rotate-mobile
Domenica, 28 Aprile 2024
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

L'Italia cambia colore, il Veneto resta zona gialla: regole, divieti e novità dal 15 febbraio

Nuovi "colori" in Italia, Veneto giallo e importanti novità in vista a partire dal 15 febbraio 2021

Da lunedì 8 febbraio l'Italia si ritrova con la nuova distribuzione per fasce di rischio a livello regionale e, per la prima volta, anche sub-regionale. Nella nuova assegnazione dei "colori" che indicano le differenti zone di rischio con le relative restrizioni, questa volta vi sono infatti alcuni singoli Comuni per i quali è stata prevista una colorazione differente rispetto a quella della propria Regione.

È il caso nello specifico del Molise dove a livello regionale è stabilita la zona gialla, ma dove in oltre venti Comuni è stata decisa a livello locale la zona rossa, così come per l'Umbria che è zona arancione ma dove per alcune province, tra cui quella di Perugia, è stata stabilita la zona rossa. Anche in Alto Adige per la provincia di Bolzano il presidente Arno Kompatscher ha di fatto sancito la zona rossa tramite una propria autonoma ordinanza.

Per quanto riguarda la "colorazione" stabilita a livello nazionale delle varie Regioni d'Italia, ad oggi la situazione è la seguente: 

  • Nell'area gialla: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto;
  • Nell'area arancione: Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sicilia, Umbria.

Non si hanno al momento Regioni in zona rossa (salvo per effetto di restrizioni stabilite a livello locale) e, come appena visto, il Veneto risulta essere in zona gialla perlomeno fino all'esito del prossimo monitoraggio che avrà luogo venerdì 12 febbraio e sulla cui scorta il governo prenderà eventuali nuove decisioni. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha però voluto mandare un chiaro messaggio orientato alla massima prudenza in questa fase proprio per quelle realtà regionali che si trovano collocate in zona gialla: 

«Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. - ha spiegato il ministro Roberto Speranza - Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, risultato dei sacrifici fatti finora. Zona gialla non significa scampato pericolo. Il virus circola e il rischio, anche per via delle varianti, resta alto. Non possiamo scherzare con il fuoco»

Italia divisa dai colori - 8 febbraio 2021

Italia divisa dai colori - 8 febbraio 2021

Le norme della zona gialla

Coprifuoco

Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità e per motivi di salute. Per poter circolare in tale fascia oraria è dunque indispensabile avere delle motivazioni valide da autocertificare tramite apposito modulo in caso di controllo. Se ci si reca in visita da parenti o amici la sera, è obbligatorio essere rientrari a casa propria prima dello scoccare delle ore 22, in caso contrario se si venisse fermati sulla via del ritorno oltre le 22 si sarebbe sanzionabili.

Spostamenti

Lunedì prossimo è il 15 febbraio 2021, data importante da ricordare perché sarà l'ultimo giorno di validità del divieto generale su scala nazionale di spostamento tra differenti Regioni. Per farla breve, fino al 15 febbraio è consentito spostarsi tra due Regioni diverse, anche se entrambe zona gialla, solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Al contrario, dal 16 febbraio qualora il governo non decida di prorogare tale divieto con un apposito nuovo decreto, sarà possibile spostarsi tra due diverse Regioni zona gialla anche per puro piacere, ovvero per turismo (sempre nel rispetto degli orari di coprifuoco). In merito il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha dichiarato:

«Il 15 febbraio scade il divieto di mobilità fra Regioni, sarà il nuovo governo a fare una valutazione, sulla base del quadro epidemiologico, sulla mobilità tra le Regioni nelle diverse fasce e in particolar modo in fascia gialla, anche perché eventuali misure limitative, necessitano di un apposito decreto».

