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Norme, divieti e concessioni fino a Pasqua nel Veneto zona rossa (che non è un lockdown)

Vademecum di Pasqua, la zona rossa fino al 6 aprile 2021 spiegata semplice: dalle "seconde case" ai ricongiungimenti tra fidanzati, lo sport, le visite a casa, i negozi e gli spostamenti

Dalla giornata di lunedì 15 marzo il Veneto e dunque anche Verona e la sua provincia sono diventate ufficialmente zona rossa. È assai probabile che le disposizioni previste per l'area rossa dal Dcpm del 2 marzo scorso si continueranno ad applicare nella nostra Regione fino a dopo Pasqua, vale a dire fino proprio alla scadenza naturale, il 6 aprile, del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri firmato da Mario Draghi. Ciò in considerazione anche del fatto che proprio nei giorni delle festività pasquali, cioè il weekend da sabato 3 a lunedì 5 aprile, è previsto che in tutte le Regioni italiane che non siano zona bianca si applichino le norme della zona rossa, seppur con una decisiva differenza per quanto riguarda la cosiddetta "visita a casa" (a stabilirlo, in questo caso, è il decreto-legge, 13 marzo 2021, n. 30). Di seguito ci riproponiamo dunque di elencare le regole valide per questo lungo periodo che un po' impropriamente si tende con troppa facilità ad associare ad un vero e proprio lockdown, là dove in realtà la zona rossa di oggi lascia decisamente molti più margini di libertà rispetto a quanto vissuto nel marzo 2020.

Italia divisa dai colori 16 marzo 2021

Italia divisa dai colori 16 marzo 2021

Le regole della zona rossa fino al 6 aprile 2021

Con l'accortezza preliminare di evidenziare subito che dal 3 al 5 aprile la zona rossa subirà una variazione normativa per quel che riguarda la cosiddetta "visita a casa", vediamo ora di seguito tutte le principali disposizioni previste in tale area di rischio.

Il coprifuoco (dalle ore 22 alle 5)

Si tratta di una disposizione che il Dpcm fissa a partire dalla zona gialla fino a quella rossa. L'unica area di rischio in cui non è valida è la zona bianca, fatta salva la possibilità per i governatori di Regione di istituire il coprifuoco anche con orari diversi. In zona rossa, dunque, la circolazione anche all'interno del proprio Comune può avvenire tra le ore 22 e le 5 solo nel caso in cui ricorrano motivi di lavoro, situazioni di necessità o motivi di salute. Tutte queste "motivazioni" andranno eventualmente comprovate ed autocertificate tramite l'apposito modulo in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine (tenute sempre a fornirlo nel caso in cui non lo si abbia con sé).

Scarica il modello autodichiarazione spostamenti 2021

Il regime generale degli spostamenti

In zona rossa si potrebbe quasi dire che in realtà il "coprifuoco" sia in vigore praticamente 24 ore su 24, poiché anche durante il giorno, cioè tra le 5 del mattino e le 22 della sera, per poter uscire di casa e circolare anche all'interno del proprio stesso Comune è indispensabile avere un "motivo" valido, cioè ammesso dalle norme, riconducibile alla solita triplice casistica: esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Queste tre "motivazioni" consentono di spostarsi tanto dentro il proprio Comune, così come tra Comuni diversi ed allo stesso modo tra Regioni differenti, sia in orario di coprifuoco che tra le 5 e le 22. 

Tuttavia, durante il giorno accade evidentemente che le possibili "situazioni di necessità" aumentino di numero, poiché tra queste troviamo sempre l'esigenza di acquistare un bene di prima necessità, cioè venduto in uno degli esercizi commerciali tra quelli indicati nell'allegato 23 del Dpcm e che, proprio per questo, possono legittimamente restare aperti: si va dai beni alimentari, ovviamente, ai libri nelle librerie ed alle piante nei vivai (ci torneremo in seguito). Pertanto, se durante le ore di coprifuoco i negozi sono chiusi, durante il giorno in zona rossa è invece sempre lecito uscire di casa per acquistare qualcosa in un negozio che, appunto, possiamo trovare aperto così come per acquistare un prodotto d'asporto in un ristorante o in un bar (pensiamo alla classica pizza d'asporto o all'aperitivo d'asporto).

