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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Bentornata zona gialla. Spostamenti più liberi, cene, musei, sport, spettacoli: tutte le regole

Come cambia la vita nel Veneto zona gialla dal 26 aprile: al ristorante anche a cena, ma solo all'aperto e seduti in massimo quattro persone, si torna a teatro e al cinema, i green pass, lo sport di contatto, la scuola in presenza, resta il coprifuoco, riaprono i musei e le altre novità

Da lunedì 26 aprile l'Italia è tornata a tingersi di giallo. Sono infatti solo sette le Regioni italiane ad essere inserite in diverse fasce di rischio, vale a dire la Sardegna in area rossa, mentre Val d'Aosta, Puglia, Basilicata e Sicilia sono collocate in fascia arancione. Per quanto riguarda la Regione Veneto si è entrati ufficialmente in zona gialla e, dunque, sono diverse le novità sotto il profilo delle disposizioni vigenti che cercheremo brevemente di riassumere.

Le misure sono indicate nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 che ha però anzitutto prorogato fino al 31 luglio tutte quelle disposizioni contenute nel Dpcm 2 marzo 2021 sulle quali non abbia esercitato interventi e modifiche. Il quadro normativo della "nuova" zona gialla in vigore dal 26 aprile, dunque, è il frutto di questo "combinato disposto".

Italia dei colori - 26 aprile 2021-2

Italia dei colori - 26 aprile 2021

Il coprifuoco

Come ricordato nell'ultima circolare ai prefetti del Viminale, il decreto-legge cosiddetto "riaperture" ha prorogato fino al 31 luglio «la permanenza del limite orario agli spostamenti che resta fissato nella fascia oraria 22-5», cioè a dire la norma del coprifuoco. Il primo assunto, dopo tante polemiche e finte smentite, è quindi che formalmente il coprifuoco in Italia tra le ore 22 e le 5 è vigente fino al 31 luglio 2021. Il governo ha però la facoltà di intervenire fattualmente e rimuovere tale norma, oppure modificarla (portando ad esempio l'inizio alle ore 23 o alle 24), sempre in base all'andamento della pandemia.

La norma del coprifuoco è enunciata non nel decreto-legge "riaperture", bensì nel Dpcm 2 marzo 2021 e la si incontra per la prima volta all'Art. 9 comma 1, il che, badate bene, significa che vale solo a partire dalla zona gialla e per gli scenari a rischio progressivamente più alto (arancione e rosso), ma non vale in zona bianca dove il coprifuoco non è previsto. La disposizione recita esattamente come segue:

«Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute».

Aspetto da sottolineare è che si parli nel testo della norma di «situazioni di necessità», e non di urgenze come invece molti quotidiani traslano in modo un po' troppo sommario. Oltre alle polemiche politiche, delle quali nulla qui ci interessa, vi è un problema interpretativo a nostro avviso che, in quanto inedito, il governo dovrà chiarire nelle Faq. La domanda che deve essere posta è la seguente: se un ristorante, come vedremo, è legittimato a fare "servizio al tavolo" fino alle ore 22, il fatto di usufruire di tale servizio costituisce per il cliente del locale una "situazione di necessità" tale da derogare il divieto di spostamento imposto dal coprifuoco e, dunque, consentirgli di tornare a casa anche dopo le ore 22 senza multe? Sul punto la circolare ai prefetti non afferma alcunché (evidenziando solo che il coprifuoco tra le 22 e le 5 è prorogato fino al 31 luglio), per questo bisogna per ora necessariamente sospendere il giudizio e spetterà al governo fare chiarezza nelle nuove Faq in corso d'aggiornamento (chi volesse approfondire, ne abbiamo parlato qui e anche qui).

Gli spostamenti 

Il primo ed essenziale elemento di novità è che con il nuovo decreto-legge "riaperture" è venuto meno il divieto di spostamento tra Regioni diverse a prescindere dal loro colore, il che significa che resta soltanto il divieto di spostamento «in entrata e in uscita» dalle Regioni zona arancione e zona rossa, salvo i soliti motivi di lavoro, situazioni di necessità e motivi di salute.

Per quanto riguarda quindi la zona gialla, dal 26 aprile tornano ad essere consentiti gli spostamenti anche tra Regioni diverse purché gialle, così come è possibile spostarsi senza motivazioni particolari, dunque senza autocertificazione, tra Regioni gialle e Regioni bianche (al momento assenti). La circolare ai prefetti riassume il tutto spiegando che sono consentiti «gli spostamenti, per qualsivoglia ragione, tra Regioni e Province autonome che si collochino in zona bianca e gialla». Tra zone gialle e bianche, nel rispetto degli orari di coprifuoco, ci si può quindi spostare anche per "turismo" ed è sempre possibile, partendo da una zona gialla o bianca per raggiungerne un'altra gialla o bianca, transitare (cioè attraversare) anche su territori zona arancione o rossa.

Esistono poi le cosiddette "certificazioni verdi" che possono essere rilasciate a quelle persone che risultino essere state vaccinate contro Covid-19, oppure guarite da Covid-19 o, infine, che abbiano fatto un test rapido oppure molecolare con esito negativo. Nei primi due casi la "certificazione verde" avrà validità di sei mesi, nel terzo caso di 48 ore. I possessori di tali "certificazioni verdi" potranno spostarsi anche da e verso territori zona arancione e rossa. Ribadiamo che tali spostamenti «in entrata e in uscita» dalle Regioni arancioni o rosse restano comunque consentiti anche a coloro che siano privi di "certificazioni verdi" qualora abbiano «comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessità o per  motivi  di salute, nonché per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione» (Art. 2 comma 1 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52). Quest'ultima disposizione risulta essenziale in materia anche di "seconde case", per le quali dunque nulla cambia rispetto a prima.

