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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Covid, green pass base e super, obbligo vaccinale e multe: il calendario delle norme dal 10 gennaio a giugno

Dall'obbligo vaccinale anche per gli ultra cinquantenni all''estensione dell'obbligo di green pass base e rafforzato: cosa è cambiato e cosa cambierà nell'Italia in pandemia

La giornata di lunedì 10 gennaio 2022 segna in Italia il momento a partire dal quale il cosiddetto super green pass, ovvero il certificato vaccinale o di guarigione da Covid-19, diviene obbligatorio in una molteplicità quasi onnicomprensiva di attività sociali. Questo, come già spiegato altrove, riguarda indistintamente sia le Regioni in zona bianca che quelle in zona gialla ed arancione.

Altre due date importanti per quel che riguarda l'estensione dell'obbligo questa volta del green pass "base", ovvero ottenuto eventualmente anche tramite tampone con esito negativo, saranno quelle del 20 gennaio e dell'1 febbraio 2022, quando l'ambito di applicazione si amplierà ulteriormente.

Essendosi ormai accavallati diversi decreti-legge, anche le varie scadenze e date sono proliferate creando un po' di confusione nei cittadini. Cercheremo ora di seguito di esporre nel modo più sintetico possibile il "calendario normativo" delle restrizioni, nonché le relative modalità di applicazione, in particolare, per quel che riguarda l'obbligo vaccinale relativo ai soggetti dai 50 anni di età in poi.

Italia colori - moitoraggio Covid 14 gennaio 2022-2

L'Italia dei colori dal 17 gennaio 2022

Cosa è cambiato dall'8 gennaio 2022

Quella dell'8 gennaio 2022 è la data di entrata in vigore del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, ovvero il decreto che tra le varie cose ha anche introdotto l'obbligo vaccinale per chi abbia dai 50 anni di età in su. Tale obbligo vaccinale è previsto (art. 1 comma 1 del decreto citato) che si applichi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, ovvero appunto l'8 gennaio 2022, fino al prossimo 15 giugno 2022. Tuttavia, la sanzione prevista per chi risulti inadempiente all'obbligo vaccinale riservato agli over 50, verrà irrogata solo a partire dal prossimo 1 febbraio 2022

L'obbligo vaccinale si applica a tutti coloro abbiano già compiuto 50 anni, ma anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della disposizione, cioè dopo l'8 gennaio 2022, e fino al 15 giugno 2022. In breve, chi oggi abbia 49 anni ma "festeggi" il suo compleanno tra l'8 gennaio e il 15 giugno 2022 si vede parimenti sottoposto all'obbligo vaccinale.

A partire dal 15 febbraio 2022, i lavoratori dai 50 anni di età in su sottoposti all'obbligo vaccinale sono altresì obbligati a presentare sul luogo di lavoro il super green pass, ovvero la certificazione verde Covid da vaccinazione o guarigione. Spetta ai datori di lavoro, sia nel pubblico che nel privato, verificare il rispetto delle disposizioni. L'accesso al luogo di lavoro per un soggetto sottoposto all'obbligo vaccinale che non abbia ricevuto il vaccino, o dal 15 febbraio 2022 privo di super green pass, è vietato e la sanzione prevista per chi infranga tale divieto va da 600 euro a 1.500 euro.

I lavoratori che non si adeguano sono considerati «assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro», fino alla  presentazione del super green pass, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata, «non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento».

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, si applica inoltre anche a chi risulti privo di occupazione la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro in uno dei seguenti casi:      

  • Soggetti che alla data dell'1 febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario.
  • Soggetti che a decorrere dall'1 febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con  circolare  del Ministero della salute.
  • Soggetti che a decorrere dall'1 febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid, ovvero per l'appunto dall'1 febbraio 2022 i 6 mesi stabiliti.

La sanzione di 100 euro sarà eventualmente irrogata dall'Agenzia delle Entrate e si avranno 10 giorni di tempo per presentare la certificazione di esenzione dalla vaccinazione nel caso tale esenzione sussista.

