rotate-mobile
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Coprifuoco e rientro dal ristorante anche dopo le 22, Gelmini: «Si può fare, nessuna multa»

La ministra Gelmini conferma indirettamente una nostra interpretazione della regola del coprifuoco: «Chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22»

Da lunedì 26 aprile il Veneto sarà in zona gialla. Come ormai noto, i locali della ristorazione potranno dunque nuovamente effettuare il servizio al tavolo, non più solo a pranzo ma così come previsto dal decreto-legge "riaperture" anche in orario serale per la cena, sempre però solo nei tavoli all'esterno, cioè all'aperto dove la trasmissione del virus è più difficile. Nei giorni scorsi si è fatto però un gran parlare di "coprifuoco", la regola cioè che vieta di circolare tra le ore 22 e le 5 del mattino dopo, salvo comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità e motivi di salute. In data 21 aprile, mentre le polemiche a livello di politica nazionale ed anche locale stavano letteralmente esplodendo, ci siamo avventurati in una possibile interpretazione della norma del coprifuoco applicata alla zona gialla con specifico riferimento alle cene nei ristoranti. Si tratta di un "problema" interpretativo nuovo, essendo che finora in zona gialla i bar e i ristoranti potevano restare aperti con servizio al tavolo solo fino alle ore 18.

Coprifuoco: potrebbe non servire posticiparlo per tornare dal ristorante anche dopo le 22

L'idea che abbiamo proposto in quella sede era in fondo molto semplice: andare a cena fuori, ai sensi del Dpcm 2 marzo 2021 (la cui validità è prorogata fino al 31 luglio), costituisce a tutti gli effetti una "situazione di necessità" per il cliente di un locale della ristorazione che, nel rispetto delle misure previste dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è legittimato ad effettuare il servizio al tavolo nei confronti della propria clientela fino alle ore 22, non un minuto oltre ma nemmeno un minuto prima. Pertanto, essendo che il ristoratore può servire al tavolo i suoi clienti e far pagare il conto all'ultimo di essi fino alle ore 22, quel cliente che si alzasse dal tavolo, uscisse dal locale alle 22 e per tornare a casa propria dovesse compiere un tragitto di mezz'ora, nel caso in cui venisse fermato per un controllo non sarebbe passibile di multa. Perché? Il motivo è che il suo spostamento dal ristorante a casa propria, compiuto anche dopo le ore 22 e quindi lo scattare del coprifuoco, costituirebbe lo spostamento di ritorno all'interno di una "situazione di necessità" che, dunque, consentirebbe di derogare al divieto di circolazione in orario serale e notturno stabilito dal coprifuoco. 

Ora, le polemiche hanno inevitabilmente sopravanzato i ragionamenti, ma le parole della ministra Mariastella Gelmini, rilasciate al quotidiano il Messaggero in un'intervista, ci consentono di tornare sull'argomento. Di seguito il passaggio essenziale dell'intervista rilasciata dalla ministra Mariastella Gelmini:

«Voglio chiarire un punto: chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi, una volta uscito dal locale, far ritorno a casa senza alcun rischio di ricevere sanzioni».

La ministra non ha spiegato il "perché" di queste sue dichiarazioni, tuttavia ci paiono ugualmente molto importanti. Sarà eventualmente il compito delle prossime Faq del governo confermare o smentire tale interpretazione della norma del coprifuoco con riferimento all'area gialla ed alle cene nei ristoranti, tuttavia noi ci sentiamo a maggior ragione in diritto di riproporre il nostro ragionamento. Abbiamo detto che "andare a cena al ristorante" costituisce una "situazione di necessità", per qual motivo? È semplice, andare a cena al ristorante corrisponde a questo: acquistare un genere alimentare e consumarlo sul posto (entro le ore 22), nel pieno rispetto di quanto ammesso dalla normativa anti-Covid. "Andare a cena al ristorante" sarebbe allora una specifica "situazione di necessità" per espletare la quale è necessario uno spostamento "composto", vale a dire formato da un movimento di andata e un movimento di ritorno. Il primo, cioè lo spostamento verso il ristorante deve obbligatoriamente avvenire prima delle ore 22, ma il secondo, cioè quello che dal ristorante riconduce alla propria casa, può concludersi anche dopo l'avvio del coprifuoco. 