Esiste poi una particolare tipologia di spostamento che fino al 15 giugno sarà sottoposta ad una specifica regolamentazione anche in zona gialla, si tratta dello spostamento verso le abitazioni private abitate, cioè a dire la cosiddetta "visita a casa" di amici o parenti. La circolare ai prefetti riassume il tutto così:

«La norma conferma la possibilità di raggiungere, nel periodo compreso tra il 26 aprile e il 15 giugno, una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno e nell'arco orario compreso tra le ore 5 e le ore 22».

Per la zona gialla questo spostamento può essere compiuto anche uscendo dal confine della propria Regione, purché la casa di destinazione sia collocata in un'altra Regione gialla e, nel compiere tale spostamento, risulta sempre ammesso transitare anche su territori arancioni o rossi. Altra novità per la "visita a casa" è il numero di persone che si possono spostare per compierla, vale a dire non più soltanto due bensì quattro persone (escludendo sempre dal computo i minori di 14 anni sui quali si eserciti potestà genitoriale, i soggetti disabili o non autosufficienti che siano conviventi con chi si sposta).

Attività di ristorazione

In estrema sintesi, tutti i locali della ristorazione in zona gialla possono effettuare solo all'aperto, cioè nei tavoli all'esterno, il servizio al tavolo tra le ore 5 e le 22. Al tavolo ci si può però sedere al massimo in quattro persone, salvo si sia tutti conviventi. Infine, il servizio d'asporto per i bar senza cucina (codice Ateco 56.3) resta consentito solo fino alle ore 18. Restano poi consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. 

Per quanto riguarda il "servizio al banco", la circolare ai prefetti specifica che «il servizio al banco rimarrà possibile in presenza di strutture che consentano la consumazione all’aperto», il che sostanzialmente significa: ordino un caffè al banco, lo prelevo al chiuso, ma il primo sorso lo potrò fare solo all'aperto una volta che mi sarò seduto all'esterno del locale nell'apposito tavolino.

A partire dall'1 giugno nella zona gialla le attività dei  servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, saranno consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5 fino alle ore 18 (oltre che fino alle ore 22 ma solo all'aperto). Per approfondire in tema di locali della ristorazione potete leggere questo articolo che riporta i "chiarimenti" ufficiali forniti da parte di Regione Veneto.

Spettacoli: teatri, cinema e concerti

A partire dal 26 aprile in zona gialla, secondo quanto previsto dall'Art. 4 del decreto-legge "riaperture", tutti gli spettacoli aperti al pubblico nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali al chiuso, ma anche in spazi all'aperto, si possono svolgere «esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale». 

La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Dall'1 giugno tali disposizioni potranno essere applicate anche per gli eventi sportivi di livello agonistico e preminente interesse nazionale.

Anche in questo caso si pone a nostro avviso un inedito problema interpretativo cui le Faq del governo dovranno fornire risposta, sempre in relazione al coprifuoco. Anzitutto bisogna sottolineare come nell'Art. 4 non si parli di orari specifici per lo svolgimento degli spettacoli, non vi sia cioè alcun accenno alla norma del coprifuoco (cosa che invece avviene per le attività di ristorazione). Prima domanda: uno spettacolo può finire dopo le ore 22? Seconda domanda: lo spettatore può essere considerato in "situazione di necessità" nel fruire di uno spettacolo, cioè un servizio legittimo per il quale acquista un biglietto, e dunque nel suo spostamento di ritorno verso casa dal luogo dello spettacolo derogare al divieto imposto alla mobilità dopo le ore 22? Anche qui è necessario sospendere il giudizio in attesa delle Faq.

Musei 

I musei e i luoghi della cultura possono riaprire in zona gialla dal 26 aprile secondo «modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro».

Attività sportiva

In zona gialla dal 26 aprile è «consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto». In breve, si può tornare a giocare a calcio, calcetto, basket, pallavolo e tutti gli altri sport dove vi sia contatto fisico. Come specificato dal Dipartimento per lo Sport, «ciò è possibile anche per le zone all’aperto di centri e circoli sportivi, di palestre, parchi e aree attrezzate». Resta però vietato l'uso degli spogliatoi, salvo che le linee guida stabiliscano diversamente.

A partire dal 15 maggio potranno riprendere le attività nelle piscine all'aperto, mentre per le palestre sarà necessario aspettare fino all'1 giugno 2021. Anche in questo caso si è in attesa di conoscere le lineee guida. 

Fiere e congressi

Dal 15 giugno sarà consentito lo svolgimento in presenza delle fiere. Dall'1 luglio saranno consentiti anche i convegni ed i congressi.

Centri termali e parchi tematici

Dall'1 luglio saranno consentite le attività dei centri termali, non più solo a scopo terapeutico e riabilitativo, così come quelle dei parchi tematici e di divertimento, ad esempio potrà riaprire Gardaland.

Scuola e università

Nella zona gialla deve essere garantita integralmente la didattica in presenza fino alla terza media, mentre per le scuole superiori ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. Sempre in zona gialla è poi previsto che «le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza».

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