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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

La zona rossa a Natale: cosa si può fare e cosa no, tutti i divieti e le concessioni del governo

Le regole valide nei giorni festivi e prefestivi dal 24 dicembre quando scatterà la zona rossa

Il cosiddetto decreto-legge "Natale" stabilisce che, a partire dal 24 dicembre 2020 fino al prossimo 6 gennaio 2021, in tutti i giorni festivi e quelli prefestivi «sull'intero territorio nazionale» si applichino le misure contenute all'Art. 3 del Dpcm dello scorso 3 dicembre, vale a dire quelle riferite alla zona rossa. Traducendo, tutti i giorni quali sabati e domeniche, o vigilie di Natale, Capodanno e i festivi in genere, l'Italia intera sarà zona rossa e si vedrà applicata la corrispondente normativa e le relative restrizioni, tanto sulle attività commerciali, quanto sugli spostamenti delle persone fisiche. 

Le Faq aggiornate del governo: visite a parenti e amici a Natale, seconde case e spostamenti 

La zona rossa del Dpcm del 3 dicembre, viene in queste ore impropriamente da più parti definita un lockdown, cosa in realtà assai esagerata se con tale espressione ci si riferisce all'esperienza di marzo ed aprile scorsi. La zona rossa del Dpcm 3 dicembre 2020, infatti, presenta un regime di restrizioni certamente notevole, ma prevede ugualmente alcune concessioni, anzitutto sotto il profilo delle attività commerciali che possono restare aperte (e dunque essere legittimamente raggiunte).

Inoltre, nel decreto-legge "Natale", è stata introdotta una deroga, cioè una concessione, in merito al divieto di spostamento che è valida sia nei giorni di zona arancione, sia nei giorni di zona rossa. Si tratta della "visita a casa d'altri", in sostanza la possibilità di spostarsi per andare a salutare o fare gli auguri ad «amici o parenti», una sola volta al giorno ma anche tutti i giorni dal 24 dicembre al 6 gennaio, in una abitazione privata, tra le ore 5 e le 22, spostandosi però in non più di due persone (esclusi dal computo i minori di anni 14, i soggetti disabili e non autosufficienti). Sul limite delle due persone vi sono delle ambiguità, di cui abbiamo parlato qui, non risolte nemmeno (anzi complessificate) dalle Faq aggiornate del governo.

«Ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi», la formula sparisce nelle Faq: rebus visita a casa

Le norme della zona rossa

I giorni in cui l'Italia sarà zona rossa sono i seguenti: 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021.

Gli spostamenti

Il primo punto da chiarire è che il modulo dell'autodichiarazione per gli spostamenti (che potete scaricare qui), in zona rossa, potrà essere richiesto sempre quando ci si trovi fuori di casa. Questo vale, in linea di diritto, anche quando si esca di casa per una semplice passeggiata attorno alla propria abitazione.

In zona rossa la mobilità è limitata sia tra Regioni diverse, sia tra Comuni diversi anche interni ad una stessa Regione, sia all'interno del proprio territorio comunale. Quest'ultimo punto vuole dire, semplificando, che per mettere piede fuori di casa bisogna sempre avere una valida motivazione giustificativa: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute. A ciò si aggiunge la possibilità di uscire di casa per fare attività motoria in prossimità della propria abitazione ed attività sportiva in forma individuale (non necessariamente in prossimità della propria abitazione). Inoltre, come visto, è possibile uscire di casa una volta al giorno facendo valere la deroga della "visita a casa d'altri", sempre rispettando l'orario di "coprifuoco" e sempre restando all'interno del territorio della propria Regione.

Tra le «situazioni di necessità», vale la pena ricordare che rientrano sempre le esigenze di acquisto di un bene qualsiasi all'interno di un esercizio commerciale che, anche in zona rossa, può legittimamente restare aperto. Tra questi rientrano, ad esempio, i negozi di generi alimentari, le edicole, i tabacchi, le farmacie, ma anche molti altri che, ugualmente, il Dpcm del 3 dicembre scorso identifica come esercizi commerciali che vendono "beni di prima necessità". Tra questi, nell'allegato 23 del Dpcm, ne ricordiamo tre per capire quanto estesa sia la gamma: negozi che si occupano di «commercio al dettaglio di libri», oppure di «commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero» e, ancora, «commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti». Librerie, negozi di articoli sportivi e vivai, possono restare aperti anche in zona rossa e, dunque, lo spostamento verso un tal negozio per compiervi un acquisto è sempre possibile, nel rispetto dell'orario di "coprifuoco". A questo punto ci si potrebbe chiedere: posso raggiungere qualunque negozio aperto anche se fuori Comune? In realtà non proprio. Non vi è una norma esplicita al riguardo, ma una circolare interpretativa ai prefetti aveva in precedenza chiaramente istituito il principio di "contiguità" cui bisogna dunque riferirsi: in sostanza, in zona rossa potete andare al vivaio o in edicola o al supermercato, ma necessariamente negli esercizi commerciali aperti e a voi più vicini. In caso contrario, vi potrebbe essere contestata l'effettiva sussistenza della «situazione di necessità» che vi consente di spostarvi per compiere un acquisto e, dunque, potreste essere sanzionati.