Una domanda, a questo punto, potrebbe essere questa: se nel mio Comune non è presente un determinato tipo di negozio ritenuto vendere "generi di prima necessità" ai sensi del Dpcm, posso spostarmi in un altro Comune anche se siamo in zona rossa? La risposta che si evince dalle Faq aggiornate del governo è affermativa. Ciò vale tanto per i beni alimentari, dunque, per esempio se si deve fare la spesa al supermercato, ma anche per tutti gli altri esercizi commerciali legittimamente aperti proprio poiché inseriti nella lista dell'allegato 23 del Dpcm che, come viene scritto esplicitamente nelle Faq del governo, indica quei negozi dove sono venduti generi «di prima necessità».

Può apparire controintuitivo pensare che un "libro" o una "pianta" siano da considerarsi beni di prima necessità, ma la logica del Dpcm è proprio questa. Dunque, chi vive in un Comune senza librerie o vivai, oppure senza un ristorante/pizzeria o un supermercato, anche se si è in zona rossa, può legittimamente recarsi in un altro Comune per acquistare un libro, una pianta, una pizza d'asporto o fare la spesa al supermercato. Qualsiasi altro Comune dove siano presenti librerie, vivai o pizzerie? La risposta è "no": bisogna infatti sempre scegliere il luogo a noi più vicino dove sia possibile soddisfare la nostra esigenza d'acquisto (cosiddetto principio della "massima vicinanza", o principio di "contiguità"). Naturalmente, ogni spostamento di questo tipo andrà "comprovato" tramite autocertificazione. Il governo scrive nelle Faq: «Posso fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui abito?». Questa la risposta ufficiale che introduce anche l'opzione della maggiore convenienza economica che consente di spostarsi da un Comune ad un altro per compiere degli acquisti:

«Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati». 

Subito dopo vi è un'altra importante Faq del governo che suona così: «Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?». La risposta è la seguente: 

«Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal Dpcm 14 gennaio 2021, la cui lista è disponibile nell'allegato 23».

(NOTA BENE: La Faq è aggiornata, ma vi è l'errato riferimento al Dpcm 14 gennaio 2021, mentre si tratta del Dpcm 2 marzo 2021)

Faq acquisti zona rossa - Dpcm 2 marzo 2021
Faq acquisti zona rossa - Dpcm 2 marzo 2021

La visita a casa

Il regime della zona rossa, molto semplicemente, non prevede l'opzione della visita a casa di altre persone. Lo spostamento verso le abitazioni private abitate da altri (amici o parenti che siano) risulta infatti vietato in zona rossa, a meno che ricorrano motivi di lavoro, situazioni di necessità o salute. Questo vale di per sé nell'area di rischio rossa definita dal Dpcm, ma con il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 il governo ha introdotto una concessione specifica per i giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, vale a dire il weekend di Pasqua. Ecco il motivo per cui nelle Faq aggiornate il governo per la zona rossa scrive quanto segue:

«Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono invece vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021».

Cosa accade invece in relazione alla cosiddetta "visita a casa" nel periodo che va dal 3 al 5 aprile 2021, cioè da sabato prima di Pasqua al lunedì di pasquetta? Succede che lo spostamento verso le abitazioni private abitate, anche se tutta Italia sarà zona rossa (fuorché eventuali Regioni zona bianca) diverrà occasionalmente possibile una volta al giorno e dentro l'intera propria Regione di riferimento. A fornire la risposta completa è sempre il governo nelle Faq aggiornate:

«Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro». 

Prestare assistenza a persone non autosufficienti

Il governo nelle Faq spiega che il fornire assistenza a persone non autosufficienti è «una condizione di necessità», proprio per questo è sempre ammesso lo spostamento finalizzato a tale scopo, sia che lo si compia dentro o fuori il proprio Comune, dentro o fuori la propria Regione ed in qualsiasi orario (essendo «condizione di necessità» il coprifuoco può essere derogato). Così infatti si esprime il governo nelle Faq:

«Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni/Regioni/Province autonome in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione/Provincia autonoma. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria». 

