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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Il "double bind" del coprifuoco in zona gialla, ovvero il governo ha aggiornato le Faq

La risposta ufficiale del governo sull'annoso tema del coprifuoco e del ritorno a casa prima o dopo del suo inizio se si è andati a cena in un ristorante aperto in zona gialla fino alle ore 22

A distanza di circa una settimana dall'entrata in vigore del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, cosiddetto "riaperture", il governo con la consueta flemma ha aggiornato le Faq, vale a dire le domande frequenti che mirano a sviscerare gli aspetti più ambigui della normativa anti-Covid, cercando di rendere quest'ultima più comprensibile a tutti i cittadini. Particolarmente attese questa volta erano, a nostro avviso, le Faq relative alla zona gialla con riferimento soprattutto all'annoso tema del coprifuoco. Su tale punto specifico è accaduta una cosa abbastanza curiosa che cercheremo ora di analizzare. 

Anzitutto bisogna però partire dall'origine: dove si trova e cosa dice la disposizione del coprifuoco? La norma è contenuta nel Dpcm 2 marzo 2021 all'Art. 9 comma 1 ed è stata prorogata, salvo nuovi possibili ed annunciati interventi del governo, fino al prossimo 31 luglio 2021 attraverso un rinvio contenuto all'Art. 1 comma 1 del decreto-legge "riaperture". La disposizione del coprifuoco, testualmente, recita come segue:

«Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute».

Primo aspetto sul quale occorre soffermarsi: il coprifuoco non dice che determinate attività, ad esempio quelle lavorative-economiche, si possano svolgere solo entro certi limiti orari, bensì tale norma afferma semplicemente che la circolazione delle persone (cioè i loro spostamenti) è consentita in una precisa fascia oraria, tra le ore 22 e le 5 del giorno dopo, solamente per determinati motivi: comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità e motivi di salute. È una sottigliezza, ma molto importante. Detto in breve, il coprifuoco di per se stesso concerne esclusivamente la mobilità, è cioè una disposizione che afferma a quali condizioni i singoli cittadini si possano spostare durante una fascia oraria determinata (22-5). Bene, primo assunto.

Secondo tema: cosa è accaduto con il decreto-legge "riaperture"? È avvenuto che la norma del coprifuoco, cioè una disposizione legata alla mobilità delle persone, sia stata "connessa" allo svolgimento di determinate attività economiche, nello specifico le attività di ristorazione nei locali aperti al pubblico in quelle Regioni definite zona gialla. In breve, viene fissato un limite orario di svolgimento per questa peculiare tipologia di attività lavorativa, cioè le attività di ristorazione con servizio al tavolo, stabilendo tale limite orario tramite un rinvio esplicito alla disposizione del coprifuoco, cioè quella norma che, come si è detto poc'anzi, di per se stessa in realtà riguarda soltanto la circolazione delle persone (e non direttamente le attività economiche, poiché, ad esempio, persino il servizio di consegna a domicilio, il delivery, può essere svolto ovunque e 24 ore su 24). Come è avvenuto tutto ciò, come si è istituito tale legame tra il coprifuoco e il limite orario entro il quale gli esercizi della ristorazione posssono svolgere le loro attività in zona gialla? Con questo passo esplicito contenuto nel decreto-legge "riaperture" all'Art. 4 comma 1:

«Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020».

La formula decisiva e problematica è questa: «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti». Rispettando tali limiti orari, le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo all'aperto sono lecite, ammesse, consentite, in tutti i locali della ristorazione che si trovino ad operare in una Regione zona gialla, ma cosa vuol dire concretamente rispettarli tali limiti? Sorge dunque un problema che le Faq dovevano chiarire, essendo due le possibili interpretazioni dell'espressione «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti». Quali sono queste possibili interpretazioni? Eccole, la prima: un locale può stare aperto ed effettuare il servizio al tavolo solo tenendo conto del fatto che ciascun suo cliente dovrà essere tornato a casa propria «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti», cioè a dire prima delle ore 22 quando inizia il coprifuoco. Seconda interpretazione possibile: un locale può stare aperto ed effettuare il servizio al tavolo, cioè svolgere attività di servizio di ristorazione con consumo al tavolo, «nella fascia oraria compresa fra le ore 5 e le ore 22» (così si legge testualmente nella circolare interpretativa ai prefetti), vale a dire per l'appunto «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti», cioè ciascun locale può effettuare il servizio al tavolo nel rispetto di quei due limiti orari fissati dalla norma del coprifuoco, quindi il limite delle ore 5 ed il limite delle ore 22. Il locale può svolgere la sua attività tra le 5 e le 22, dunque parrebbe logico dedurre che un bar o un ristorante cui venga consentito di svolgere la propria attività lavorativa con servizio al tavolo fino alle ore 22, possa anche avere clienti che consumino al tavolo fino a tale orario. Clienti che, dunque, nel rincasare potrebbero non dover tener conto del coprifuoco. 

