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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Quando scade la zona rossa in Veneto e le norme su "seconde case" e ricongiungimenti

Da che giorno il Veneto può sperare nella zona arancione? Le norme e le deroghe per la visita a casa nel periodo fino a Pasqua, ma anche le regole sulle "seconde case" e gli spostamenti per i ricongiungimenti tra fidanzati che vivono in città o anche Regioni diverse

Il Veneto e, dunque, Verona e la sua provincia sono in zona rossa e lo resteranno anche con l'inizio della settimana, quando invece alcune altre Regioni cambieranno colore, in particolare il Lazio che da martedì 30 marzo diventerà zona arancione. La domanda che in tanti si pongono è: quando toccherà al Veneto uscire dalla zona rossa? La risposta sta nei dati epidemiologici, certo, ma nelle ultime ore si è fatta forse un po' di confusione e vale la pena provare a mettere qualche punto fermo.

La vecchia ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che classificava il Veneto in area rossa sarebbe rimasta valida fino a lunedì 29 marzo, ma il ministro dopo il monitoraggio di venerdì ne ha firmata un'altra che ordina la proroga del precedente provvedimento. Fino a quando? Qui viene il bello: all'Art. 1 comma 1 lettera a) della nuova ordinanza si legge quanto segue:

«Per le  Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Puglia, le ordinanze del Ministro della salute 12 marzo 2021, richiamate in premessa, sono rinnovate fino al 6 aprile 2021».

Ciò significa, in breve, che il Veneto sarà sicuramente zona rossa fino al prossimo martedì 6 aprile 2021, cioè il giorno dopo il lunedì di Pasquetta. Nel mezzo però ci sono due fatti importanti da sottolineare: il primo è che dal 3 al 5 aprile la zona rossa sarà in vigore ai sensi del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 sull'«intero territorio nazionale», ma con un'importante concessione in più, cioè la possibilità di spostarsi, in al massimo due persone (oltre a minori e soggetti non auosufficienti conviventi) una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le 22, per raggiungere, all'interno della propria Regione, una casa privata abitata da amici o parenti. 

L'altro "fatto" importante che avverrà prima del 6 aprile è però anche il nuovo monitoraggio dei dati epidemiologici da parte della Cabina di regia nazionale con successiva classificazione delle Regioni nell'una o nell'altra fascia di rischio. Il monitoraggio si terrà come sempre il venerdì e, dunque, in quella data il ministro della Salute potrebbe poi firmare una nuova ordinanza per cambiare il colore delle Regioni, tra queste anche il Veneto potenzialmente. Nel caso di nuova classificazione, il Veneto manterrebbe verosimilmente fino alla scadenza della precedente ordinanza, quella cioè di venerdì 26 marzo, il suo colore originario, quindi il rosso, per poi passare eventualmente in area arancione, dati permettendo, da mercoledì 7 aprile.

A complicare ulteriormente le cose, vi è però il fatto che il 6 aprile scade anche il Dpcm del 2 marzo 2021 a firma Mario Draghi. Dunque in settimana dovrà arrivare il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, molto probabilmente anticipato da un decreto-legge che, come sin qui avvenuto, determini il quadro normativo generale dal 7 fino al prossimo 30 aprile 2021. Questa data, quella cioè del 30 aprile, coincide con la scadenza dello "stato di emergenza nazionale" causa pandemia, motivo per cui il prossimo Dpcm non potrà andare oltre, dovendosi prima eventualmente rinnovare e prorogare tale dichiarazione. In attesa di conoscere le nuove disposizioni che sarano vigenti dal 7 aprile, tra le quali è stata annunciata la riapertura delle scuole fino alla classe prima media anche in area rossa, vediamo di seguito alcuni aspetti sui quali è forse necessario fare chiarezza per ciò che riguarda il periodo fino al giorno 6 aprile compreso all'interno della zona rossa.

Le seconde case

La confusione sul tema è massima, inutile nasconderlo. A titolo di esempio citiamo un post Facebook della polizia locale di Lazise pubblicato sabato 27 marzo nel quale si legge, correttamente, all'interno del testo che il rientro alle seconde case è ammesso «anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone "arancione" o "rossa")», ma poi nell'immagine allegata al post si sostiene il contrario, e cioè che nelle seconde case non ci si potrebbe andare se sono in zona arancione o rossa. In realtà, buona la prima. Il governo nelle Faq lo dice chiaramente, quando spiega che è consentito «il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle "seconde case" ubicate dentro e fuori Regione». 

La formulazione completa della Faq ufficiale sulle "seconde case" è la seguente:

«Dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case". Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2».

In sostanza, per potersi spostare verso una "seconda casa" è necessario potersi richiamare alla disposizione contenuta nel Dpcm che ammette il rientro alla residenza, domicilio o abitazione, cioè la vostra "seconda casa" deve coincidere o con il concetto giuridico di "domicilio" oppure con la definizione data dal governo ai fini dell'applicazione delle norme anti-Covid di "abitazione". Da escludere, per definizione, che la vostra "seconda casa" possa essere il luogo della vostra "residenza", o è una seconda casa o è la vostra casa di residenza. Oltre a ciò il governo spiega che per poter raggiungere la vostra "seconda casa" dovete averne avuto titolo da prima del 14 gennaio 2021, cioè esserne proprietari da prima o avere un contratto d'affitto che sia datato precedentemente. Oltre a ciò, «la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo». Tenute a mente queste condizioni, poco importa che voi siate in zona arancione o rossa, o che la vostra "seconda casa" sia in area arancione, rossa o gialla e bianca (queste ultime, peraltro, sparite dalla circolazione al momento).