Ciò chiarito, in zona gialla è possibile fino al 15 febbraio spostarsi liberamente dentro la propria Regione di appartenenza tra le ore 5 e le 22, dunque andando anche in altri Comuni diversi dal proprio, purché interni alla Regione, senza necessità di compilare il modulo dell'autocertificazione. Si possono raggiungere tutte le località della propria Regione per compiere acquisti nei negozi, frequentare locali, svolgere attività come quella sportiva, ma anche semplicemente fare una passeggiata senza ulteriore finalità.

Un capitolo a parte circa il tema degli spostamenti merita invece la possibilità di andare a trovare qualcuno a casa. Tale circostanza è ammessa dalle norme in zona gialla, ma lo spostamento verso un'altra abitazione privata abitata è ammesso soltanto una volta al giorno, spostandosi nei limiti di due persone (non sono da conteggiare i minori di 14 anni o i soggetti disabili), sempre nel rispetto del "coprifuoco" e, inoltre, esclusivamente «in ambito regionale». Quest'ultimo punto è da sottolineare, poiché lo spostamento verso abitazioni private abitate, cioè casa di amici o parenti, sarà possibile solo «in ambito regionale» fino al 5 marzo 2021 (data di scadenza del Dpcm vigente), cioè anche dopo che sia eventualmente venuto meno il divieto di spostamento tra Regioni di cui si è detto sopra. Pertanto anche dal 16 febbraio, un amico o parente non potrò andarlo a trovare a casa sua se abita in un'altra Regione, al massimo potrò incontralo all'aperto nella sua città, o pranzarci insieme al ristorante.

Assistenza a persone non autosufficienti

Andare a casa di persone non autosufficienti per darvi assistenza, anche se ciò implichi uno spostamento fuori Regione e pure se si tratti di spostamenti verso zone arancioni o rosse, è sempre possibile. Questo poiché è a tutti gli effetti «una condizione di necessità» e proprio per questo «non sono previsti limiti orari», cioè non è nemmeno necessario rispettare il coprifuoco per compiere tale spostamento. In merito, una Faq del governo spiega:

«Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni/Regioni/Province autonome in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione/Provincia autonoma. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria».

Servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie etc.)

Le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono consentite ogni giorno dalle ore 5 fino alle ore 18 anche con consumo al tavolo, il quale è però ammesso solo per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti soggetti tra loro conviventi. 

A partire dalle ore 18 scatta ovunque il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, il che significa che non posso bere una bibita o mangiare un trancio di pizza in una pubblica piazza. Resta invece sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio senza limitazioni d'orario, così come resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che siano ivi alloggiati.

Dopo le ore 18 il servizio d'asporto è ammesso fino alle ore 22, pur con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze, ma solo per quei locali che siano dotati di cucina. Per le altre tipologie di locali che invece svolgono quale loro attività prevalente una di quelle identificate dai codici Ateco 56.3 e 47.25, cioè quella di «bar senza cucina» o di «vendita al dettaglio di bevande»,  è al contrario vietato effettuare l'asporto dopo le ore 18.

A seguito anche del qui pro quo sul parere del Cts riguardo la possibilità o meno di consentire l'apertura dei locali fino alle ore 22 in zona gialla, resta ancora da capire se con il nuovo governo verrà avviata una discussione circa l'eventualità di concedere maggiori libertà per i locali dotati di posti a sedere, sempre facendo rispettare i protocolli, così come richiesto dalle associazioni di categoria.

Negozi e centri commerciali

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione però delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. In tutti gli altri giorni i negozi risultano al contrario aperti senza distinzione di merci o beni che possono tutti essere venduti.

I musei aperti e le visite guidate ammesse

Il servizio di apertura al pubblico dei musei è possibile ma solo dal lunedì al venerdì e sempre con esclusione dei giorni festivi. Sono inoltre ammesse tutti i giorni le visite turistiche guidate all'aperto offerte a gruppi di persone, sempre «con modalità tali da assicurare il rispetto del divieto di assembramento e nel rispetto delle vigenti norme in materia di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, distanziamento interpersonale e divieto di assembramenti».

