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Cronaca Torri del Benaco / Viale Fratelli Lavanda

L'ordinanza a Torri del Benaco che fraintende le Faq sullo sport di contatto ed il calcetto

Il provvedimento del sindaco Stefano Nicotra «ordina» che dal 25 gennaio al 31 gennaio 2021 «l’attività ludico-amatoriale è invece svolta in autonomia, in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi)»

Il sindaco di Torri del Benaco Stefano Nicotra ha firmato una nuova ordinanza finalizzata al «contenimento della diffusione del coronavirus Covid-19». Nel provvedimento si parla di "seconde case", caccia, pesca ed anche dell'importante novità che consente ai ristoranti di effettuare il "servizio mensa" a pranzo stipulando degli appositi contratti con le aziende. Di seguito vedremo il dettaglio di questi punti, ma prima bisogna tornare su un altro punto specifico dell'ordinanza di cui avevamo già parlato per la precedente.

Scarica l'ordinanza Torri del Benaco 25 gennaio 2021

Questa volta nel provvedimento già pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune gardesano, là dove si parla di «partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi», viene anche esplicitato il riferimento di questa formulazione che in precedenza aveva suscitato la nostra curiosità. La fonte esplicitata nell'ordinanza del sindaco di Torri del Benaco è nientemeno che il Dipartimento dello Sport, il quale in una Faq dedicata a spiegare la differenza tra «attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale» cita la proverbiale «partitella di calcetto» tra amici/colleghi quale esempio di attività ludico-amatoriale. Il problema, tuttavia, è che tale Faq si limita, per l'appunto, soltanto a spiegare la differenza tra le due attività, quella cioè dilettantistica e quella ludico-amatoriale, non afferma affatto che sia possibile, cioè consentito dal Dpcm, disputare una partitella amatoriale di calcetto tra amici/colleghi, poiché al contrario essendo il calcetto uno "sport di contatto" (ai sensi del decreto 13 ottobre 2020) è vietato praticarlo sia in zona gialla che arancione o rossa (a Messina qualcuno si è pure preso la multa).

Decreto 13 ottobre 2020 allegato Sport Contatto calcetto

Decreto 13 ottobre 2020 allegato Sport Contatto calcetto

Ribadiamolo: la Faq presa come riferimento normativo nell'ordinanza del sindaco di Torri del Benaco, si limita semplicemente a porre una distinzione tra le due tipologie di attività, dilettantistica ed amatoriale, ma non afferma affatto che sia consentito a livello amatoriale praticare uno sport di contatto, cosa al contrario vietata esplicitamente dalla normativa in vigore. In altri termini, questa Faq ha un carattere puramente "esplicativo" e non invece "assertivo", cioè sta banalmente descrivendo che cosa è un'attività dilettantistica e che cosa è un'attività amatoriale, ma non sta asserendo che sia consentita la seconda per gli "sport di contatto", cui infatti non fa riferimento alcuno. L'esempio della partitella di calcetto tra amici/colleghi serve solo a comprendere che cosa sia un'attività ludico-amatoriale rispetto ad un'attività sportiva dilettantistica. La finalità di questa Faq non è stabilire cosa sia cosentito fare dalle norme, ma solo spiegare quale sia la differenza tra i due tipi di attività. Proprio per questo prenderla quale riferimento normativo per "ordinare" in materia di attività sportiva come si fa nell'ordinanza di Torri del Benaco, è un puro misunderstanding o, detto in salsa nostrana, un malinteso. Questo il testo della Faq sul sito del Dipartimento dello Sport:

«Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?

L’attività sportiva dilettantistica è svolta all’interno di una cornice organizzata e riconosciuta da enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD.

L’attività ludico-amatoriale è invece svolta in autonomia, in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi) o, comunque, qualificata come amatoriale».

Dipartimento per lo sport Faq 1

Dipartimento per lo sport Faq 1

Il punto 5 dell'ordinanza del sindaco di Torri del Benaco, al contrario sembrerebbe intendere che tale Faq sul sito del Dipartimento per lo Sport giustifichi ed autorrizzi lo svolgimento dell'attività ludico-amatoriale «in autonomia, in forma privata», ivi comprese le «partitelle di calcetto» tra amici e colleghi che, come visto, sono al contrario a tutti gli effetti da inserirsi tra gli "sport di contatto" ad oggi vietati. Così si legge nel testo dell'ordinanza sindacale a firma del primo cittadino Stefano Nicotra:

«Il Sindaco

[...]

