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Martedì, 30 Aprile 2024
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Il Veneto torna in zona arancione: negozi, bar, musei e spostamenti, tutte le norme da lunedì

La Regione Veneto è ufficialmente in area arancione, come cambia la vita dall'8 marzo

Come anticipato già ieri e confermato dal governatore del Veneto Luca Zaia, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato quest'oggi ufficialmente, all'esito del monitoraggio settimanale della Cabina di regia, una nuova ordinanza che classificherà la nostra Regione in zona arancione. L'ordinanza produrrà effetti a partire dal primo giorno non festivo dopo la sua pubblicazione che avverrà sabato e, dunque, il Veneto sarà in area gialla fino a domenica, mentre da lunedì scatterà la zona arancione.

Cosa contiene il primo Dpcm a firma Draghi: tutti i divieti e le norme dal 6 marzo a Pasqua 

Nel mezzo, sabato 6 marzo, entra ufficialmente in vigore il nuovo Dpcm a firma Mario Draghi che, seppur con poche variazioni, ha comunque ridisegnato le restrizioni previste nelle varie aree di rischio, vale a dire la bianca, la gialla, l'arancione e la rossa. Affrontiamo ora di seguito le varie disposzioni previste per la zona arancione dal nuovo Dpcm e che in Veneto si applicheranno a partire da lunedì 8 marzo.

La zona arancione dall'8 marzo in Veneto

Vi sono ovviamente alcune regole di base, come il distanziamento ed il divieto di assembramento che vanno sempre rispettate. Per quanto riguarda i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, le mascherine in sostanza, è obbligatorio averle sempre con sé ed è necessario indossarle in tutte le circostanze in cui non sia possibile mantenere una condizione di isolamento dalle altre persone non conviventi.  

A Verona, inoltre, è previsto dal 6 marzo e fino al 6 aprile 2021 il divieto di fumare «alle fermate degli autobus, davanti alle scuole comprese quelle dell'infanzia e su tutto il territorio comunale laddove ci siano altre persone entro i tre metri di distanza». Si tratta di una nuova ordinanza sindacale che è valida sull'intero territorio del Comune di Verona e riguarda sia le sigarette normali che quelle elettroniche.

Coprifuoco

In area arancione è consentito spostarsi liberamente, cioè senza autocertificazione, all'interno del proprio Comune tra le ore 5 e le 22, ma nel rispetto delle specifiche restrizioni introdotte per gli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate (si veda più sotto il capitolo dedicato alla "visita a casa").

Nella fascia oraria serale e notturna (cioè tra le 22 e le 5), invece, è possibile spostarsi solo in caso di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute che andranno di volta in volta eventualmente autocertificati tramite apposito modulo in caso di controllo.

Spostamenti

Fino al prossimo 27 marzo 2021 vige anzitutto sull'intero territorio nazionale il divieto di spostamento tra Regioni diverse a prescindere dal loro colore. Tra Regioni differenti è quindi possibile spostarsi solo per lavoro, motivi di necessità o salute. Non è possibile fare visita a parenti o amici fuori Regione. L'area arancione, peraltro, già di per se stessa prevede il divieto di "entrata o uscita" dal territorio definito appunto zona arancione, il che significa che anche dopo il 27 marzo da o verso una Regione zona arancione ci si potrà comunque muovere solo per motivi di lavoro, necessità o salute.

In zona arancione sono vietati gli spostamenti tra Comuni diversi, pur se interni ad una stessa Regione, salvo ricorrano alcune condizioni, vale a dire «comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili» nel proprio Comune. Anche per la zona arancione vale poi la formula magica contenuta nel Dpcm che stabilisce che «è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Questo, ha degli effetti sul tema delle "seconde case" che, limitatamente all'opzione di "farvi rientro", sono raggiungibili anche fuori Comune o fuori Regione purché si tratti di "seconde case" che rientrino nelle definizioni per l'appunto o di "domicilio" o di "abitazione":

  • DOMICILIO: «Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza»
  • ABITAZIONE: «Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, - scrive in una Faq ufficiale il governo - l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze)».

Sussiste poi in zona arancione la ben nota deroga dei "30 km" valida per gli abitanti dei cosiddetti "piccoli Comuni", quelli cioè con meno di 5 mila persone residenti. Il Dpcm recita come segue:

«Sono comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

Di fatto per chi viva in un picccolo Comune è come se l'intera area circostante i confini per un raggio di 30 km, divenisse il suo territorio comunale di riferimento e, dunque, vi si può spostare liberamente dalle ore 5 fino alle 22. 

Visita a casa di parenti o amici

In zona arancione resta consentita la visita in una sola abitazione privata diversa dalla propria, una volta al giorno, fra le 5 del mattino e le 22, ma solo in ambito comunale. Questo significa che da Verona non posso andare a trovare un parente a San Martino Buon Albergo per fargli una visita di piacere. In ogni caso, per fare visita a qualcuno dentro il proprio Comune, possono spostarsi solo fino ad un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti. 

Attenzione poi al rispetto del "coprifuoco" quando si va a casa di altre persone:

«Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5 e le 22, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo».

Così recita una Faq ufficiale del governo, pertanto se sono a cena da un amico devo rientrare a casa mia entro le 22, altrimenti sono sanzionabile se venissi fermato in strada oltre tale orario (altra opzione ammessa è quella di fermarsi a dormire e ripartire dopo le 5 del giorno dopo).

Bar e ristoranti

In zona arancione le attività dei servizi di ristorazione sono sospese. Restano consentiti solo il servizio d'asporto (senza consumazione sul posto) e la consegna a domicilio per le attività di ristorazione fino alle 22. In tutte le aree di rischio e, dunque, anche in zona arancione, il Dpcm a fima Mario Draghi stabilisce il divieto di effettuare il servizio d'asporto dopo le ore 18 per le attività dei bar senza cucina (codice Ateco 56.3), così come per gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia.

Tale divieto, è bene sottolinearlo, non riguarda più le enoteche e similari esercizi come invece avveniva in precedenza, poiché dal nuovo Dpcm è stato eliminato il riferimento al codice Ateco 47.25, cioè "commercio di bevande al dettaglio". In sintesi, il Valpolicella potete andare ad acquistarlo d'asporto in enoteca anche dopo le ore 18, mentre al bar solo fino alle 18. 

Negozi aperti. Chiusi il weekend i centri commerciali

Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. In zona arancione le attività commerciali al dettaglio si svolgono però a condizione che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro e che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. 

Nelle giornate festive e prefestive restano chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Musei chiusi, teatri e cinema chiusi

In zona arancione le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura sono sospesi. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

Scuola

In zona arancione è prevista la didattica in presenza nelle scuole superiori per almeno il 50% degli studenti e fino al 75%. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.

Sport ed attività motoria

Palestre, piscine, impianti sciistici, centri benessere e termali in zona arancione (così come in quella gialla) restano chiusi. Sono sempre vietati gli sport di contatto, mentre è consentita l'attività motoria e sportiva individuale all'aperto. A tal riguardo, il Dpcm non dispone specifiche restrizioni ulteriori per la zona arancione e, dunque, si applicano le norme previste all'Art. 17:

«È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti»

Uso dell'automobile con persone non conviventi

È ammesso viaggiare in auto con persone non conviventi, ma «con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori» e soprattutto «con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina». 

Nel caso in cui non si disponga di un mezzo privato o non si abbia la patente di guida o non si sia autosufficienti o si abbia un altro impedimento, ma si debba comunque compiere uno spostamento ammesso dalle normative (si pensi ad una visita medica o un intervento), il governo spiega che «è consentito farsi accompagnare da un famigliare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione».

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