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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

La zona rossa a Pasqua e pasquetta: cosa è permesso e cosa è vietato fare fino al 6 aprile

Vademecum per le feste di Pasqua, dai pic nic alle seconde case, le messe, i pranzi a casa dei parenti e gli spostamenti in moto e auto: quello che si può o non si può fare in zona rossa

In attesa del monitoraggio settimanale di venerdì, oltre che dei decreti che fisseranno le regole per il prossimo mese, l'unica vera certezza è la zona rossa cui il Veneto è destinato fino al prossimo 6 aprile, coprendo dunque il lungo weekend pasquale. Una zona rossa che, come già anticipato, vedrà una piccola ma importante variazione nelle norme proprio per il fine settimana, in particolare nei giorni che vanno da sabato 3 a lunedì 5 aprile compreso. Di seguito ripercorriamo brevemente le principali disposizioni previste, cercando di indicare cosa è ammesso fare e cosa resta invece vietato fino a martedì prossimo, ultimo giorno di validità per il Dpcm del 2 marzo a firma Mario Draghi.

Il coprifuoco

La regola è ormai abbastanza nota: dalle ore 22 alle 5 del giorno seguente la circolazione è ammessa solo per lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute. I motivi suddetti, in caso di controllo, vanno comprovati tramite il modulo dell'autodichiarazione che, qualora ne siate sprovvisti, dovranno fornirvi le forze dell'ordine.

Ha senso parlare di "coprifuoco" in zona rossa? Sì, poiché è vero che anche durante il giorno, cioè tra le 5 del mattino e le ore 22 vi è sempre bisogno di un motivo valido (cioè sempre lavoro, necessità o salute) anche solo per uscire di casa, ma il "coprifuoco" in zona rossa produce comunque due principali effetti:

  • L'attività motoria o sportiva individuale è ammessa solo tra le 5 e le 22, dunque risulta vietata in orario di "coprifuoco".
  • In secondo luogo, quando eccezionalmente nei giorni dal 3 al 5 aprile risulta ammessa la cosiddetta "visita a casa" (non prevista nel regime di zona rossa di per sé), bisogna ricordarsi che dopo essere stati a trovare un parente o un amico è necessario rientrare a casa propria nel rispetto per l'appunto degli orari di "coprifuoco", cioè o prima delle ore 22, oppure pernottando presso l'abitazione dei parenti o amici, direttamente il giorno dopo una volta scattate le 5 del mattino seguente.
Italia colori fino al 2 aprile ed il 6 aprile
Italia colori fino al 2 aprile ed il 6 aprile

Il regime degli spostamenti e i pic nic

Partiamo da una domanda molto semplice: è ammesso fare un pic nic all'aperto a pasquetta? La risposta è negativa. I tradizionali pasteggiamenti collettivi sulle colline nel lunedì dell'angelo quest'anno risultano vietati. Il motivo è che in zona rossa sedersi in un prato a mangiare e bere non può rientrare in alcuna delle motivazioni previste che consentano di uscire di casa, cioè le solite tre "categorie" del Dpcm: lavoro, necessità e salute.

Facciamo un esempio concreto: sulle Torricelle così come nei parchi che risultano essere aperti (fatti salvi i provvedimenti locali) ci si può andare a passeggiare, cioè a fare attività motoria, oppure a correre o per un tour in bicicletta, cioè a fare attività sportiva individuale, ma non è ammesso salire in collina o andare in un parco e poi stendere una coperta per fare un pranzo all'aperto. I primi due casi sono giustificati dalla loro finalità ammessa dalle norme: fare attività motoria e fare attività sportiva individuale. Il terzo, cioè fare un pic nic, al contrario non è una finalità che possa giustificare il vostro spostamento, vale a dire il semplice fatto di essere usciti di casa. Il regime di zona rossa, infatti, ha un suo fondamento cartesiano, per così dire, ogni volta che siete fuori di casa vi obbliga a dubitare di averne diritto, dovete insomma chiedervi: a quale scopo sono uscito di casa? E, ancora, è un motivo valido, cioè ammesso dalle norme?  