Il governo nelle Faq era chiamato a sciogliere il nodo di questa duplice interpretazione possibile della formula «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti» applicata, cioè connessa, alle «attività dei servizi di ristorazione». Ebbene, la soluzione adottata dai tecnici del governo che hanno redatto le Faq è indubbiamente molto ingegnosa. Va dato loro atto di aver compiuto una vera e propria prodezza. In sostanza, invece di escludere una delle due interpretazioni, le hanno confermate entrambe, ribadendo così che un locale della ristorazione può restare aperto tra le ore 5 e le 22 svolgendo servizio al tavolo, ma al contempo sottolineando anche che il consumo al tavolo deve sempre avvenire nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti che, traducendo le cose, significa: ciascun bar/rtistorante può avere clienti fino alle ore 22, ma ciascun cliente entro le ore 22 deve già trovarsi a casa propria perché dalle 22 in poi inizia il coprifuoco. Geniale, nevvero? La Faq in questione, per quel che attiene alla zona gialla, recita infatti testualmente come segue: «Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?». Di seguito la risposta che ci fornisce il governo: 

«In questa zona, dal 26 aprile 2021, è consentito, dalle ore 5 alle 22 e comunque nel rispetto dei limiti orari stabiliti per gli spostamenti, il consumo al tavolo esclusivamente all'aperto nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione. Fino al 31 maggio 2021 compreso non è invece consentito il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali».

«E comunque», con due semplici parole il capolavoro è compiuto. Entrambe le due interpretazioni viste sopra sono affermate. Voi ci notate una qualche contraddizione? È affare vostro. Il governo sta dicendo al cliente che è lecito consumare al tavolo di un ristorante fino alle ore 22, ma anche che è vietato essere tornati a casa da quel ristorante dopo le ore 22. Allo stesso modo, il governo sta dicendo al gestore di un ristorante che gli è consentito lavorare e svolgere la sua professione fino alle ore 22, ma anche che la sua professione deve svolgersi servendo ai tavoli delle persone (cioè i suoi clienti senza i quali la sua professione non può svolgersi) le quali entro le ore 22 devono già trovarsi a casa loro.

Faq governo zona gialla ristoranti e coprifuoco - 30 aprile 2021

Faq governo zona gialla ristoranti e coprifuoco - 30 aprile 2021

C'è stato un pensatore e psicologo britannico, Gregory Bateson, che negli anni '50 introdusse un concetto, quello di "double bind", ovvero alla lettera "doppio legame". Per farla breve, Bateson immaginava una situazione di questo tipo: nella comunicazione tra due individui uniti da una relazione emotiva importante accade che vi sia un'incongruenza tra ciò che viene detto a livello di discorso esplicito, ad esempio tramite le parole, e ciò che invece viene contemporaneamente affermato su un altro piano, quello ad esempio dei gesti corporei, degli atteggiamenti espressivi oppure anche lo stesso tono della voce. Immaginate la vostra fidanzata o il vostro fidanzato che dopo avervi cacciati di casa per un litigio, vi riaccolgano con parole di benvenuto, ma, appena provate ad avvicinarvi, lei o lui si ritraggono e fanno una smorfia. Vi respingono nello stesso momento in cui vi dicono: «Come sono felice di rivederti, per fortuna che sei tornato/a».

La continua esposizione ai "doppi legami", ai double bind, era per Bateson foriera di ogni sciagura: non sapendo bene che fare in un contesto di "doppio legame" ricorrente, un soggetto avrebbe infatti sempre potuto rifugiarsi nella malattia, diventare schizofrenico. Al netto di tutto questo, che ha evidentemente ben altra portata ed interesse, c'è una bellissima definizione di double bind che viene data, nella consueta morigeratezza ed asciuttezza della lingua inglese, dal Cambridge Dictionary e che ci pare molto adatta per descrivere la vita attuale di ciascun abitante della zona gialla che, nei prossimi giorni, si avventurerà nella strana impresa di effettuare una cena al ristorante cercando di rispettare le indicazioni del governo: «A difficult situation in which, whatever action you take, you cannot escape unpleasant results», ovvero «una situazione difficile in cui, qualunque azione tu intraprenda, non puoi sfuggire a spiacevoli risultati».

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