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Cronaca

Altvelox.it: «Rilevatori ZTL di Verona illegittimi: adesso via ai ricorsi»

L'associazione ha divulgato la notizia della sentenza del giudice di pace di Verona, che avrebbe accolto il ricorso dell'avvocato Iacovacci, ritenendo i rilevatori non omologati

«Arriva finalmente la tanto attesa sentenza del giudice di pace di Verona che finalmente accoglie il ricorso dell'avvocato Iacovacci in rappresentanza anche delle nostre istanze tecnico legali e dichiara illegittimi i rilevatori utilizzati dal Comune di Verona ai varchi ZTL. Non sono omologati, Prefettura condannata». È Migliore Tutela Altvelox a diffondere la decisione dell'autorità giudiziaria

"Di tutti i rilevi, eccezioni e deduzioni esposte dal ricorrente, quella che si reputa rilevante ai fini della pronuncia di annullamento dei verbali “de quibus” concerne il difetto di prova della effettiva della “omologazione” dello strumento rilevatore, atteso che la “omologazione” è requisito essenziale, unitamente alla taratura, ai fini della prova non solo della efficienza e funzionalità dello strumento rilevatore, ma altresì del requisito di prova “legale” che ai sensi dell’art. 201 CDS lo strumento debba possedere.
Ebbene, se – come risulta espressamente dai sopracitati verbali ricorre sia l’indicazione che l’apparecchio era stato sottoposto a “taratura” e ad “approvazione”, non così, anche alla luce della documentazione dimessa, non risulta la “omologazione”; anzi, con più esattezza, nel contesto del verbale stesso vengono utilizzati i termini di “approvazione” e di “omologazione”, ritenendo gli stessi perfettamente equiparabili, una sorta di endiadi che determini una commistione fra gli stessi, cosa che invece non può ritenersi in quanto detti termini afferiscono a concetti giuridicamente e logicamente diversi, per la loro stessa formazione tecnica
".

«Sopra uno stralcio, il più essenziale dove vengono annullate le sanzioni emesse dal Comune di Verona poichè i rilevatori elettronici non sono omologati. Questo è quello che continuiamo a battere nelle aule di giustizia, dove finalmente sembra che i giudici abbiano compreso tecnicamente la questione e stiano uniformandosi nelle pronunce di annullamento». Da Altvelox.it spiegano che: «L’art. 142 c. 6 CDS prevede che l’accertamento della velocità avvenga tramite apparecchiature debitamente omologate. Non è quindi sufficiente l’approvazione, ma occorre la “omologazione”.
Se la semplice approvazione (corrispondenza dell’apparecchio al modello) può essere sufficiente per apparecchiature destinate ad accertamenti di altre violazioni ( vedi l’accesso in ZTL), non così allorquando trattasi di accertare violazioni ai limiti di velocità, perché deve trattarsi di apparecchiature debitamente “omologate” come prescrive l’art. 1423 c. 6 CDS.
L’omologazione infatti prevede la verifica della corrispondenza e della conformità dell’apparecchiatura alle prescrizioni del regolamento del codice della strada, tale verifica di corrispondenza non è invece richiesta per l’approvazione ( G. Pace di Lodi n. 57/2021).
L’art. 192 del Regolamento CDS distingue nettamente l’”approvazione” dalla “omologazione”».

Dall'associazione poi proseguono: «Sulla questione controversa si è pronunciata con chiarezza espositiva la Suprema Corte con numerose sentenze, non ultima con Ordinanza n. 21327 del 5 maggio del 2022 – ove puntualizza puntualizza: “L’effettuazione dei controlli dev’essere, in effetti, dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità e non può essere provata con altri mezzi (Cass. n. 22499 del 2018, Cass n. 10463 del 2020, in motiv). I richiamati principi, validi “... a prescindere dal fatto che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi” (Cass. n. 10463 del 2020), pongono, pertanto, a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell’omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento, che dev’essere, però, fornita a mezzo di apposite certificazioni di omologazione e conformità, come il certificato di taratura periodica ( Cass. n. 3538 del 20221), non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento ( Cass n. 10463 del 2020).
Si reputa per chiarezza, giuridica e tecnica, effettuare la seguente riassuntiva ricostruzione, nata da ricerche effettuate: approvazione e omologazione non sono equivalenti In materia di apparecchi che consentono il rilevamento automatico della velocità in assenza di contestazione immediata, le procedure di approvazione e omologazione non possono essere intese come equivalenti».

Torri del Benaco

Nel mirino di Altvelox.it c'è anche l'autovelox di Pai, da mesi al centro della discussione: «Ma attenzione, perche questa sentenza riprende anche altre analoghe emesse sempre dallo stesso Giudice di Pace che ha accolto almeno 7 ricorsi sulle multe emesse dall'autovelox killer di Torri del Benaco, dove le tristi cronache ci riportano ad una "battaglia legale" con un sindaco sceriffo ed un prefetto fin troppo accondiscendente che hanno permesso una strage di multe, facendo incassare e sistemare i bilanci del micro comune gardesano. In piedi per questo ci sono tre esposti alla Procura della Repubblica di Verona e alla Corte dei Conti che confidiamo possano mettere chiarezza alle molte presunte violazioni da noi riscontrate in questa storia.
Al momento i rilevatori elettronici ZTL di Verona sono stati dichiarati illegittimi e questo è un primo dato di fatto e adesso via ai ricorsi».

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