Oltre al lavoro, ai motivi di salute e, come appena visto tra le 5 e le 22 anche l'attività fisica (motoria o sportiva individuale), in zona rossa il lasciapassare per gli spostamenti sono anche le "situazioni di necessità". Complice una certa confusione giornalistica, si tende talvolta ad equipare "necessità" ed "urgenza", cosa del tutto infondata. La logica del Dpcm 2 marzo 2021 non è quella di stabilire che in zona rossa si possa uscire di casa solo per situazioni di "grave" necessità, oppure di assoluta urgenza. Una "situazione di necessità" può essere tantissime cose, dal soccorrere un parente o un amico in difficoltà, al recarsi al supermercato per fare la spesa alimentare, oppure banalmente all'andare in un qualsiasi negozio (dai vivai alle librerie: Allegato 23 Dpcm 2 marzo 2021) od esercizio legittimamente aperto, tra questi naturalmente anche i bar e i ristoranti che fanno servizio d'asporto, al fine di compiere un acquisto. Gli acquisti sono cioè un fine che giustica gli spostamenti fuori da casa propria: compro, dunque esco. Il principio guida generale è poi di compiere gli acquisti nei negozi a me più vicini dove sia possibile soddisfare le proprie esigenze, cioè adempiere alla propria "situazione di necessità".

La visita a casa e i pranzi di Pasqua

Come già detto più volte, di per sé il regime della zona rossa non prevederebbe la possibilità di fare una visita a casa di amici o parenti, cioè tale finalità, il fatto quindi di recarsi a casa di qualcuno per il gusto di dirgli «ciao come va?», non costituisce in area rossa un valido motivo che ci consente di uscire dalla nostra abitazione. Altro discorso è invece se siete una persona che presta assistenza ad un soggetto non autosufficiente, poiché in questo caso il vostro spostamento sarà sempre giustificato, anche in orario di "coprifuoco", essendo il prestare assistenza a qualcuno, formalmente, una "situazione di necessità" a tutti gli effetti per esplicita ammissione del governo nelle Faq.

Ad ogni modo, nei tre giorni di sabato 3 aprile, domenica 4 aprile e lunedì 5 aprile, il governo ha previsto un'apposita eccezione per la zona rossa, essendo peraltro che tutto il territorio nazionale sarà una vasta area rossa. La visita a casa di parenti ed amici, ciascuno di quei tre giorni, sarà ammessa una volta al giorno, nel rispetto del "coprifuoco" e restando all'interno della propria Regione di riferimento. Avete un'amica o un parente a Venezia? Se abitate a Verona potete andar da loro anche solo per fargli gli auguri di Pasqua. Lo spostamento finalizzato alla "visita a casa" deve però sottostare ad alcune regole, tra queste quella già menzionata del rispetto del "coprifuoco", ma l'altra fondamentale è quella che limita il numero di coloro che si possono spostare. Il governo nelle Faq la spiega così: «Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione». Nel computo delle due persone che si possono spostare non vanno però conteggiati «i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro».

Ma quindi, un pranzo a casa dei nonni a Pasqua lo si può fare? La risposta è affermativa, avendo però cura di rispettare la regola sugli spostamenti verso le abitazioni private abitate che si è appena vista. Inutile evidenziare che, esattamente come a Natale scorso, si vengono così a creare anche oggi delle situazioni a dir poco bizzarre: una famiglia composta da papà e mamma con tre figli di cui due di 13 e 12 anni, ma uno di 15 o 16 anni, si troverebbe a dover lasciare a casa da solo il più grande, oppure far spostare i genitori anziani e farli venire a casa propria per essere tutti insieme al pranzo di Pasqua. Altro tema: se più coppie di due persone si spostano verso la stessa abitazione e alla fine al pranzo di Pasqua si trovano a casa dei nonni in 25, è stata rispetatta oppure infranta la disposizione che si limita sempre e solo a normare una tipologia di "spostamento" in virtù del principio di inviolabilità del domicilio? E soprattutto come funzioneranno i controlli in tal senso? Auguri, di buona Pasqua.

Italia zona rossa dal 3 al 5 aprile

Italia zona rossa dal 3 al 5 aprile

Viaggi all'estero

Per quanto riguarda gli spostamenti all'estero sui quali molto si è discusso nelle ultime ore, è giunta nella giornata del 30 marzo la nuova ordinanza del ministro della Salute che, fino al 6 aprile incluso, prevede un obbligo di quarantena per cinque giorni nei confronti di chiunque faccia rientro in Italia, oppure vi arrivi, anche da Paesi interni all'Unione europea. È dunque consentito viaggiare anche partendo da una Regione rossa verso Stati esteri inclusi nell'elenco C dell'allegato 20 al Dpcm 2 marzo 2021, ma oltre al tampone in partenza è necessario fare poi al rientro in Italia cinque giorni di quarantena ed un nuovo tampone al termine della stessa.

