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Cronaca

Torna l'allerta smog a Verona, allerta Arancione per il livello di Pm10 nell'aria: i provvedimenti

Tornano martedì 20 e mercoledì 21 febbraio, giorno del prossimo bollettino, i divieti di circolazione per alcune categoria di veicoli, dopo la comunicazione di Arpav sulle polveri sottili nell'atmosfera

Torna l'allerta smog a Verona, dopo quella di inizio febbraio alla quale maltempo e precipitazioni aveva messo la parola fine. 
Dal Comune di Verona infatti informano che Arpav ha comunicato il raggiungimento del livello Arancione per la concentrazione di Pm10 in atmosfera. A causa dell’alta pressione che sta interessando tutta la Pianura Padana, la stazione fissa al Giarol Grande ha registrato il superamento del valore limite giornaliero di Pm10, fissato a 50 microgrammi/metro cubo, per 4 giorni consecutivi.

Martedì 20 e mercoledì 21 febbraio, giorno del prossimo bollettino, entrano in vigore ulteriori misure emergenziali e limitazioni alla circolazione rispetto a quelle previste per il livello verde.

Dalle 8.30 alle 18.30, scatta quindi il divieto di circolazione per: ciclomotori e motocicli fino a Euro 1, veicoli a benzina privati e commerciali fino a Euro 2, veicoli a diesel privati fino a Euro 5, veicoli a diesel commerciali fino a Euro 4. 

NESSUNA LIMITAZIONE IN QUESTI TRATTI STRADALI - Tangenziale Est - da Via Valpantena all’altezza dello svincolo di Poiano fino al raccordo verso il casello autostradale di Verona Est e la vicina Tangenziale Sud.

Tangenziale Sud - dal raccordo del Casello autostradale di Verona Est fino a quello del Casello di Verona Nord. Tratti autostradali ricadenti in territorio comunale.
Ancora, possibilità di circolazione per raggiungere Fiera, Stadio e Palazzetto dello Sport, limitatamente ai percorsi da e per tangenziali e caselli autostradali più vicini, oltre al percorso da tangenziali e autostrade, per raggiungere aree camper a Porta Palio e in via Belfiore.

SPOSTAMENTI CASA-LAVORO - Resta consentita la circolazione, limitatamente al percorso più breve casa – lavoro, ai lavoratori, che per distanza od orari particolari di inizio e fino turno, non possono utilizzare i mezzi pubblici. Inoltre, sarà possibile effettuare attività di carico e scarico merci nel territorio comunale nelle fasce orarie 8.30 - 11 e 15 - 17.30.

Via libera alla circolazione dei veicoli bifuel, ossia con impianti gpl o metano, alimentati sia a benzina che a gasolio, purché utilizzino per la circolazione rigorosamente gpl o gas metano; le auto a metano, gpl, elettriche, ibride e quelle a benzina sopra Euro 2.

Deroga prevista anche per i veicoli dei portatori di disabilità muniti di contrassegno, e a quelli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente.

Consentito il car-pooling: non ci saranno limitazioni se sono 3 le persone a bordo per le macchine più grandi e 2 per le biposto.

ATTENZIONE - Divieto di tenere acceso il motore in fase di sosta e fermata per autobus, auto e mezzi trasporto merci, anche nelle fasi di carico e scarico.

Ma i divieti riguardano anche i riscaldamenti. Sul territorio comunale non è possibile:

  • utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, legna cippato pellet, con una classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo;
  • effettuare combustioni all’aperto di materiale vegetale, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
  • climatizzare spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari, quali: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie;
  • spargere liquami zootecnici;
  • accendere falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio con scopo di intrattenimento.

TEMPERATURE MASSIME CONSENTITE NEGLI EDIFICI - È disposta la limitazione della temperatura misurata:

  • a massimi 18° C (con tolleranza di 2°) negli edifici quali residenze e assimilabili (E.1), uffici e assimilabili (E.2), attività ricreative o di culto e assimilabili (E.4); attività commerciali e assimilabili (E.5), attività sportive (E.6);
  • a massimi 17° C (con tolleranza di 2°) negli edifici adibiti a attività industriali ed artigianali e assimilabili (E.8).

Sono esclusi dall'obbligo: ospedali e strutture sanitarie, case di riposo, ambulatori medici e diagnostici strutture adibite in via permanente o esclusiva alla permanenza di persone con disabilità asili nido, scuole dell’infanzia altri edifici scolastici per i quali sono previste specifiche disposizioni a carattere nazionale. 

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