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Lunedì, 29 Aprile 2024
Attualità Via Santa Giuliana

Respinti ricorsi dalle emittenti radio-televisive. «Via le antenne dalla Torricella»

Michele Bertucco ha commentato la decisione del Consiglio di Stato: «È stato occupato e utilizzato un bene demaniale vincolato dal punto di vista storico ed artistico e sito in un contesto collinare vincolato dal punto di vista ambientale e paesaggistico»

Nei giorni scorsi, il Consiglio di Stato ha confermato i provvedimenti del Tar del Veneto ed ha rigettato i ricorsi presentati dalle emittenti radio-televisive che con le loro antenne occupano la Seconda Torricella Massimiliana. Anche il Consiglio di Stato, dunque, ha ritenuto valida l'ordinanza con la quale il direttore dell'Agenzia del Demanio regionale aveva imposto di liberare il compendio di Via Santa Giuliana 4.

«Per lo svolgimento della propria attività di radiodiffusione, le emittenti hanno occupato e utilizzato un bene demaniale vincolato dal punto di vista storico ed artistico e sito in un contesto collinare a sua volta vincolato dal punto di vista ambientale e paesaggistico. E lo hanno fatto installando tre tralicci e le antenne radiotelevisive - ha riferito il consigliere comunale Michele Bertucco, commentando la decisione del Consiglio di Stato - In particolare, il contesto collinare in cui è sito l’intero complesso delle quattro Torricelle è stato sottoposto a vincolo paesaggistico e successivamente a vincolo storico e artistico. I giudici del Consiglio di Stato, nell’analizzare i ricorsi, escludono che la Torricella possa essere passata tacitamente dal demanio pubblico al patrimonio indisponibile dello Stato, in virtù dell’uso che del bene è stato fatto nel corso degli anni. Infatti, secondo consolidata e recente giurisprudenza, la sdemanializzazione tacita si realizza solo in casi eccezionali, ossia in presenza di atti e comportamenti che evidenzino in maniera inequivocabile la volontà dell'amministrazione di sottrarre definitivamente il bene all’uso e alla destinazione pubblica e di rinunciare una volta per tutte al suo ripristino. I giudici evidenziano ulteriormente che l'Agenzia del Demanio non ha mai autorizzato l’occupazione del bene da parte delle società ricorrenti con un valido titolo formale. Tantomeno le ricorrenti hanno prodotto un valido titolo di concessione del bene demaniale, rilasciato a loro favore dal proprietario, né una formale autorizzazione alla subconcessione del bene medesimo da parte di eventuali terzi concessionari, né il contratto accessivo agli atti di concessione, che doveva essere necessariamente stipulato in forma scritta. Anzi, nei propri scritti difensivi esse stesse hanno più volte dato atto della necessità di addivenire alla regolarizzazione della situazione esistente sul bene demaniale. Ora sarebbe opportuno che l'amministrazione comunale prendesse una posizione decisa per la tutela di tutto l'ambito collinare».

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