Seconde case

Il «rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione» è sempre ammesso, dunque anche in zona gialla è possibile spostarsi verso la propria "seconda casa" qualora questa coincida con il proprio domicilio o la propria abitazione (essendo per definizione da escludere che possa coincidere con il luogo di residenza). Ciò può avvenire anche qualora la "seconda casa" sia fuori Regione ed eventualmente il "rientro" alla propria "seconda casa", sempre qualora coincida con la definizione di abitazione o domicilio, può avvenire anche se ubicata in Regioni zona arancione o rossa. Di seguito le definizioni di domicilio ed abitazione fornite dal governo:

  • Domicilio: il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza
  • Abitazione: ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). 

Per poter rientrare alla vostra "seconda casa", qualora coincida con una di queste due definizioni, è necessario che siate in grado di dimostrare di avere effettivamente avuto titolo di recarvi nello stesso immobile già prima dell’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, vale a dire precedentemente il giorno 14 gennaio 2021. In breve il vostro contratto di affitto o di proprietà relativo a tale immobile che volete raggiungere deve datare prima del 14 gennaio 2021.

Piscine e palestre

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali sono sospese, fatta però eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche

Spettacoli

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto. Sono inoltre sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono sempre sospesi anche i convegni e i congressi.

Resta invece confermata la possibilità di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming o di utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per tali attività

Attività motoria e sportiva

È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, mantenendo la mascherina ed un metro di distanza per l'atttività motoria, mentre per quella sportiva la mascherina può essere tolta ma la distanza da mantenere aumenta a due metri. Fino al 15 febbraio 2021 tali attività possono essere svolte entro l'intera propria Regione, dopo se il governo non prorogherà il divieto di spostamento interregionale ci si potrà recare anche in un'altra Regione purché si parta da una zona gialla per andare in un'altra zona gialla.

Impianti da sci

Si va verso il via libera allo sci dal 15 febbraio 2021, ma solo per le Regioni in zona gialla, mentre gli impianti dovranno restare chiusi nelle Regioni arancioni e rosse. È quanto avrebbe valutato come opportuno il Comitato tecnico scientifico, esaminando il testo delle linee guida predisposto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome lo scorso 28 gennaio. Da ricordare come gli spostamenti tra Regioni, anche se zona gialla, saranno comunque vietati fino a lunedì 15 febbraio compreso, mentre resta tuttora da capire se il governo prorogherà o meno tale restrizione.

Genitori separati con figli minorenni  

Il governo spiega in una Faq ufficiale che «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti».

Utilizzo dell'automobile con persone non conviventi  

È consentito utilizzare l'automobile con persone non conviventi, ma «con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina». 

Se si debba compiere uno spostamento ammesso dalle norme ma non si disponga di un mezzo privato, oppure non si abbia la patente di guida, o non si sia autosufficienti, o si abbia un altro impedimento, è comunque «consentito farsi accompagnare da un famigliare (preferibilmente convivente) o una persona incaricata di tale trasporto da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici e comunque nel rispetto di quanto previsto per l'utilizzo dei mezzi privati». Se l’accompagnatore e l’accompagnato non sono conviventi, «devono indossare entrambi un idoneo dispositivo di protezione individuale».

Scuola e istruzione

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado devono adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che sia garantita l'attività didattica in presenza almeno al 50 per cento e fino ad un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.  

Partecipazione ai funerali

Il Dpcm 14 gennaio 2021 conferma la possibilità, prevista dal Dpcm 3 novembre 2020, di partecipare alle cerimonie religiose con le dovute misure organizzative e di prevenzione e sicurezza, volte a contenere i possibili contagi e nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo e dalle relative confessioni (allegati da 1-7 al citato Dpcm). La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19.

In Evidenza

Potrebbe interessarti

L'Italia cambia colore, il Veneto resta zona gialla: regole, divieti e novità dal 15 febbraio

VeronaSera è in caricamento