Le seconde case

Ci siamo già a lungo soffermati sul tema, per cui ci limitiamo a ricordare che è sempre possibile fare "rientro" alla propria "seconda casa" (in qualunque zona colorata e partendo da qualunque area di rischio, dalla bianca alla rossa), qualora sia configurabile il richiamarsi alla disposizione contenuta nel Dpcm 2 marzo 2021 che prevede sia consentito «il rientro alla residenza, domicilio o abitazione». Dal lockdown 2020 alla zona rossa 2021, il governo si è "incartato" sul tema delle "seconde case" ed alla fine ne è venuto fuori con un pleonasmo normativo: potete fare rientro alla vostra "seconda casa" se coincide o col vostro "domicilio" o con la vostra "abitazione". Il primo ha una definizione giuridica condivisa, la seconda no e, dunque, il governo se l'è dovuta inventare e l'ha fissata nelle Faq ai fini dell'applicazione delle norme anti-Covid:

  • Domicilio: «Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza».
  • Abitazione: «Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze)».

L'altro aspetto importante da ricordare è che nella "seconda casa" ci potete fare "rientro" solo se ne avete titolo legittimo da prima del 14 gennaio 2021, quando entrò in vigore il decreto-legge che ha creato tutto questo pandemonio normativo. Dovete quindi avere o un contratto di affitto oppure l'atto di proprietà risalenti a prima di quella data. Verso la "seconda casa", che ovviamente non deve essere già abitata da altri, ci può poi andare, o meglio "fare rientro", solo un unico nucleo familiare e cioè quello dell'avente titolo (proprietario o intestatario del contratto d'affitto). Esistono poi diversi provvedimenti locali, dalla Regione Campania alla Sicilia o la Liguria e la Toscana, con i quali i singoli governatori hanno vietato o limitato lo spostamento verso le "seconde case". Il consiglio è quindi prima di partire di andarsi a vedere le singole disposizioni previste nel luogo dove è ubicata la vostra "seconda casa".

Ricongiungimenti tra partner

Siete fidanzati con qualcuno ma abitate in città o addirittura Regioni diverse? Vi chiedete se potete trovarvi a casa dell'uno o dell'altro componente della coppia per Pasqua? La risposta in linea generale è che sì, il ricongiungimento tra partner, sposati o no che siano, è sempre ammesso facendo valere la solita disposizione del rientro alla «residenza, domicilio ed abitazione». Ora,  è evidente come già ribadito altre volte, che tutto ruoti attorno al concetto di «abitazione» per come lo si è visto poco sopra definire dal governo.

Giulia è domiciliata a Milano perché lavora lì, ma è residente a Firenze ed il suo fidanzato Luigi è residente a Venezia ma è domiciliato a Verona perché lavora nel capoluogo scaligero. Ebbene, se la coppia è solita ritrovarsi nella casa veronese di Luigi per vedersi nel weekend, questa casa che è il "domicilio" di Luigi, ai fini delle norme anti-Covid del governo, vale per Giulia quale "sua" «abitazione» e, dunque, Giulia può viaggiare da Milano a Verona e "fare rientro" alla sua «abitazione» e passare il weekend con Luigi. L'«abitazione», scrive infatti il governo, va individuata come il luogo dove si abita di fatto «con una certa continuità e stabilità» oppure «con abituale periodicità e frequenza». Il governo nelle Faq lo esprime così: «Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione».

Genitori separati e figli

Il governo nelle Faq per la zona rossa spiega chiaramente che «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti». Questi spostamenti viene poi specificato che devono sempre avvenire «scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori».

Luoghi di culto

Il governo nelle Faq per la zona rossa spiega che «è possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro». Risulta poi ammesso partecipare alle funzioni religiose: «È altresì consentito partecipare alle funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli». 

Attività motoria e sportiva individuale

L'attività motoria, cioè la passeggiata semplice o il giro in bici senza particolare sforzo fisico, in area rossa è ammessa «in prossimità della propria abitazione». Ovviamente potete passeggiare o usare la bici anche per andare al lavoro, oppure per andare ad effettuare un qualunque acquisto nei negozi legittimamente aperti, ricordate: compro, dunque esco.

Per l'attività sportiva, invece, il governo spiega in una Faq molto precisa che «nell’area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri». Viene poi però specificato che «è inoltre consentito nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza».

Utilizzare l'auto o la moto con persone non conviventi

Si può utilizzare l'automobile con persone non conviventi a bordo, «purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina». Nel caso vogliate utilizzare la moto, al contrario, potete salire in due solo se siete conviventi, essendo il distanziamento interpersonale impossibile su tale tipologia di mezzi. Sotto il casco potete evitare di indossare la mascherina, finché non venga meno la condizione di isolamento da altre persone conn voi non conviventi.

Il governo, inoltre, nelle Faq spiega che «nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un famigliare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l'utilizzo dei mezzi privati. Laddove l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato». 

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