondo quesito. Cioè a dire, più gruppi autonomi di due persone in uno stesso giorno non possono raggiungere la medesima abitazione privata, facendo valere la deroga della "visita in casa d'altri". In sostanza, l'astuzia normativa della deroga sarebbe quella di limitare il numero di persone che, giornalmente, possono raggiungere una singola abitazione diversa dalla loro, ottenendo comunque che nella tal casa il tal giorno non vi possano recarsi per fare una visita più di due persone e, quindi, riducendo il rischio di assembramenti.

In sostanza, non viene stabilito un numero massimo di persone che si possono ritrovare nella singola casa, ma viene limitato a priori il numero di persone che in un giorno determinato possono legittimamente raggiungere (cioè compiere «lo spostamento») una stessa casa determinata. Facciamo degli esempi estremi per chiarire: prendiamo una famiglia molto numerosa che abita a Verona, diciamo composta da papà e mamma oltre a cinque figli di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Se loro volessero a Natale spostarsi per vedere i propri nonni che, in buona salute ed autosufficienti, vivono nel Comune di Bardolino, potrebbero spostarsi solo in numero massimo di due componenti della famiglia, essendo tutti i figli di età superiore ai 14 anni. Il risultato è che nella casa dei nonni a Bardolino potrebbero esserci il 25 dicembre al massimo quattro persone (i due nonni più i due soggetti che compiono lo spostamento in deroga per fare visita). Viceversa, se fossero i nonni a spostarsi a Natale, essendo in due, potrebbero raggiungere i familiari a Verona e, a quel punto, perfettamente nella norma, si troverebbe una riunione natalizia in casa con ben nove componenti: papà e mamma, più cinque figli e i due nonni che hanno usufruito della deroga per la "visita a casa d'altri".

Se però oltre ai due nonni che da Bardolino si sono spostati per venire a Verona a Natale, sempre il giorno 25 dicembre anche, poniamo, uno zio della coppia di genitori che vive a Verona decidesse di spostarsi in deroga al divieto per fare una "visita a casa d'altri" sempre andando presso la stessa abitazione, ecco che sorgerebbero i problemi. Se, infatti, sia i nonni che lo zio venissero fermati, all'andata o al ritorno del loro spostamento in deroga, dovrebbero entrambi dichiarare l'indirizzo dell'abitazione prescelta per effettuare la visita a casa d'altri. A quel punto, da un controllo incrociato sulle due autodichiarazioni, quella compilata dai nonni e quella compilata dallo zio, risulterebbe che verso la tal casa determinata il giorno 25 dicembre si sono spostati, facendo valere la deroga della "visita a casa d'altri", non due ma ben tre persone, il che implicherebbe infrazione della norma e conseguente sanzione. Il problema non sarebbe tanto nel fatto che in quella casa vi erano dieci persone il 25 dicembre, ma che a spostarsi a Natale verso tale abitazione sono state, cumulativamente, tre persone, mentre dalla disposizione sulla deroga è consentito al massimo a due soggetti «verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno». Nel computo dei due soggetti, come già visto, non rientrano i «minori di anni 14» sui quali le due persone che si spostano in deroga al divieto esercitano «la potestà genitoriale», così come non vengono computati eventuali soggetti «disabili o non autosufficienti» che siano «conviventi» con le due persone che compiono lo spostamento in deroga per far la "visita a casa d'altri".