Le cosiddette "seconde case" ed i ricongiungimenti

L'annoso capitolo delle "seconde case" meriterebbe una lunga spiegazione. Per chi abbia voglia di approfondire può leggere questo articolo. In questa sede ci limitiamo a sintetizzare così le norme in vigore: il "rientro" alla propria "seconda casa" è consentito nel momento in cui sia possibile richiamarsi alla norma contenuta nel Dpcm che ammette per l'appunto il «rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione». Se la vostra "seconda casa" corrisponde alla definizione di "domicilio" o di "abitazione" potete richiamarvi a tale norma e dunque farvi rientro, mentre per definizione giuridica una "seconda casa" non può mai coincidere con la propria residenza che è invece «il luogo in cui la persona ha la dimora abituale» ed è registrata negli uffici dell'Anagrafe di ogni Comune. Non solo, perché affinché il rientro alla "seconda casa" sia ammesso bisogna che ne abbiate avuto titolo a far data da prima del 14 gennaio 2021, cioè a dire il vostro contratto d'affitto o di proprietà deve essere precedente l'entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Una volta che ricorrano tutte queste condizioni, il vostro rientro alla "seconda casa" è ammesso in qualunque Regione si trovi la vostra abitazione non principale, anche in Regioni zona bianca, e partendo da una qualunque zona di rischio, cioè anche se vi trovate in una Regione zona rossa. Il governo nelle Faq aggiornate è quantomai esplicito:

«Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2».

Le due definizioni di "domicilio" ed "abitazione" che il governo ricorda nelle Faq sono le seguenti:

  • Domicilio: «Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza».
  • Abitazione: «Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze)».

Faq seconde case zona rossa 15 marzo 2021

Queste due definizioni sono molto importanti non solo per le cosiddette "seconde case", ma anche per un tema come quello dei ricongiungimenti tra persone, coppie di fidanzati ad esempio, che vivano in Regioni differenti. Il governo in una Faq ufficiale della zona rossa molto importante, infatti, spiega: «Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a?». Questa è la risposta che viene fornita:

«Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definiti come nella FAQ precedente».

È chiaro che delle tre definizioni, quella più elastica sia proprio il concetto di «abitazione» che non ha definizione giuridica ma che il governo ai fini delle norme anti-Covid spiega avere la stessa cogenza e forza normativa delle altre due, dovendosi intendere per abitazione il «luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità», oppure «con abituale periodicità e frequenza». Questo, dunque, autorizza ad esempio ciascuna coppia di fidanzati che erano soliti ritrovarsi nella casa di uno dei due a continuare a farlo, pur se uno dei due vive in un'altra Regione e qualunque siano i "colori" di riferimento. Facciamo un esempio per capire: se Sara è residente a Verona (zona rossa) ed il suo fidanzato Marco è domiciliato o è residente a Firenze (zona arancione), ma sono soliti ritrovarsi con «continuità e stabilità» o «abituale periodicità e frequenza» proprio nella casa di Sara a Verona, ebbene questa casa, ai fini del Dpcm, è da considerarsi non solo il luogo di residenza di Sara ma anche l'«abitazione» di Marco. Ecco allora che Marco, proprio come si fa valere il rientro alla "seconda casa", potrà a maggior ragione far valere «il rientro all'abitazione» sancito anzitutto all'Art. 2 comma 1 del Dpcm 2 marzo 2021 e ricongiungersi con Sara a Verona. 

Faq ricongiungimenti zona rossa Dpcm 2 marzo 2021

Faq ricongiungimenti zona rossa Dpcm 2 marzo 2021

Luoghi di culto

Nelle Faq il governo spiega che anche in zona rossa «è possibile raggiungere il luogo di culto più vicino a casa, intendendo tale spostamento per quanto possibile nelle prossimità della propria abitazione. Infatti, l’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro». 

Negozi chiusi, salvo quelli ritenuti essenziali

In zona rossa le attività commerciali al dettaglio sono sospese, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del Dpcm. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Nelle Faq il governo spiega inoltre che quei negozi soggetti a chiusura possono comunque effettuare le vendite a domicilio, poiché «il venditore può accedere al punto vendita per effettuare consegne a domicilio».

In una Faq che chiede cosa si debba intendere per «abbigliamento per bambino», cioè una categoria di merce vendibile legittimamente poiché inserita nell'allegato 23 del Dpcm, il governo spiega: «Deve considerarsi abbigliamento ogni tipo di indumento necessario per vestire un minore di età non superiore ai 16 anni, incluse quindi anche le calzature». Oltre a ciò, il governo nelle Faq specifica che anche quei negozi di abbigliamento che vendano vestiti per adulti e bambini possono restare aperti, limitando la vendita ai soli vestiti per bambini. 

Ristoranti, bar e alberghi

In zona rossa il governo nelle Faq ufficiali spiega che «è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze». Dalle 5 alle 22 è però «consentita la vendita con asporto di cibi e bevande» ed è organizzata come segue:

  • Dalle 5 alle 18 senza restrizioni;
  • Dalle 18 alle 22 è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3).