Le definizioni di "domicilio" e di "abitazione" da tener presenti e riportate dal governo in via ufficiale nelle Faq sono le due seguenti:

  • Domicilio - «Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza».
  • Abitazione - «Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze»).

Detto tutto ciò, vi è poi un altro enorme problema, quello cioè delle ordinanze regionali che taluni governatori hanno ben pensato di emanare limitando gli spostamenti verso le "seconde case". Al netto della legittimità o meno di tali provvedimenti, cosa sulla quale non tutti sono concordi, il consiglio spassionato è dunque quello sempre di verificare anche la normativa regionale, là dove non anche quella comunale, con riferimento al luogo dove ha sede la vostra "seconda casa".

Ricongiungimenti 

Anche in questo caso, non ce ne vogliano troppo, prendiamo spunto dal citato post Facebook della polizia locale di Lazise. Qui si legge: «In area rossa è possibile ricongiungersi con il partner o coniuge nel caso in cui si viva in città differenti per motivi di lavoro, purché il luogo prescelto coincida con quello in cui si ha regolare residenza o si è domiciliati». Tutto ciò è corretto, ma parziale ed insufficiente. Infatti le disposizioni previste integrano non solo il concetto di "residenza" e "domicilio", ma pure quello di "abitazione" anche per i ricongiungimenti, a maggior ragione dato che ciò vale per raggiungere una "seconda casa", e non solo «in area rossa», ma anche da e verso qualsiasi Regione. 

Le Faq del governo sono in merito esplicite e lasciano spazio a pochi dubbi, oltre al fatto che il testo stesso del Dpcm 2 marzo 2021, come già ricordato, esplicitamente ammette il rientro alla residenza, al domicilio ed anche all'«abitazione». Che cos'è quest'ultima? Lo si è visto nella definizione precedente: «Il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze)». Ai fini di un ricongiungimento tra, poniamo, fidanzati che vivano per lavoro, oppure specifica il governo nelle Faq pure per «altri motivi», in città e Regioni diverse, è chiaro come sia proprio il concetto di "abitazione" a risultare il più flessibile e, dunque, quello a cui è possibile richiamarsi per effettuare uno spostamento.

La prima Faq decisiva sul punto chiede: «Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a?». Questa la risposta ufficiale del governo:

«Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definiti come nella FAQ precedente».

La seconda Faq fondamentale in materia di ricongiungimenti recita come segue: «Visto il divieto di spostarsi tra Regioni e Province autonome differenti, se lavoro in una Regione o Provincia autonoma e sono residente in un’altra e il mio coniuge/partner lavora in una terza Regione (o Provincia autonoma), potrà raggiungermi nella mia città di residenza?». Il governo fornisce questa risposta ufficiale:

«Nel caso in questione, il coniuge/partner potrà spostarsi per raggiungere il primo soltanto se ha la residenza o il domicilio nel Comune di destinazione o se in quel Comune c’è l’abitazione solitamente utilizzata dalla coppia».

Facciamo un esempio concreto per meglio comprendere le cose: se Mario è residente e lavora a Bologna, la sua fidanzata Chiara è invece residente e lavora a Verona, ma sono soliti utilizzare la casa di uno dei due per vedersi nel weekend quando entrambi sono liberi dal lavoro, ebbene quella casa corrisponderà perfettamente alla definizione di «abitazione» data dal governo nelle Faq ufficiali. Dunque, se la casa prescelta dalla coppia per essere «solitamente utilizzata» è quella a Verona dove è residente Chiara, ebbene questa casa per Mario costituirà il «luogo dove si abita di fatto» e «con abituale periodicità e frequenza» (ogni fine settimana), cioè a dire la casa di residenza di Chiara sarà per Mario da considerarsi quale sua «abitazione». E ciò consente a Mario di appellarsi alla disposizione contenuta nel Dpcm 2 marzo 2021 che ammette il rientro alla residenza, al domicilio ed appunto anche all'«abitazione», così come sopra è stata definita.

Faq ricongiungimenti zona rossa Dpcm 2 marzo 2021-2

Faq ricongiungimenti zona rossa Dpcm 2 marzo 2021

Visita a casa

La visita a casa di altre persone, amici o parenti, è di per sé vietata in zona rossa, anche se si trattasse di andare in un'altra casa privata abitata sita dentro il proprio stesso Comune. Le uniche eccezioni ammesse sono per situazioni di lavoro, necessità o salute.

Tuttavia, nei tre giorni che vanno dal 3 al 5 aprile, cioè il sabato precedente la Pasqua, poi domenica e quindi il lunedì di pasquetta, pur essendo tutta Italia una grande zona rossa, sarà comunque ammesso effettuare uno spostamento al giorno, restando all'interno della propria Regione, per fare visita presso una casa di parenti o amici, sempre nel rispetto degli orari di "coprifuoco" sia per l'andata che per il ritorno. Il governo ha fissato questa deroga, come anticipato, nel decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 e solo per i tre giorni "pasquali" proprio per consentire gli scambi di auguri. Nelle Faq ufficiali la disposizione è stata così spiegata:

«Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sarà consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro». 

FAQ spostamenti zona rossa - Dpcm 2 marzo 2021

FAQ spostamenti zona rossa - Dpcm 2 marzo 2021

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