Cosa cambia dal 10 gennaio 2022

A far data da lunedì 10 gennaio 2022, in tutte le Regioni italiane sia che si trovino collocate in zona bianca, gialla o arancione, diviene obbligatorio esibire il super green pass, cioè ottenuto tramite vaccinazione anti Covid o tramite guarigione, in tutti gli ambiti di seguito elencati. Da ricordare, per inciso, che la durata della certificazione verde da vaccinazione è ad oggi di 9 mesi, ma a partire dall'1 febbraio 2022 si ridurrà effettivamente a 6 mesi. Dunque, dall'1 febbraio 2022 chiunque abbia ricevuto la seconda dose di vaccino da più di 6 mesi (cioè prima dell'1 agosto 2021) vedrà scadere il proprio super green pass, salvo provveda a farsi somministrare la dose addizionale/booster o cosiddetta "terza dose" di vaccino anti Covid.

Il super green pass è obbligatorio dal 10 gennaio 2022 per l'accesso ai seguenti servizi o attività:

  • Utilizzo di mezzi di trasporto pubblico o privato di linea solo con super green pass. A fronte della circolare del ministro della Salute del 9 gennaio 2022, vi sono due situazioni in deroga: gli spostamenti da/verso le isole minori per motivi di salute o per la frequenza scolastica sono consentiti anche con il green pass "base", ovvero eventualmente ottenuto tramite tampone con esito negativo. Per quel che riguarda poi il trasporto scolastico dedicato, ovvero il cosiddetto "scuolabus", sia per i soggetti minori di 12 anni che per quelli di età maggiore, non è più richiesto alcun certificato verde, vale a dire né il green pass "base" né tantomeno il super green pass (come invece sarebbe stato previsto prima della citata circolare del ministro Roberto Speranza). Sugli scuolabus si accede senza alcun certificato verde, indossando però mascherine Ffp2, salvo soggetti esentati, nonché rispettando le relative linee guida di settore. 
  • Consumazione al tavolo, sia all'aperto che al chiuso, nonché consumazione al banco nei locali della ristorazione (bar, ristoranti, etc.) solo con super green pass.
  • Alloggio solo con super green pass in hotel e strutture ricettive, nonché fruizione del servizio di ristorazione, sia all'aperto che al chiuso, sia che tale servizio di ristorazione risulti riservato o meno ai soli clienti della struttura ricettiva.
  • Attività sportiva o motoria, sia all’aperto che al chiuso, in palestre, piscine e centri natatori solo con super green pass.
  • Accesso agli spogliatoi e alle docce per l'attività sportiva solo con super green pass.
  • Sport di squadra e attività sportiva in centri e circoli sportivi sia all'aperto che al chiuso (ad esempio i calcetto) solo con super green pass.
  • Sport di contatto al chiuso solo con super green pass.
  • Accesso agli impianti di risalita nei comprensori sciistici solo con super green pass.
  • Accesso solo con super green pass a spettacoli aperti al pubblico nei teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali al chiuso (con capienza al 100%). In tutti questi luoghi vige inoltre il divieto di consumazione di cibi e bevande.
  • Accesso a mostre, musei e altri luoghi della cultura (compresi archivi e biblioteche) solo con super green pass.
  • Sono vietati ovunque all'aperto i concerti ed eventi assimilati che comportino assembramenti.
  • Feste sia conseguenti che non conseguenti a cerimonie civili e religiose al chiuso richiedono il super green pass.
  • Tutte le feste ed eventi assimilati all'aperto che comportino assembramenti sono vietate ovunque.
  • Accesso a competizioni ed eventi sportivi in stadi e palazzetti con capienza del 35% al chiuso e del 50% all’aperto solo con super green pass. Tale disposizione risulta vigente dall'entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, ovvero da venerdì 31 dicembre 2021. Per quel che riguarda la massima serie del campionato italiano di calcio, la Lega Serie A ha deciso due turni con al massimo 5 mila spettatori e settori ospiti chiusi perr la 22esima e 23esima giornata.
  • Accesso a sagre e fiere, anche su aree pubbliche, solo con super green pass.
  • Accesso a convegni e congressi, sia all'aperto che al chiuso, solo con super green pass.
  • Accesso ai centri benessere sia all'aperto che al chiuso solo con super green pass.
  • Accesso ai centri termali sia all'aperto che al chiuso solo con super green pass (salvo che per livelli essenziali di assistenza e le attività riabilitative o terapeutiche).
  • Accesso a parchi tematici e di divertimento solo con super green pass.
  • Accesso solo con super green pass anche ai centri culturali, centri sociali e ricreativi.
  • Accesso a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò solo con super green pass.
  • Accesso dei visitatori a strutture sanitarie, socio-sanitarie, residenziali, socioassistenziali e hospice solo con super green pass (norma previgente, inoltre serve anche un tampone negativo in aggiunta al super green pass se non si è già fatta la terza dose).

