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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Divieto di fumare a Verona a meno di 3 metri da altre persone o vicino a fermate e scuole

L'ordinanza sarà in vigore su tutto il territorio comunale: entra in vigore dal 5 marzo fino al 6 aprile e riguarda anche i dispositivi elettronici

Da sabato 6 marzo 2021 a Verona sarà vietato fumare alle fermate degli autobus, davanti alle scuole comprese quelle dell'infanzia e su tutto il territorio comunale laddove ci siano altre persone entro i tre metri di distanza. Il sindaco ha firmato oggi la specifica ordinanza che rimarrà in vigore fino al 6 aprile 2021. Si tratta di un provvedimento che, alla luce dell'aumento di contagi Covid nella nostra città e della maggiore contagiosità del virus, ha l'obiettivo di prevenirne la diffusione evitando che le persone abbassino le mascherine nei luoghi pubblici e senza il necessario distanziamento con le altre persone.

Una misura in linea con quelle già in vigore da qualche settimana che vieta, nelle giornate di sabato e domenica, di consumare bevande in piedi fuori da bar e plateatici e nei luoghi pubblici come strade, giardini, piazze dalle 15 alle 22, orario in cui scatta il coprifuoco. Il divieto vale per tutti i tipi di sigarette, comprese quelle elettroniche.

L'ordinanza

Prevede, su tutto il territorio comunale, il divieto di fumare anche con dispositivi elettronici nel raggio di 15 metri dalla segnaletica verticale che indica le fermate degli autobus o alla stessa distanza dagli ingressi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi i servizi per l'infanzia, qualora in tali spazi siano presenti altre persone.

Il provvedimento prevede inoltre l'obbligo su tutto il territorio comunale del distanziamento interpersonale di almeno 3 metri, in via continuativa, tra il fumatore e ogni altra persona presente, fatti salvi plateatici e aree di somministrazione dei pubblici esercizi dove trova applicazione il distanziamento interpersonale di almeno un metro, come previsto da apposita ordinanza regionale. Il divieto vale tutti i giorni della settimana. Il mancato rispetto delle misure è punito con una multa da un minimo di 400 euro ad un massimo di 3 mila.

Le motivazioni del nuovo testo sono state illustrate questa mattina dal sindaco Federico Sboarina: «Il contrasto alla diffusione del virus si ottiene evitando che le persone si abbassino la mascherina quando non sono da sole - spiega il sindaco-. Ciò avviene per mangiare e bere oppure per fumare. Ecco perché, in aggiunta al divieto di consumare bevande in piedi al di fuori dei locali, ho deciso di adottare questa nuova misura preventiva, che impone di non fumare nei luoghi pubblici più sensibili e dove è più alta la possibilità che si creino affollamenti, ma anche su tutto il territorio comunale laddove non venga garantita una distanza interpersonale di almeno tre metri. La curva dei contagi nella nostra città sta nuovamente salendo - aggiunge Sboarina -. Uno scenario che ci impone di mettere in campo tutte le misure preventive per la salute della nostra comunità contrastando l'aggravarsi della situazione e adottando quei comportamenti che, senza toglierci la libertà di fare molte cose, evitino il diffondersi de virus e delle sue varianti. La nuova ordinanza va proprio nella direzione di tutelare la salute pubblica, in un'ottica di assoluta prevenzione e legata esclusivamente al problema dei contagi. Dobbiamo metterci in testa che non possiamo permetterci di abbassare la mascherina se non ci sono le condizioni per farlo in assoluta sicurezza».

Pertanto, a partire dal 6 marzo e fino al 6 aprile sarà in vigore

  • «Il divieto di fumare anche con “dispositivi elettronici” nel raggio di 15 metri dalla segnaletica verticale che indica le fermate del trasporto pubblico o alla medesima distanza dagli ingressi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado inclusi i servizi per l’infanzia, qualora in tali spazi siano presenti altre persone»;
  • «L’obbligo del distanziamento interpersonale di almeno 3 metri, in via continuativa, tra il fumatore e ogni altra persona presente, fatti salvi plateatici e aree di somministrazione dei pubblici esercizi dove trova applicazione il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro»;
  • «L'inottemperanza al divieto imposto dalla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 pari ad una somma da 400 euro a 3.000 euro». 

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