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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Pubblicata ordinanza Zaia: al ristorante in 4 anche se conviventi e mascherina al tavolo

Nuove norme restrittive in Veneto da sabato, valide anche a Natale e Capodanno: limitazioni sulle passeggiate nei centri delle città, obblighi stringenti sulle mascherine anche nei locali

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha firmato la nuova ordinanza regionale in data 10 dicembre ed il provvedimento è stato pubblicato ufficialmente sul bollettino della Regione. Le nuove regole saranno in vigore a partire da sabato 12 dicembre e lo resteranno fino al prossimo 15 gennaio 2021 (quando scadrà anche il Dpcm). Nella nuova ordinanza regionale firmata da Zaia si leggono diversi provvedimenti restrittivi rispetto a quanto previsto dalle disposizioni nazionali, tanto da giustificare appieno l'espressione "zona gialla plus" coniata dallo stesso Zaia in riferimento al Veneto.

Torna la "zona gialla plus": ordinanza di Zaia molto rigida su mascherine, bar e passeggiate

È evidente, infatti, il nuovo tentativo non solo di contenere il diffondersi del contagio, ma anche di evitare con queste ulteriori restrizioni, imposte autonomamente dal governatore Zaia, quelle che invece prevederebbe un eventuale cambio di fascia di rischio da zona gialla a zona arancione (oggi si riunisce la Cabina di regia nazionale, non a caso). Vediamo ora nel dettaglio quanto previsto dall'ordinanza regionale del presidente del Veneto Luca Zaia.

Scarica l'ordinaza regionale di Luca Zaia - 10 dicembre 2020

Comportamento personale: mascherine e passeggiate

In merito all'uso della mascherina, se il Dpcm obbliga ad averla sempre con sé ma ad indossarla solo quando non sia possibile mantenere continuativamente la «condizione di isolamento» da altre persone non conviventi in luoghi diversi dalle abitazioni private, l'ordinanza di Zaia è a tal riguardo assai più rigida:

«Al di fuori dell’abitazione, è obbligatorio l’uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità».

Oltre a ciò l'ordinanza regionale chiarisce che l'«abbassamento della mascherina» può eventualmente essere solo «momentaneo» qualora, ad esempio nei locali della ristorazione, si debbano consumare alimenti o bevande, ma anche nel caso si voglia fumare:

«Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per la pratica del fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza interpersonale minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni maggiormente restrittive. Resta altresì obbligatorio l’utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi».

In merito all'attività motoria e sportiva, nonché alle passeggiate che per la normativa nazionale sarebbero ammesse ovunque in tutta l'area gialla tra le ore 5 e le 22 (dunque non in orario di "coprifuoco"), l'ultima ordinanza regionale impone una nuova stretta contro gli assembramenti, vietando tali attività nei centri cittadini, delle aree turistiche ed in tutte quelle «solitamente affollate», tranne però che per quelle persone che sono residenti in queste aree o che vi dimorano.

«L’attività sportiva o motoria e le passeggiate all’aperto sono effettuate presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche purché comunque nel rispetto della distanza  interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti che risiedono o dimorano in tali aree».

Ulteriore elemento di novità introdotto dall'ordinanza regionale di Zaia è la «forte raccomandazione» di non andare a fare visite a casa d'altri se non vi è la necessità di farlo, il che ha chiaramente un senso dissuasivo ai fini dei ritrovi familiari allargati per Natale (in controtendenza, peraltro, con le possibili aperture annunciate dal Governo nazionale in tema di spostamenti tra Comuni).

«È fortemente raccomandato di non recarsi in altra abitazione di un nucleo familiare diverso dal proprio se non per necessità o motivi di lavoro».

Bar e ristoranti: massimo in 4 al tavolo anche se conviventi

Anticipando l'analisi del punto C) dell'ordinanza ritroviamo il tema dell'obbligo della mascherina trattata in modo esplicito con riferimento alla situazione che veda dei soggetti seduti in un bar o al ristorante. Inequivocabile l'obbligo di tenerla indossata che l'ordinanza di Zaia stabilisce valere «anche durante la conversazione» e «salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione».