La consegna a domicilio «è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti». È poi consentita, senza limiti di orario, anche «la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati».

Attività motoria e sportiva

In zona rossa piscine e palestre restano chiuse e sono ancora vietati gli sport di contatto, oltre al fatto che l’attività sportiva è possibile solo all’aperto e in forma individuale e può essere svolta, con l’osservanza del distanziamento interpersonale di almeno due metri e del divieto di assembramento, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, all’interno del proprio Comune, ma non è più praticabile all’aperto presso centri o circoli sportivi che vengono chiusi.

Uno dei motivi per cui ha senso ancora parlare di "coprifuoco" in zona rossa è però proprio il fatto che, pur nel regime restrittivo intracomunale per gli spostamenti, una differenza tra la mobilità in orario diurno e serale/notturno (22-5) la si ritrova nella possibilità durante il giorno di svolgere attività motoria o sportiva. Durante la giornata, infatti, vale a dire tra le ore 5 e le 22, è sempre ammesso in zona rossa uscire di casa per fare una passeggiata o un giro in bicicletta per sgranchirsi un po' le gambe e prendere una boccata d'aria (attività motoria), ma anche per sfogarsi un po' impegnandosi in un'attività fisica dallo sforzo intenso, ad esempio la corsa o una lunga biciclettata (attività sportiva). 

Le norme per la zona rossa dicono che l'attività motoria è ammessa, tra le 5 e le 22, ma solo «in prossimità della propria abitazione». Quale sia esattamente l'estensione massima possibile senza fuoriuscire da tale «prossimità» non è purtroppo dato saperlo. Diciamo che una passeggiata nel proprio quartiere può essere considerata legittima, ma se si finisce a cinque chilometri da casa a quel punto potrebbe non esserlo più.

Più definita invece, grazie alle Faq, è la situazione per l'attività sportiva svolta a livello individuale. In zona rossa l'ambito territoriale di riferimento è sempre quello del proprio Comune. È cioè possibile fare una corsa o un giro in bici che siano soggetti a sforzo intenso, quindi svolgendo un'attività sportiva, dentro l'intero territorio del proprio Comune. Ma non solo, poiché nel caso di specie, cioè considerando della attività sportive che in sé stesse implicano uno spostamento, come appunto la bici e la corsa, è altresì consentito sconfinare in altri Comuni transitando in territori comunali diversi, ma sempre concludendo poi il proprio spostamento nel Comune di partenza ed a condizione che questo spostamento resti sempre finalizzato unicamente allo svolgimento dell'attività sportiva. Dunque, un cittadino di Verona può prendere la sua bici e salire sulle Torricelle, ma può anche andare fino a Peschiera del Garda, purché il suo spostamento resti sempre inerente allo svolgimento della biciclettata (giunto a Peschiera non può fermarsi ed entrare, ad esempio, in un qualsiasi negozio aperto) e si concluda poi dove era iniziato, cioè appunto nel Comune di Verona. Il governo spiega tutto questo in una Faq molto importante: 

«Nell’area rossa è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza».

Faq attività sportiva zona rossa 15 marzo 2021

Faq attività motoria e sportiva Dpcm 2 marzo 2021

Sospese le attività didattiche in presenza

Nelle zone rosse  è prevista la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese scuole dell’infanzia (anche gli asili nido), elementari e medie. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Il Dpcm all'Art. 43 dispone infatti che «sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni  ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza». Andandosi a prendere il citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. si legge all'Art. 2 comma 3 lettera a) che i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in «nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età», pertanto anche la didattica in presenza per questi ultimi è sospesa in zona rossa dal Dpcm a firma Mario Draghi.

Barbieri e parrucchieri chiusi

L'Art. 47 del Dpcm dispone per la zona rossa: «Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24». La lista dei servizi alla persona che possono continuare ad operare è molto breve:

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

Non vi sono nella lista i barbieri e saloni di parrucchieri che, dunque, a differenza di quanto avveniva precedentemente anche in zona rossa, ora con il Dpcm a firma Mario Draghi devono restare chiusi.

Chiusi i luoghi della cultura

In zona rossa le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura sono sospesi. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

Uso dell'auto con persone non conviventi

Il governo nelle Faq spiega che «nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato ovvero non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, è consentito farsi accompagnare da un famigliare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l'utilizzo dei mezzi privati. Laddove l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato». 

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