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Ordinanza Zaia: spostamenti vietati tra Comuni, autocertificazione e tante deroghe

Firmata la nuova ordinanza in vigore da sabato 19 dicembre: cosa cambia in Veneto

Come anticipato dallo stesso governatore del Veneto giovedì mattina, il presidente Luca Zaia ha divulgato in serata il testo della sua nuova ordinanza che, a quanto si legge, entrerà in vigore da sabato 19 dicembre e lo resterà fino al prossimo 6 gennaio 2021. Le nuove misure incidono in particolare sugli spostamenti, ma è bene riferirsi subito al testo dell'ordinanza per provare a comprenderne meglio le disposizioni e, dunque, anche la corrispondente reale portata nei suoi effetti.

Scarica l'ordinanza Regione Veneto Luca Zaia n. 169 del 17 dicembre 2020

Le regole sugli spostamenti individuali

Già dal titolo il punto 1 della lettera A) rivela una prima questione importante: «Spostamenti tra Comuni del Veneto». La dicitura evidenzia il fatto che le disposizioni valgono per i Comuni del Veneto, mentre lo spostamento da o verso Comuni fuori dal Veneto, cioè verso un Comune di un'altra Regione rispetto al Veneto, «è regolato dalla disciplina statale». In tal senso, va ricordato che da lunedì 21 dicembre al 6 gennaio 2021 sarà in vigore, da Dpcm nazionale, quantomeno il divieto di spostamento tra Regioni diverse (a prescindere dal colore). Ma leggiamo direttamente l'ordinanza:

«Dal 19 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, dopo le ore 14 non è ammesso lo spostamento in un Comune veneto diverso da quello di residenza o dimora, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità, o per svolgere attività non sospese o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune; dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l'abitazione. Lo spostamento verso e da Comuni di altre Regioni è regolato dalla disciplina statale».

Molte le cose da porre in evidenza, la prima e più dirompente è già stata anticipata: se «lo spostamento verso e da Comuni di altre Regioni è regolato dalla disciplina statale», ciò significa (salvo precisazioni della Regione in eventuali Faq) che un cittadino di Padova non può venire in visita a Verona dopo le ore 14 di sabato 19 dicembre, ma un cittadino di Mantova o Brescia (Lombardia, zona gialla) può farlo poiché tale spostamento, al momento, è consentito dall'ultimo Dpcm (essendo sia Veneto che Lombardia nominalmente entrambe zona gialla). Il cittadino di Mantova o Brescia giunto a Verona, dopo le ore 14 di sabato non potrebbe però anch'egli poi più spostarsi verso un altro Comune del Veneto, ma solo rientrare a casa propria, oppure muoversi verso altro Comune di un'altra Regione zona gialla (Lombardia, Emilia Romagna), sempre prima che inizi il "coprifuoco" delle ore 22 ovviamente.

Ma l'ordinanza di Zaia afferma che anche lo spostamento verso «Comuni di altre Regioni» è «regolato dalla disciplina statale», il che implica che un cittadino di Verona possa reciprocamente muoversi, anche dopo le ore 14, verso un altro Comune purché non del Veneto e comunque rientrante nella zona gialla, ad esempio Mantova, Brescia, Milano, certo però solo finché la disciplina statale, cioè il Dpcm, lo consentirà. La disciplina statale, ad oggi, lo consente durante l'intero arco della giornata, anche dopo le 14, ma entro le ore 22 quando inizia il "coprifuoco". Da lunedì 21 dicembre sarà invece vigente a livello nazionale perlomeno il divieto di spostamento tra tutte le Regioni, oltre alle nuove restrizioni annunciate ma non definite (e che pure, in ipotesi, potrebbero interessare già il fine settimana 19-20 dicembre).

Altra questione fondamentale: l'ordinanza sottolinea che «dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l'abitazione». Questo allora significa che se il citadino di Padova di cui sopra decidesse di venire a Verona a pranzo sabato 19 dicembre e si spostasse tra i due Comuni veneti al mattino, arrivando nel capoluogo scaligero intorno alle ore 13, facesse il suo pranzo al ristorante, ma andasse lungo coi tempi, ebbene, anche dopo le ore 14 l'ordinanza di Zaia gli consente sempre di fare ritorno alla propria casa: «Dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l'abitazione», specifica il provvedimento. 

Per un cittadino di un qualsiasi Comune veneto l'ordinanza consente inoltre una serie di spostamenti anche verso altri Comuni e anche dopo le ore 14, vale a dire tutti quelli per lavoro, studio, motivi di salute, situazioni di necessità, ma anche, nel caso si abiti in un Comune molto piccolo con pochi servizi, per svolgere attività o fruire di servizi che non siano stati sospesi dalla normativa vigente (nazionale e regionale) ma che ugualmente il proprio Comune, magari proprio perché di dimensioni ridotte, non abbia presenti e disponibili. In breve: il vostro Comune non ha un supermercato? Potete andare a fare la spesa anche dopo le ore 14 nel Comune a voi più vicino che vi consenta di soddisfare la vostra esigenza. Stessa cosa per le Poste o se dovete recarvi in un centro di assistenza fiscale, all'Inps, o servizi similari non sospesi ma fattualmente indisponibili nel vostro Comune.