ORDINA

[...]

5. Dal 25 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021 compreso, ribadendo gli indirizzi ministeriali, ed in particolare che:

- "l’attività sportiva dilettantistica è svolta all’interno di una cornice organizzata e riconosciuta da Enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD;

- l’attività ludico-amatoriale è invece svolta in autonomia, in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi) o, comunque, qualificata come amatoriale". (fonte: FAQ aggiornate al 19 gennaio 2021 - Governo Italiano - Dipartimento per lo sport)». 

Punto 5 ordinanza Torri del Benaco 25 gennaio 2021-2

Punto 5 ordinanza Torri del Benaco 25 gennaio 2021

Il problema è che gli stessi «indirizzi ministeriali» citati nell'ordinanza, ci dicono chiaramente che l'unica cosa che si possa fare per quanto concerne gli sport di contatto o di squadra a livello amatoriale, sia l'allenamento in forma individuale. Lo specifica la Faq numero 29 sempre sul sito del Dipartimento dello Sport:

«Sempre all’aperto, sarà possibile solo svolgere a livello individuale gli allenamenti e le attività sportive di base che il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020 individua come sport da contatto». 

Dipartimento per lo sport Faq 29

Dipartimento per lo sport Faq 29

La conferma di tutto ciò ci arriva anche nella Faq numero 3 contenuta sempre sul sito del Dipartimento dello Sport e che, da un lato, spiega cosa significhi «attività individuale», mentre dall'altro certifica ancora una volta che per gli sport di squadra o di contatto è ammessa la sola possibilità dell'allenamento in forma individuale:

«Per attività individuale si intende l’attività sportiva o motoria svolta senza contatto con altre persone. Possono essere svolti in forma individuale allenamenti relativi a sport di squadra o di contatto».

Dipartimento per lo sport Faq 3

Dipartimento per lo sport Faq 3

Questo significa che una "partitella di calcetto" non può essere svolta, poiché è tutto fuorché un'attività individuale, cioè è tutto fuorché «attività sportiva o motoria svolta senza contatto con altre persone». Per avere ennesima conferma di ciò, è sufficiente rivolgersi alle Faq dedicate all'attività motoria e sportiva sul sito ufficiale del governo. Sia per la zona gialla che per quella arancione e rossa, compare un'identica risposta alla fatidica domanda: «È possibile praticare sport di contatto?». Così risponde il governo in tutte e tre le aree di rischio:

«No, lo svolgimento degli sport di contatto, definiti nell’apposito decreto del Ministro dello sport sono sospesi. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.

Tuttavia, è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento».

Faq Sport contatto - Dpcm 14 gennaio 2021 zona gialla, arancione e rossa

Se ancora si avessero dubbi in merito, val dunque la pena riferirsi infine direttamente al testo del Dpcm 14 gennaio 2021 che, in fondo, era già sin dall'origine abbastanza chiaro. All'Art. 1 che dispone le norme sull'intero territorio nazionale, quindi già in zona gialla salvo poi le ulteriori restrizioni nelle altre aree, si legge al comma 10 lettera g):

«Fatto salvo quanto previsto alla lettera e), in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale». 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2021 comma 10 lettera g)

Dpcm 14 gennaio 2021 comma 10 lettera g)

Dal calcetto ai ciclisti in transito a Torri del Benaco

In realtà tutta la disinterpretazione della Faq del Dipartimento dello Sport da parte del sindaco di Torri mira ha fissare una distinzione, come si evince anche dal suo video, con riferimento particolare ai "ciclisti" che, solo se «iscritti ad una ASD» possono, proveniendo da altri Comuni, «passare tranquillamente sul territorio di Torri, Pai e Albisano», mentre dice sempre il sindaco Nicotra, per coloro che svolgono quell'attività sportiva individuale denominata "ciclismo", ma «in forma privata» e cioè non sono iscritti ad alcuna Associazione Sportiva Dilettantistica, allora «possono percorrere il nostro territorio solo coloro che sono residenti a Torri, Pai, Albisano e coloro che sono residenti nei Comuni sotto i 5 mila abitanti nel raggio dei 30 km».

