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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

«Ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi», la formula sparisce nelle Faq: rebus visita a casa

In zona rossa e in zona arancione è consentito spostarsi per fare una visita al giorno ad amici o parenti nell'intera Regione, ma quante persone possono farlo verso la stessa casa?

Il governo nel cosiddetto decreto-legge "Natale" ha introdotto un'importante deroga, cioè una concessione, relativamente al divieto di spostamento. Si tratta dell'ormai nota possibilità di fare una "visita a casa d'altri", si tratti di parenti, amici o conoscenti. Tale opportunità è valdia nel periodo dal 24 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, in tutta Italia, sia nei giorni considerati zona rossa che in quelli considerati zona arancione. Vi sono alcuni aspetti molto chiari della disposizione, altri meno. Uno in particolare è rimasto assai ambiguo, soprattutto dopo l'aggiornamento delle Faq da parte del governo.

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I punti saldi della norma

Il principale punto fermo della disposizione è che grazie a questa deroga al divieto di spostamento, si è risolto l'annoso problema delle persone sole che siano però in buona salute e autosufficienti. Ogni giorno, infatti, sarà possibile fare visita a una persona qualsiasi, rispettando alcuni vincoli che poi analizzeremo, spostandosi entro il territorio dell'intera propria Regione.

Servirà l'autocertificazione per gli spostamenti (nei giorni in zona rossa e se nei giorni in zona arancione lo spostamento per la visita implica l'uscita dal proprio Comune), ma la motivazione da indicare sarà appunto "visita a casa" ed andrà segnato non il nominativo della persona, bensì l'indirizzo dell'abitazione prescelta quale propria destinazione. È chiaro allora che una persona anziana e sola, anche se autosufficiente, potrà ricevere una semplice visita di piacere da un parente o amico che abiti nella sua stessa Regione.

Un altro punto fermo della norma, è che lo spostamento per fare la "visita a casa d'altri" può avvenire solo nel rispetto del "coprifuoco", cioè dalle ore 5 del mattino fino alle ore 22 della sera. È altresì chiaro dalla disposizione del decreto-legge "Natale" che lo spostamento per fare visita a casa di un parente o di un amico, può avvenire una sola volta al giorno, tutti i giorni dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. L'ultimo aspetto chiaro della norma è quello relativo al fatto che, là dove nel decreto-legge si parla dello «spostamento» che è consentito «nei limiti di due persone», nel computo di queste due persone non devono essere fatti rientrare i «minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale» e, altresì, non devono essere fatte rientrare le «persone disabili o non autosufficienti conviventi» con le persone, due al massimo, che si spostano per fare la visita.

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I dubbi interpretativi della norma

Vi sono alcuni problemi di interpretazione della disposizione che di fatto producono due diverse possibili interpretazioni che, per semplicità, chiameremo da un lato interpretazione "rigorista" e, dall'altro, interpretazione "elastica". Le Faq del governo avrebbero dovuto chiarire le cose eliminado l'una o l'altra interpretazione, invece a nostro avviso hanno acuito il problema. Il testo del decreto-legge che si occupa dello spostamento per fare visita in un'altra abitazione privata recita per esteso come segue:

«Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi».

Ora, l'esperimento mentale che invitiamo a fare per focalizzare quale sia il problema interpretativo, è quello di leggere tale disposizione omettendo completamente la frase «ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi». La norma ha un senso ben preciso se si toglie questa frase che, un po' di soppiatto, introduce invece un legame tra le due persone che compiono «lo spostamento» e quelle che invece sono «ivi già conviventi». Ivi conviventi, dove? Ebbene, all'interno dell'«abitazione privata» individuata quale loro meta prescelta dalle «due persone» che compiono «lo spostamento». Se noi omettiamo la frase «ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi» e riduciamo all'osso la norma, tralasciando tutti i punti fermi che abbiamo esposto in precedenza, il senso della disposizione è chiaro:

«è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata [...] nei limiti di due persone [...]».

Questo, detto brutalmente, significa: ci si può spostare in al massimo due persone. In sostanza, togliendo la frase «ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi», il senso della norma è questo: «lo spostamento» verso un'abitazione privata è consentito «nei limiti di due persone», nel rispetto del coprifuoco, individuando l'abitazione privata all'interno della propria Regione e potendo compiere «lo spostamento» per fare tale visita solo una volta al giorno. Essendo che, da un punto di vista sintattico, il soggetto della frase è «lo spostamento», risulta allora possibile riferire ad un numero potenzialmente illimitato di persone la possibilità di compiere tale «spostamento», sempre «nei limiti di due persone» per volta. Cioè, ci si muove a "coppie di due" verso una stessa casa, ma le coppie possono essere quante si vuole. Vale a dire, nello stesso giorno, verso la stessa abitazione privata, possono spostarsi e quindi accedere a quella casa, quante persone vogliono, purché effettuino il loro «spostamento» sempre in non più di due persone alla volta. Questa è l'interpretazione della norma che noi abbiamo definito "elastica"

Il problema, tuttavia, è che nel testo del decreto-legge "Natale" la frase «ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi», c'è eccome. La si legge e rende tutto più complicato. Proprio perché nel testo del decreto-legge tale formuletta è presente, noi stessi abbiamo in precedenza avanzato l'idea che l'interpretazione più corretta della norma fosse non quella "elastica", ma al contrario si dovesse seguire l'interpretazione "rigorista". In base a quest'ultima, in uno stesso giorno, verso la medesima abitazione privata, non si potrebbero spostare cumulativamente più di due persone (fatte salve tutte le eccezioni sui minori di 14 anni, soggetti disabili e non autosufficienti conviventi con chi si sposta).