Il punto 2 dell'ordinanza di Zaia è intitolato: «Servizi alla persona». Quel che si legge è molto chiaro e semplice:

«È sempre possibile lo spostamento fuori Comune per usufruire di servizi alla persona (lavanderiia, acconciatura, estetista, ecc.).

Il punto 3 è intitolato: «Spostamenti verso ristoranti». In tale passaggio viene esplicitato quanto già si era detto in merito all'esempio del turista che da Padova viene a pranzo a Verona e torna a casuccia dopo le ore 14:

«I ristoranti collocati in Comuni diversi da quello di residenza o dimora possono essere raggiunti entro le ore 14; il rientro presso la residenza o dimora può avvenire anche oltre tale orario, a seguito della consumazione del pranzo».

Il punto 4 della lettera A) dell'ordinanza titola: «Spostamento relativo a minori» e vi si legge:

«Sono sempre possibili gli spostamenti anche tra Comuni per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé. È sempre possibile portare e recarsi a riprendere i minori».

Il punto 5 riguarda lo «Spostamento per matrimoni e funerali» e riporta quanto segue:

«È sempre possibile lo spostamento tra Comuni per partecipare a matrimoni e funerali, da svolgere nel rispettto delle linee guida».

Al punto 6, relativo agli «Spostamenti per accesso a trasporto collettivo (aerei, treni, navigazione, pulman, ecc.)», si legge:

«È sempre possibile lo spostamento da e per stazioni di trasporto pubblico per esigenze proprie di viaggio e per accompagnamento di altri soggetti».

Il punto 7 si riferisce allo «Spostamento verso la seconda casa» e dispone:

«È sempre possibile il raggiungimento della seconda casa».

Il punto 8 dell'ordinanza si concentra sugli «Spostamenti dei soggetti in soggiorno turistico» e prevede:

«Per i soggetti che si trovano in albergo, seconda casa o simili, il Comune di "riferimento" dal cui territorio operano le limitazioni è quello in cui si trovano l'albergo, seconda casa o simili».

Poniamo che un cittadino di Verona parta sabato mattina e decida di trascorrere tutto il weekend a Bosco Chiesanuova nella sua seconda casa o in una stanza d'albergo, ebbene, finché è villeggiante a Bosco Chiesanuova le limitazioni per lui operano a partire da quel Comune e non dal suo di residenza (Verona). Semplificando, per tale "turista" di Verona in vacanza a Bosco Chiesanuova, ma ad oggi potrebbe essere un mantovano o un bergamasco come già visto, il divieto di spostamento verso un altro Comune del Veneto dopo le ore 14 opererà con «riferimento» al Comune di Bosco Chiesanuova e non da quello di Verona (né tanto meno Mantova o Bergamo).

Ci permettiamo a questo punto di porre una questione, a fronte anche di quanto avvenuto nello scorso weekend: se, come visto poc'anzi, l'ordinanza al punto 1 stabilisce che «dopo le 14 è sempre ammesso il rientro presso l'abitazione», qualora un cittadino si sposti per fare una passeggiata in motagna partendo e arrivando in un Comune del Veneto diverso dal proprio prima delle ore 14, potrà poi rientrare alla propria casa quando vuole (purché entro le ore 22 del "coprifuoco" nazionale)? A nostro avviso, la risposta è affermativa.

Il punto 9 è riferito all'«orario raccomandato di accesso agli esercizi commerciali e ai servizi» e dispone:

«Per ridurre i contatti e contenere gli assembramenti, si fa forte raccomandazione affinché l’accesso agli esercizi commerciali e ai servizi del Comune di residenza o dimora avvenga dopo le ore 14».

In sostanza, poiché prima delle 14 la mobilità intercomunale è libera, l'ordinanza raccomanda che il "senso di responsabilità" dei cittadini porti ciascun residente a far la spesa nel proprio Comune, solo dalle ore 14 in poi contribuendo così ad evitare il rischio di assembramenti al mattino.

Il punto 10 infine, contrariamente a quanto annunciato da Zaia in conferenza stampa, richiama la necessità dell'utilizzo dello strumento dell'«autocertificazione» per gli spostamenti dopo le ore 14:

«Per gli spostamenti effettuati dopo le ore 14 è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell’autocertificazione conforme al modello statale reperibile al link https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2020-10/modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020.pdf e da esibire all’organo di controllo. La mancata esibizione dell’autocertificazione determina l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di legge».

Misure relative al comportamento personale

La lettera B) dell'ordinanza è dedicata all'obbligo della mascherina e all'annoso tema delle passeggiate nelle località turistiche. 

Di seguito il punto 1:

«Al di fuori dell'abitazione, è obbligatorio l'uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per la pratica del fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza interpersonale minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni maggiormente restrittive. Resta altresì obbligatorio l'utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi».

Il punto 2 invece dispone:

«L'attività sportiva o motoria e le passeggiate all'aperto sono effettuate presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche purché comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti che risiedono o dimorano in tali aree.

È fortemente raccomandato di non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio se non per necessità o motivi di lavoro».

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