L'interpretazione qui fornita della deroga al divieto di spostamento per fare visita a casa d'altri, può forse essere tacciabile di eccessivo "rigorismo", ma d'altro canto, in assenza per ora di Faq e chiarimenti ufficiali del governo, se si leggesse la disposizione in altro modo si finirebbe nell'assurdo: di due alla volta in due alla volta, infatti, una singola abitazione finirebbe allora nel medesimo giorno con il poter essere raggiunta da due zii, due nonni, due cugini, due amici e poi altri due amici ancora, fino a dare vita a ciò che le varie disposizioni tendono tutte sin qui ad evitare, cioè situazioni di sovraffollamento (le feste restano, non ha caso, vietate), ma soprattutto rendendo assai più complesso l'eventuale tracciamento dei contatti. Alla base della limitazione giornaliera a due persone che compiono lo spostamento «verso una sola abitazione privata», infatti, dal punto di vista sanitario parrebbe esserci proprio il fatto di limitare al massimo l'eventuale commistione tra differenti "nuclei epidemiologici" per ciascun giorno, agevolando eventualmente il contact tracing se si rivelasse necessario.

La zona rossa

Di seguito le principali disposizioni previste per i giorni in zona rossa, vale a dire tutti quelli festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021:

  • Fatta salva la deroga della "visita a casa d'altri", gli spostamenti anche all'interno del proprio Comune sono vietati tranne quelli per motivi di lavoro, necessità o salute. In breve non si può uscire di casa a meno che ricorrano queste motivazioni eccettuative.
  • Fonti di governo hanno chiarito  che, coerentemente con la deroga della "visita a casa d'altri", è possibile raggiungere una seconda casa purché all'interno della propria Regione (in merito serivirebbero però delle Faq ufficiali, essendo che resta il dubbio, sollevato ad esempio da Regione Veneto, per i giorni 25, 26 dicembre e primo dell'anno). Restano vietati gli spostamenti in altre Regioni, salvo motivi di lavoro, necessità e salute.
  • È consentita l'attività motoria nei pressi della propria abitazione e l'attività sportiva all'aperto in forma individuale.
  • Per l'attività sportiva non è specificata una precisa limitazione spaziale, si evince solo che può svolgersi anche non necessariamente in prossimità di casa.
  • Sono chiusi i bar, ristoranti ed anche i negozi, tranne quelli definiti necessari, ma chiuderanno anche i centri estetici. Consentita la ristorazione d'asporto fino alle ore 22 ed il servizio a domicilio. Raggiungere un negozio legittimamente aperto costituisce una «situazione di necessità» che consente dunque anche in zona rossa di compiere lo spostamento altrimenti vietato, sempre però tenendo presente il principio generale in base al quale ci si reca nel negozio più vicino in grado di soddisfare la propria esigenza.
  • Sono aperti: Supermercati, beni alimentari e prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri.
  • Le chiese e i luoghi di culto saranno aperti fino alle ore 22.

La zona arancione

I giorni della zona arancione nel periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021 saranno di fatto solo quattro, vale a dire il 28, 29 e 30 dicembre e poi il 4 gennaio 2021. In tali giorni saranno in vigore le seguenti disposizioni:

  • Ci si potrà spostare solo all'interno del proprio Comune di abitazione e residenza senza dover giustificare il motivo, sempre tra le ore 5 del mattino e le 22 della sera rispettando l'orario di "coprifuoco".
  • Resta poi anche in zona arancione ovviamente la possibilità di spostarsi nell'intero territorio della propria Regione in deroga al divieto per fare la sopracitata "visita a casa d'altri".
  • Raggiungere la seconda casa sarà possibile sempre solo nell'ambito della propria Regione (salvi i dubbi di cui sopra).
  • Dai piccoli Comuni (con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti) ci si potrà spostare, nei giorni con l'Italia in zona arancione, anche all'esterno dei confini comunali ma entro un raggio di 30 chilometri al massimo. Non sarà comunque possibile per gli abitanti dei piccoli Comuni raggiungere le città capoluogo di provincia.
  • I bar e i ristoranti saranno chiusi anche nei giorni in cui l'Italia sarà zona arancione. Resta consentito il servizio d'asporto fino alle ore 22 e il servizio a domicilio senza restrizioni. I negozi potranno restare aperti fino alle ore 21.
  • L'attività motoria è consentita tra le ore 5 e le 22 nel territorio comunale, al pari di quella sportiva in forma individuale. 

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