I luoghi di culto, pensando ad esempio alle messe di Natale, possono essere raggiunti, sempre facendo valere la «situazione di necessità», essendo le chiese accessibili e, nel rispetto dei protocolli, le funzioni religiose sono ammesse. È però previsto il rispetto dell'orario di "coprifuoco", cioè bisogna spostarsi anche per andare in chiesa sempre e solo tra le ore 5 del mattino e le ore 22 della sera. Anche in questo caso, come per i negozi aperti, in zona rossa vale il principio di "contiguità", bisogna cioè «raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione».

Come anticipato sopra, è poi possibile spostarsi ogni giorno, anche quelli definiti di zona rossa, una sola volta al giorno tra le ore 5 e le 22, per fare visita a parenti o amici in un'abitazione privata che deve però essere situata all'interno del territorio della propria Regione. La casa può essere anche al di fuori del proprio Comune, ma non può essere al di fuori della propria Regione. Alla precisa domanda, posso andare a trovare un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da solo, per alleviare la sua solitudine durante le feste?, il governo fornisce nelle Faq la seguente risposta: «Dal 24 dicembre al 6 gennaio sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, solo all’interno della stessa Regione, dalle 5 alle 22 e nel limite massimo di due persone». In sostanza, il governo ha alla fine tutelato le persone sole, magari soggetti anche anziani ma in salute, autosufficienti e però che vivono da soli, consentendo ai loro parenti o amici di fargli visita una volta al giorno, purché siano parenti o amici che vivano nella stessa Regione.

Qualcuno si rammenterà che il Dpcm del 3 dicembre aveva istituito il divieto di spostamento fuori dal proprio Comune nei giorni di Natale, Santo Stefano e primo dell'anno. Con il nuovo decreto-legge, tale divieto è semplicemente decaduto, poiché in questi tre giorni specifici che sono tutti dei giorni festivi, banalmente, saranno valide le norme della zona rossa, fatta sempre però salva altresì la deroga della "visita a casa d'altri" che consente di spostarsi verso un'altra abitazione privata, una sola volta al giorno, purché sia all'interno della propria Regione. Il governo lo ha chiarito nelle Faq aggiornate: c'è un regime speciale nelle giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio? La risposta del governo è chiarissima: «Le regole speciali in precedenza previste per le giornate del 25, 26 dicembre e 1° gennaio sono state assorbite, e quindi venute meno, dalla disciplina unica per i giorni prefestivi e festivi del periodo natalizio introdotta dal cosiddetto "decreto Natale"». Anche in quei tre giorni specifici, dunque, non ci si può spostare da casa nemmeno all'interno del proprio Comune senza valide motivazioni, ma resta pur sempre possibile spostarsi una volta al giorno anche fuori dal proprio Comune, e però all'interno del confine regionale, per fare visita a un amico o parente.

Questo tema si connette in modo essenziale a quello degli spostamenti verso le "seconde case". Sul sito di Regione Veneto trovate ancora oggi scritto che tali spostamenti sono consentiti verso le seconde case all'interno della propria Regione, ma che si possono raggiungere «solo quelle in Comune nei giorni 25 e 26 e 1° gennaio». Le cose non stanno così, poiché come ha chiarito il governo, anche nei giorni di Natale, Santo Stefano e primo dell'anno si applicano le regole di tutti gli altri giorni festivi e prefestivi, cioè quelle della zona rossa con le connesse deroghe. I merito allo spostamento verso una seconda casa, la Faq aggiornata del governo recita come segue: in quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021? La risposta fornita dal governo è chiarissima: «Nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria Regione e sempre vietati verso le altre Regioni. È consentito lo spostamento verso la seconda casa, anche se intestata a più comproprietari, di un solo nucleo familiare convivente». L'unico limite territoriale per il raggiungimento di una seconda casa, è quello del confine regionale, valido sempre, tutti i giorni dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021, quindi anche a Natale, Santo Stefano ed il primo dell'anno.

La chiusure e i divieti

  • In termini generali i negozi chiusi, ma come appena visto è fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di "prima necessità", fra cui come detto edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, ferramenta, fiorai, negozi per bambini e tutti quelli indicati nell'allegato 23 del Dpcm dello scorso 3 dicembre.
  • Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
  • Sono chiusi i centri estetici, ma restano aperti i barbieri e parrucchieri.
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 7 giorni su 7, mentre resta consentito l'asporto fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
  • È disposta la chiusura dei centri commerciali salvo per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità al loro interno, purché sia consentito l'accesso solo a tali attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.
  • Restano chiusi centri benessere, piscine e palestre.
  • Gli impianti sciistici sono chiusi per gli sciatori amatoriali. 
  • Sono chiusi musei e mostre, teatri, cinema e sale da concerto.
  • Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie).
  • Sono chiuse sale da ballo e discoteche

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