L'interpretazione "rigorista" della norma, in breve, prevederebbe che secondo la disposizione del decreto-legge, più gruppi composti al massimo da due persone, nello stesso giorno, non potrebbero raggiungere la medesima abitazione per fare una "visita a casa d'altri". Cioè a dire, due zii, due amici, due cugini, due figli e poi altri due amici ancora, non potrebbero nello stesso giorno, poniamo a Natale o a Santo Stefano, compiere autonomamente a "coppie di due" il loro «spostamento» in deroga ai divieti per raggiungere la medesima abitazione privata. Questo proprio perché nel decreto-legge troviamo scritto che «lo spostamento» è consentito «nei limiti di due persone» e, poi però subito dopo viene aggiunto, «ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi». Ma questo significa allora violare l'inviolabilità del domicilio tutelata dalla Costituzione (art. 14)? Il problema è stato sollevato da più fronti (compreso il vicepresidente del Senato Calderoli), eppure lo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella sua conferenza stampa ha dichiarato che la norma è stata pensata per intervenire limitando «la circolazione delle persone» e, dunque, non intervenendo dentro le abitazioni private delle persone.

Non entriamo nei termini della questione, ci limitiamo a ribadire che se si accetta l'interpretazione "rigorista" della disposizione ed al contempo i controlli delle forze dell'ordine devono rimanere nelle strade, cioè limitare la «circolazione delle persone», l'unica soluzione che ci è balzata in testa è quella dei controlli incrociati sulle autocertificazioni: se una coppia di due zii e una coppia di due cugini, nello stesso giorno, compiono «lo spostamento» per fare visita ad uno stesso parente nella sua abitazione privata, venendo in ipotesi entrambe le coppie fermate dalle forze dell'ordine, dovranno dichiarare il medesimo indirizzo, e a quel punto incrociando le dichiarazioni scritte, dal modulo emergerà che a Natale verso la tal abitazione si sono spostate quattro persone nel complesso, e che dunque «lo spostamento» non è avvenuto «nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi», bensì appunto sono state quattro le persone a muoversi verso la stessa casa. Pertanto, sanzione.

Il dramma interpretativo è stato però reso a nostro avviso ancor più cruento dall'aggiornamento delle Faq da parte del governo. Ricordate l'esperimento mentale che abbiamo suggerito di compiere per spiegare l'interpretazione "elastica"? Ebbene, è esattamente quello che fanno le Faq del governo, cioè omettere del tutto la dicitura problematica «ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi». La Faq ufficiale dedicata alla visita a casa d'altri, infatti, è la seguente: Durante le feste sarà consentito andare a trovare amici o parenti? La risposta che il governo fornisce in relazione ai giorni zona rossa (ma ai fini del nostro discorso anche le risposte per la zona arancione non aiutano) è questa:

«Nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1°, 2, 3, 5 e 6 gennaio) sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, anche verso altri Comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone».

Riduciamo all'osso la risposta ufficiale del governo data alla Faq sulla "visita a casa d'altri": sarà possibile [...] spostarsi per fare visita a parenti o amici [...] nel limite massimo di due persone. Voi capite bene che ciò corrisponde esattamente all'interpretazione "elastica" della norma, alla quale si arriva appunto in modo assai diretto semplicemente omettendo la frase «ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi» che, tuttavia, è però testualmente scritta nel decreto-legge "Natale". La Faq ufficiale del governo resta impersonale, cioè riferita allo «spostarsi», dichiarando che è possibile «spostarsi per fare visita a parenti o amici» nel limite massimo di due persone, ma omette completamente il riferimento di queste due persone in quanto «ulteriori» rispetto a quelle che sono «ivi già conviventi», ivi cioè nell'abitazione privata scelta quale destinazione dello spostamento.

In conclusione, sul tema della "visita a casa d'altri" possiamo dire quanto segue: ci sono due interpretazioni possibili, una "rigorista" e l'altra "elastica". Secondo la prima più gruppi di due persone non possono raggiungere nello stesso giorno la stessa casa per fare una visita a un parente o amico, poiché il vincolo delle due persone si lega all'abitazione privata nella forma delle ulteriori due persone rispetto a quelle che già abitano nella casa scelta come destinazione dello «spostamento». Al contrario, invece, l'interpretazione "elastica" legge la norma stabilendo che «lo spostamento» è consentito se è fatto al massimo in due persone, ma allora tante coppie di due persone possono avocare a sé il diritto di compiere il proprio «spostamento» anche verso la stessa abitazione privata ed il medesimo giorno. Il paradosso, dulcis in fundo, è che leggendo il testo del decreto-legge "Natale" prevale la sensazione che l'interpretazione corretta sia quella "rigorista", mentre leggendo la Faq del governo dedicata prevale al contrario la sensazione che l'interpretazione corretta sia quella "elastica". Il nodo gordiano, resta indecidibile.

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