Non siete convinti, e allora procediamo nel ragionamento. Per comprendere le cose bisogna tornare alla zona rossa. In area rossa il Dpcm dispone in materia di mobilità delle regole rigidissime. In sostanza, si può mettere il piede fuori di casa solo se si hanno dei motivi di lavoro, delle situazioni di necessità, oppure dei motivi di salute. Questo perché in zona rossa la mobilità è soggetta a restrizioni già all'interno del proprio stesso Comune. È, nei fatti, la stessa condizione che vige durante l'orario di coprifuoco tra le ore 22 e le 5. Tutti voi però ricorderete che durante la zona rossa siete usciti di casa abbastanza spesso, come mai? Una volta perché dovevate comprare il giornale, un'altra perché siete andati in un vivaio ad acquistare una pianta, un'altra ancora perché volevate comprare un libro in libreria. Ebbene, tutti questi vostri acquisti costituivano ai sensi del Dpcm una "situazione di necessità" per espletare la quale eravate legittimati a compiere uno spostamento anche in zona rossa verso quei negozi che, a loro volta, erano legittimati dalle norme a restare aperti e vendere i loro beni.

Molti di voi in zona rossa avranno però fatto anche un'altra cosa, vale a dire andare ad acquistare per pranzo una pizza d'asporto. Ebbene, anche in questo caso se una persona in zona rossa poteva uscire di casa per comprare una pizza d'asporto a mezzogiorno era solamente perché l'acquisto di un genere alimentare (che era vietato però consumare sul posto) costituiva niente più e niente meno che una "situazione di necessità". Se invece che a pranzo questo qualcuno la pizza d'asporto l'avesse voluta comprare a tarda serata, diciamo alle ore 21.45, ma dopo aver concluso l'acquisto ci avesse messo mezz'ora per compiere il tragitto verso casa propria dove consumare infine il bene alimentare comprato e, nel mentre, fosse stato oggetto di controllo dalla polizia alle ore 22.15 a seguito dello scoccare del coprifuoco, ebbene, sarebbe stato sanzionabile? La risposta è no, proprio perché il suo spostamento verso casa, anche se compiuto dopo le ore 22, risultava motivato da una "situazione di necessità", cioè l'acquisto di un bene che, nel rispetto delle norme, un locale della ristorazione aveva il diritto di vendere nella modalità "servizio d'asporto" fino alle ore 22, non un minuto oltre ma nemmeno un minuto prima. La specifica "situazione di necessità=acquisto pizza d'asporto" si configura in zona rossa come legittima fino alle ore 22, poiché il ristorante ha il diritto di fare impresa nella modalità servizio d'asporto esattamente fino a quell'ora. Questo dicono le norme anti-Covid. Detto altrimenti, il ristorante ha diritto di avere clienti che comprino pizza d'asporto fino alle ore 22, pertanto il cliente ha diritto di effettuare fino a tale ora il suo acquisto e poi di tornare a casa propria, inevitabilmente, anche dopo l'inizio del coprifuoco. Lo spostamento di ritorno dalla pizzeria deroga al coprifuoco poiché si inserisce nel quadro di una "situazione di necessità", vale a dire l'acquisto di un genere alimentare nella modalità servizio d'asporto che le regole consentono fino alle ore 22. Se i vivai fossero stati aperti fino alle ore 22, la stessa cosa sarebbe valsa per l'acquisto di una pianta, oppure per l'acquisto di un libro se librerie fossero state aperte fino alle 22.

Ora, da quella rossa torniamo alla zona gialla in vigore dal 26 aprile. Cosa cambia? Tutto e nulla. Cambia tutto, poiché non si parla più solo di servizio d'asporto, bensì di acquisto di generi alimentari che vengono però consumati sul posto, cioè seduti al tavolo di un ristorante. Ma questo è ammesso dalla stessa normativa anti-Covid, cioè a dire dal decreto-legge "riaperture", il quale per l'area gialla stabilisce che i locali della ristorazione possano effettuare il servizio al tavolo «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti». Che vuol dire questa formula? Semplicemente che il servizio al tavolo si può effettuare tra le ore 5 e le ore 22. Il soggetto sintattico della disposizione contenuta all'Art. 4 comma 1 del decreto-legge "riaperture" sono «le attività dei servizi di ristorazione». Questo significa allora che le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, possono svolgersi tra le ore 5 e le ore 22. Il che è come dire che ciascun locale ha il diritto di avere clienti seduti all'aperto cui servire la cena fino alle ore 22, non un minuto dopo ma nemmeno un minuto prima. La conferma di tutto ciò ci viene dall'ultima circolare ai prefetti a firma del capo di Gabinetto del Viminale dott. Bruno Frattasi in relazione alle disposizioni del decreto-legge "riaperture". Si legge nella circolare:

«Di particolare rilevanza è la previsione contenuta nella norma in esame che, a decorrere dal 26 aprile 2021, consente, in zona gialla, lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto e nella fascia oraria compresa fra le ore 5 e le ore 22».