Oltre a tutto quanto appena visto, per le Regioni che dovessero entrare in zona arancione sono previste le seguenti ulteriori limitazioni, con obbligo di super green pass anche nei seguenti ambiti:

  • Sport di contatto all'aperto in zona arancione solo con super green pass.
  • Accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi) solo con super green pass in zona arancione.
  • Corsi di formazione in presenza solo con super green pass in zona arancione (in zona bianca e gialla basta il green pass base).

Cosa cambia dal 20 gennaio 2022

Altra data da tenere a mente è quella di mercoledì 20 gennaio 2022. A partire da tale giorno, infatti, in tutte le Regioni italiane che si trovino in zona bianca, gialla o arancione, risulterà obbligatorio almeno il green pass "base" (vaccino, guarigione o test Covid con esito negativo) per aver accesso ai seguenti servizi/attività:

  • Servizi alla persona, ovvero parrucchieri, barbieri e centri estetici.
  • Colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti  e minori.

Secondo quanto stabilito dal decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 tali disposizioni si applicano fino al 31 marzo 2022 (ovvero al momento la data in cui è stabilito cessi lo stato di emergenza nazionale).

Cosa cambia dal 31 gennaio 2022

Salvo eventuali novità normative, la data del 31 gennaio 2022 dovrebbe segnare l'ultimo giorno di chiusura delle discoteche, sale da ballo e locali assimilati, con la conseguente possibilità di riaprire dal giorno successivo.  

Cosa cambia dall'1 febbraio 2022

Come già evidenziato, dall'1 febbraio 2022 il certificato verde vaccinale/guarigione o super green pass vedrà ridotta la durata della sua validità a soli 6 mesi.

Oltre a ciò, il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 prevede che l'obbligo del green pass "base", cioè ottenuto anche tramite tampone con esito negativo, sia esteso ai seguenti ambiti:

  • Uffici pubblici.
  • Servizi postali, bancari e  finanziari.
  • Attività commerciali, ovvero i negozi, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona. In merito, si attende un Dpcm che stabilisca nel dettaglio quali siano tali negozi dove risulterà comunque possibile entrare ed acquistare i relativi prodotti senza green pass "base". Verosimile che nell'elenco completo figurino, quantomeno, i negozi alimentari, tra questi i supermercati, nonché le farmacie. 

A partire dall'1 febbraio saranno irrogate le sanzioni da 100 euro per i soggetti over 50 inadempienti all'obbligo vaccinale previsto.

Sempre dall'1 febbraio 2022 è poi prevista l'estensione dell'obbligo vaccinale. In particolare, il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, all'art. 2, prevede che «dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione  dell'infezione da Sars-CoV-2 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori».

Cosa cambia dal 15 febbraio 2022

A partire dal 15 febbraio 2022, come in precedenza ricordato, sarà obbligatorio esibire sul luogo di lavoro, sia pubblico che privato, per tutti i soggetti con almeno 50 anni di età già sottoposti all'obbligo vaccinale, il certificato verde "rafforzato" ovvero il super green pass. Ciò significa che chi non si sia ancora vaccinato, dovrà ricevere la prima dose non oltre il 31 gennaio 2022, poiché pur essendo generato entro 48 ore è necessario attendere il periodo di 15 giorni dopo la prima somministrazione affinché il super green pass inizi ad essere effettivamente valido. Dalla seconda somministrazione, invece, il certificato verde "rafforzato" è valido dalla data di vaccinazione e viene generato anche in questo caso entro le successive 48 ore.

La sanzione prevista per chi faccia accesso sul luogo di lavoro senza il super green pass ed abbia dai 50 anni di età in su va da 600 a 1.500, ovvero la medesima che è prrevista per tutti i lavoratori che possono accedere sul luogo di lavoro almeno con green pass "base".

Cosa cambia dal 31 marzo 2022

La data del 31 marzo 2022 dovrebbe segnare la fine dello stato di emergenza nazionale, con la conseguente necessaria ristrutturazione dell'intera impalcatura normativa.

Cosa cambia dal 15 giugno 2022

La data prevista per la fine dell'obbligo vaccinale per gli over 50 è ad oggi indicata nel 15 giugno 2022. 

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