Oltre a tale restrizione rispetto alla normativa nazionale prevista dal Dpcm, l'ordinanza di Zaia stabilisce un'ulteriore disposizione molto rigida circa il numero di persone che possono sedere insieme allo stesso tavolo. Di fatto viene eliminata dal provvedimento di Zaia la distinzione tra persone conviventi e persone non conviventi tra loro. Il Dpcm impone il limite delle quattro persone allo stesso tavolo, a meno che siano persone tra loro conviventi, nel qual caso possono essere anche di più. L'ordinanza di Zaia, invece, stabilisce che anche le persone tra loro conviventi, ad esempio una famiglia di cinque componenti (due genitori e tre figli), non possa sedere al ristorante allo stesso tavolo. Oltre a ciò, l'ordinanza impone il rispetto della distanza di un metro tra una persona e l'altra al ristorante o bar, anche se si tratta di soggetti tra loro conviventi (cioè pure per persone che tra di loro quando sono a casa verosimilmente non la rispettano).

«L’attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolge, dalle ore 11 alle 15, prioritariamente occupando i posti a sedere, ove presenti, sia all’interno che all’esterno dei locali e, riempiti i posti a sedere o in caso di assenza di posti a sedere, rispettando rigorosamente il distanziamento interpersonale.

Dalle ore 15 alla chiusura l’attività si svolge solo a favore di avventori regolarmente seduti nei posti interni ed esterni del locale. Vanno in ogni caso rispettate le Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni anche relativamente alla distanza minima interpersonale di un metro.

La mascherina va utilizzata sia in piedi che seduti, anche durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione.

Non possono essere collocati più di quattro avventori per tavolo, anche se conviventi, con rispetto in ogni caso dell’obbligo di distanziamento di un metro».

Oltre a quanto appena visto, l'ordinanza di Zaia impone ulteriori prescrizioni in materia di locali dedicati alla ristorazione:

«I servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di persone ammesse nel locale ed evitare l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto.

La consumazione di alimenti e bevande per asporto è vietata nelle vicinanze dell’esercizio di vendita o in luoghi affollati, salvo che per gli alimenti da consumare nell’immediatezza dell’asporto.

La vendita di alimenti e bevande con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata».

L'ordinanza di Zaia mira poi a favorire l'accesso delle persone più anziane nelle strutture commerciali medie e grandi tra le ore 10 e le 12:

«È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni preferibilmente dalle ore 10 alle ore 12».

Misure per gli esercizi di commercio al dettaglio

«1 - L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14 anni.

2 - In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio su area fissa regolarmente aperti secondo le disposizioni nazionali e regionali, singoli o inseriti in parchi commerciali o complessi commerciali, valgono i seguenti limiti di compresenza di persone, fermo il rispetto in ogni caso dei protocolli e delle linee guida vigenti in materia di commercio al dettaglio in area fissa:

  • Per i locali con una superficie fino a quaranta metri quadri è consentito l’accesso ad un solo cliente per volta;
  • Per i locali con una superficie superiore a quaranta metri quadri è consentito l’accesso di un cliente ogni venti metri quadri.

3 - È fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:

  • Nel caso di mercati all'aperto, ove possibile, una perimetrazione o altra forma di delimitazione, anche mediante cartelli, tale da convogliare l’accesso e l’uscita dei consumatori, possibilmente, verso uno specifico varco che consenta un controllo sulle presenze e la prevenzione di affollamenti e assembramenti. In ogni caso si raccomanda che i gestori dei singoli banchi, ove possibile, evitino il formarsi di assembramenti;
  • Sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
  • Applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020.

4 - Tutti i punti vendita devono esporre all’ingresso un cartello indicante il numero massimo di clienti ammessi nel locale ed impedire l’ingresso di ulteriori clienti qualora questo fosse raggiunto».

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