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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Coprifuoco: potrebbe non servire posticiparlo per tornare dal ristorante anche dopo le 22

Tanti chiedono di spostare l'inizio del coprifuoco alle ore 23, ma se andare a cena in un locale (o al cinema) in zona gialla rientrasse nella categoria delle "situazioni di necessità"? 

Il presidente del Veneto Luca Zaia nel corso della conferenza stampa odierna, mercoledì 21 aprile, ha commentato la bozza del nuovo decreto-legge che verrà discussa oggi dal Consiglio dei ministri convocato per le 17. Il governatore ha giustamente chiesto che i nuovi provvedimenti abbiano una loro coerenza, soffermandosi in particolare sul fatto che, ad esempio, è difficile spiegare a un ristoratore come nel suo ristorante al chiuso non ci possa stare nessuno fino all'1 di giugno, ma nel frattempo le metropolitane vadano riempiendosi. 

Un punto molto discusso in queste ore è poi quello del "coprifuoco". In particolare da Salvini al presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga molti stanno spingendo perché lo si sposti di almeno un'ora, vale a dire con inizio dalle ore 23. La ministra Mariastella Gelmini ha dichiarato che sul punto il governo è invece intenzionato ad ascoltare il Cts, confermando per il momento le 22 come orario d'inizio ma esprimendo anche fiducia circa il fatto che «i comportamenti corretti ci porteranno a passare dalle 22 alle 23, poi alle 24 per poi toglierlo, ma non mi sento di dare tempi». Il presidente del Veneto Luca Zaia, a sua volta, quest'oggi ha suggerito che si dia la possibilità a chi è andato al ristorante, invece di «doversi alzare dal tavolo col boccone ancora in gola», di poter «avere come lasciapassare la ricevuta della pizzeria, della trattoria o del ristorante».

Nella bozza del nuovo decreto-legge viene stabilito che «dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020». Tutto sta nel come si interpreta il passo che abbiamo evidenziato: vuol dire che i clienti che vanno al ristorante devono essere già rincasati entro le 22 dopo aver cenato? Oppure significa che le «attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo» sono consentite a partire dalle ore 5 e fino alle 22 comprese, cioè appunto «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti»? L'ipotesi che qui ci sentiamo di suggerire, è che in sostanza l'idea di Zaia potrebbe di fatto essere già applicabile, stando al Dpcm 2 marzo 2021 e a quanto riportato nella bozza del nuovo decreto-legge. In realtà non sarebbe nemmeno indispensabile lo "scontrino", ma basterebbe la solita autocertificazione (per quanto lo scontrino possa essere usato come "elemento di prova" in caso di controllo). Tutto sta insomma nell'interpretazione che si dà della regola del "coprifuoco", molto rigida, ma che ruota attorno a tre concetti: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Se una persona ha un motivo per spostarsi legato a queste tre categorie, è legittimata a spostarsi anche in orario di coprifuoco. L'Art. 9 comma 1 del Dpcm 2 marzo 2021 infatti recita:

«Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute».

La domanda che noi poniamo è molto semplice: andare a cena al ristorante in zona gialla dal 26 aprile, rientra nella categoria "situazioni di necessità"? Per provare a rispondere, analizziamo come funzionava il servizio d'asporto nei ristoranti aperti per effettuarlo fino alle 22 persino in zona rossa. Una pizzeria era legittimata dalle norme a vendere l'ultima pizza d'asporto fino allo scoccare delle ore 22. È evidente che il cliente aveva quindi il diritto di acquistare la pizza entrando nella pizzeria, diciamo, anche alle ore 21.45 ed ottenerla pronta entro le 22 quando il locale doveva necessariamente concludere l'attività d'asporto. A quel punto il cliente, inevitabilmente, avrebbe fatto ritorno a casa dopo lo scoccare dell'inizio del coprifuoco. In caso di controllo, sarebbe stato sanzionabile? La risposta a nostro avviso è negativa, poiché il recarsi in pizzeria per acquistare d'asporto un genere alimentare non può che integrare il concetto di "situazione di necessità". Se così non fosse, non si spiegherebbe altrimenti come mai in zona rossa una persona poteva uscire dalla propria abitazione ed andare a comprarsi la suddetta pizza d'asporto, eventualmente a mezzogiorno, essendo che in area rossa anche solo per uscire di casa, a qualunque ora della giornata, bisognava avere o una comprovata esigenza di lavoro, o una situazione di necessità, oppure dei motivi di salute (cioè le stesse tre categorie che derogano il divieto di spostamento durante il coprifuoco). Acquistare un genere alimentare d'asporto non è né un lavoro, né un motivo di salute, dunque non può che essere una situazione di necessità che consente di uscire di casa anche in zona rossa.