La circolare ai prefetti afferma in modo inequivocabile che il «consumo al tavolo» è consentito fino alle ore 22. A questo punto, allora, il cliente che si alzasse dal tavolo e pagasse entro le ore 22, tornasse dunque a casa propria distante però venti minuti e venisse fermato per un controllo dalla polizia alle ore 22.15, quindi dopo l'inizio del coprifuoco, non risulterebbe sanzionabile. Questo poiché il suo spostamento, anche in zona gialla, rientrerebbe nel quadro di una "situazione di necessità", vale a dire l'acquisto di generi alimentari consumati sul posto in un locale della ristorazione, cioè in un esercizio che le stesse norme anti-Covid stabiliscono possa effettuare tale servizio fino alle ore 22. In questo senso, dunque, nulla cambia rispetto alla situazione sopra esposta della vendita d'asporto di una pizza in zona rossa. Andare a cena al ristorante, quindi, sarebbe una "situazione di necessità" per soddisfare la quale è indispensabile effettuare uno spostamento "composto", cioè fatto di un'andata ed un ritorno: si va al ristorante, si consuma sul posto il bene acquistato fino a quando tale servizio (al tavolo) può legittimamente essere garantito, cioè fino alle ore 22, infine si ritorna a casa propria anche dopo l'inizio del coprifuoco poiché si sta espletando una "situazione di necessità". Insomma, lo spostamento di ritorno dal ristorante altro non sarebbe che il compiersi ed il concludersi della "situazione di necessità=acquisto di generi alimentari consumati sul posto" che consentirebbe quindi di derogare il divieto di spostamento imposto dalla norma del coprifuoco. 

Inutile sottolineare, come peraltro già fatto, che questo ragionamento potrebbe altresì valere anche per gli spettacoli di teatro, le proiezioni al cinema e i concerti. Qui, inoltre, la normativa non fa nemmeno alcun riferimento ai vincoli del coprifuoco, cosa che potrebbe persino lasciar pensare che uno spettacolo debba sì iniziare prima delle ore 22, ma possa concludersi oltre e consentire il rientro a casa anche dopo. Sul tema, così come anzitutto sulla questione sollevata dalla ministra Mariastella Gelmini, dovranno evidentemente fare chiarezza le prossime Faq del governo.

A chi invece sostenga che l'affermazione della ministra sia invalidata da una Faq già presente sul sito del governo, quella cioè in relazione alla "visita a casa" di parenti ed amici, sfugge evidentemente tutta l'impostazione del problema (così come sfugge a chi si richiama all'ultima circolare ai prefetti, la quale semplicemente ribadisce che il coprifuoco va dalle ore 22 alle 5). Perché è vero che quando si tratta di "visita a casa" di amici e parenti il coprifuoco vada obbligatoriamente rispettato sia all'andata che al ritorno, cioè si deve essere rientrati a casa propria entro le ore 22. Tuttavia, molto banalmente, la "visita a casa" di piacere fatta ad amici e parenti, a differenza di un acquisto qualsiasi negli esercizi legittimamente aperti, ai sensi del Dpcm, non costituisce affatto una "situazione di necessità". Andare a casa di un parente diventa "situazione di necessità", eventualmente, se costui sta male o per prestare assistenza, e allora si deroga a qualunque divieto sugli spostamenti ed anche al coprifuoco, ma non si è più nell'alveo della "visita a casa" di piacere consentita una volta al giorno, diventa tutt'altra cosa.

Al contrario, se andare a cena fuori, quindi fruire del servizio al tavolo in un locale pagando entro le ore 22, oppure andare al cinema, quindi fruire di uno spettacolo per il quale si acquista un biglietto, potrebbero consentire nello spostamento di ritorno da tali luoghi di derogare al divieto di circolazione in orario di coprifuoco, è solo e soltanto poiché, in se stesse, tali situazioni sarebbero da considerarsi per l'appunto quali "situazioni di necessità", cioè il compiersi di un'attività da parte del singolo cittadino volta a soddisfare un'esigenza (d'acquisto) che la normativa anti-Covid contempla come legittima e, aspettto dirimente, avente forza derogatoria nei confronti dei divieti imposti.  

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coprifuoco e rientro dal ristorante anche dopo le 22, Gelmini: «Si può fare, nessuna multa»

VeronaSera è in caricamento