Ricapitolando, anche in zona rossa, il cliente che voleva comprare d'asporto una pizza aveva quind il diritto di compiere lo spostamento d'andata verso la pizzeria prima delle ore 22 (cioè fino a quando il locale aveva diritto di stare aperto), ma lo spostamento di ritorno dalla pizzeria verso casa propria poteva anche avvenire dopo l'inizio del coprifuoco. In caso di controllo alle ore 22.15, la giustificazione fornita sarebbe appunto stata la "situazione di necessità" rappresentata dall'esigenza di effettuare l'acquisto di un genere alimentare che le norme consentono ai locali dotati di cucina di vendere fino alle ore 22, non un minuto dopo ma nemmeno un minuto prima. In sostanza, l'importante era ordinare la pizza a un orario congruo e dando il tempo alla pizzeria di infilarla nel cartone per l'asporto entro le 22, ma una volta che il cliente avesse compiuto l'acquisto entro tale orario, era inevitabilmete suo diritto tornare a casa per mangiarsela, anche se la sua abitazione distava venti minuti di strada e quindi poteva essere fermato dopo l'inizio del coprifuoco. Stesso discorso per il pizzaiolo, cioè il lavoratore che quella pizza l'aveva preparata e infilata nel cartone entro le ore 22. Inevitabilmente anche il pizzaiolo sarebbe rincasato dopo l'inizio del coprifuoco, ma il suo spostamento risultava giustificato, pur essendo trascorse le ore 22, in quanto spostamento di ritorno dal luogo di lavoro, cioè motivato e legittimo anche in orario di coprifuoco data la sussistenza delle "comprovate esigenze lavorative". 

La controprova ci viene invece dalla "visita a casa", per la quale il vincolo del coprifuoco resta. Ma fare una visita di piacere ad amici o parenti non è una situazione di necessità, bensì una concessione specifica che può avvenire una sola volta al giorno tra le 5 e le 22. Al contrario, se la visita a casa di un parente o amico è motivata dal prestare assistenza a questa persona poiché non autosufficiente, allora diviene una "situazione di necessità" e può essere fattta anche in orario di coprifuoco. Insomma, per ritornare alla domanda di cui sopra, andare a cena al ristorante è una situazione equiparabile all'acquisto di una pizza d'asporto in pizzeria e, dunque, rientra a pieno titolo tra le "situazioni di necessità" che derogano al divieto di spostamento in orario serale e notturno tra le 22 e le 5? A nostro avviso la risposta potrebbe essere affermativa, pertanto nulla al momento vieta di interpretare la norma del coprifuoco in zona gialla con riferimento ai locali della ristorazione nello stesso modo visto poc'anzi: i clienti seduti a cena dovranno lasciare il locale entro le ore 22, e non essere già a casa propria entro tale orario. Rientrare a casa dal ristorante sarebbe allora lo spostamento di ritorno, dopo quello di andata, giustificato da una specifica "situazione di necessità", cioè l'acquisto di generi alimentari legittimamente consumati sul posto, e che dunque deroga al divieto di spostamento in orario di coprifuoco.

Va inoltre specificato che tale questione si pone anche per attività come il teatro, il cinema o i concerti: se lo spettatore deve essere rincasato entro le ore 22, a che ora devono iniziare gli spettacoli? Oppure anche andare a teatro o al cinema costituisce una "situazione di necessità" tale per cui, dopo lo spostamento d'andata verso il luogo dove si tiene lo spettacolo, quello di ritorno verso casa propria può avvenire anche dopo lo scoccare delle 22? Notiamo, peraltro, che nella bozza del decreto-legge, all'Art. 6 dedicato agli spettacoli non si fa alcuna menzione di eventuali limiti orari, cioè non compare affatto l'espressione che si è vista prima per le attività della ristorazione. Ricordiamo poi che tra le "situazioni di necessità" che consentivano di spostarsi nel regime di zona rossa, omologo a quello vigente durante l'orario di coprifuoco (salvo che per l'attività motoria e sportiva), vi erano ad esempio l'acquisto di libri in una libreria, oppure di una pianta in un vivaio, proprio perché la ratio della categoria "situazione di necessità" parrebbe anzitutto essere la seguente: consentire a qualcuno di spostarsi se tale spostamento è finalizzato o all'acquisto di un bene venduto legittimamente oppure alla fruizione di un servizio la cui erogazione risulti altrettanto legittimata dalle norme.

Certo, bisogna ora necessariamente attendere il testo definitivo del decreto-legge e spetterà comunque al governo mettere un punto fermo su tali questioni (eventualmente nelle prossime Faq). Tuttavia, l'ipotesi che se in zona gialla dal 26 aprile i cinema e i ristoranti (anche a cena) saranno aperti, allora il fatto di frequentarli, cioè acquistarvi dei beni e consumarli sul posto oppure acquistare un biglietto e fruire dei loro servizi (uno spettacolo), sia da considerarsi una "situazione di necessità" e, dunque, sia possibile provenendo da tali luoghi rincasare anche dopo le ore 22 in deroga al coprifuoco, ebbene, tale ipotesi appare tutt'altro che peregrina.

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