Qui la confusione diventa paradossalmente chiarissima: il sindaco di Torri esclude dalla possibilità di transitare per il territorio del suo Comune nel corso dello svolgimento di un'«attività sportiva che comporti uno spostamento», i ciclisti che non sono ivi residenti e non abitano nemmeno nei cosiddetti "piccoli Comuni", pretendendo di ricavare proprio dalla suddetta Faq del Dipartimento dello Sport, la giustificazione normativa che gli permetta di affermare che ciò sia consentito solo a quei ciclisti che svolgano un'attività sportiva individuale a livello dilettantistico e non a livello amatoriale. Ma il riferimento ufficiale contenuto nelle altre Faq, quelle cioè del governo, sul punto, si limita ad affermare quanto segue:

«È possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza».

Nessuna distinzione tra ciclisti dilettanti (iscritti a una ASD) e ciclisti amatoriali, nessuna distinzione tra attività sportiva individuale, corsa o ciclismo che sia, a livello dilettante o a livello amatoriale per quanto riguarda il riferimento specifico alla possibilità di transito in altri Comuni. L'unica distinzione rigorosa esistente a livello del Dpcm è quella tra utilizzo della bicicletta per fare attività motoria ed utilizzo della bicicletta per fare attività sportiva, ma nulla di tutto questo ha qualcosa a che vedere con l'iscrizione ad una ASD. Ciò che cambia è solo il distanziamento interpersonale che si deve rispettare, un metro per l'attività motoria e due metri per l'attività sportiva, per il resto il Dpcm all'Art. 1 comma 10 lettera d) afferma semplicemente che è a tutti, dilettanti ed amatori, consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto:

«È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività»

Ai sensi del Dpcm, un ciclista amatoriale sta ugualmente anzitutto facendo attività sportiva individuale (e non in primis «attività ludico-amatoriale» che è connotazione solo in secundis, qui sta tutta la confusione!) tanto quanto un ciclista dilettante, anche se la svolge «in forma privata» non essendo iscritto ad una ASD. Proprio per questo, da Dpcm e relative Faq, anche il ciclista amatoriale se sta svolgendo attività sportiva individuale che comporti spostamento intrinseco, è parimenti legittimato a valicare i confini del proprio Comune in zona arancione e pure rossa. Ciò chiarito, è naturalmente pur sempre nei poteri del sindaco di Torri applicare con ordinanze più restrittive del Dpcm ulteriori disposizioni con riferimento ai ciclisti in transito, qualora il primo cittadino ritenga che le condizioni epidemiologiche nel suo territorio giustifichino, ai fini del contenimento del contagio, l'imposizione del divieto di transitare nel suo Comune ad un ciclista amatoriale, il quale, senza potersi fermare, rispetta i due metri di distanziamento interpersonale previsti dal Dpcm per l'attività sportiva individuale che chiunque, dilettante o semplice amatore che sia, è legittimato a praticare.

Faq bicicletta Dpcm 14 gennaio 2021

Faq bicicletta Dpcm 14 gennaio 2021

Il video del sindaco di Torri del Benaco

Gli altri punti dell'ordinanza a Torri del Benaco

Vi sono sicuramente altri punti degni di interesse nell'ordinanza sindacale valida a Torri del Benaco da oggi, lunedì 25 gennaio, fino al prossimo 31 gennaio 2021. Su tutti quello relativo ai ristoranti che, come annunciato anche dal sindaco di Verona Federico Sboarina previo accordo con la prefettura, possono stipulare contratti con le aziende e fornire il "servizio mensa".

Altro punto importante riguarda le "seconde case" che possono essere raggiunte a Torri del Benaco anche da fuori Regione per l'ordinaria manutenzione. Riportiamo ora di seguito il testo dell'ordinanza del sindaco Stefano Nicotra (con esclusione del punto 5 già ampiamente affrontato):

«2. Dal 25 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021 compreso, l’accesso alle seconde case, è consentito, anche con provenienza da altre Regioni oltre la Regione Veneto, esclusivamente dalle ore 5 alle ore 22, per le ordinarie manutenzioni e al fine di verificarne lo stato conservativo;

3. Dal 25 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021 compreso, è possibile svolgere il servizio di "mensa per lavoratori", secondo le seguenti indicazioni: - presenza di un contratto scritto tra il datore di lavoro e l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che preveda lo svolgimento del servizio di ristorazione ("mensa") che può essere svolto ESCLUSIVAMENTE in orario diurno dalle ore 11 alle ore 15, a favore dei dipendenti dell'impresa datrice di lavoro;

- sia allegato a detto contratto un elenco nominativo dei lavoratori che possono fruire del servizio;

- il pubblico esercizio comunichi lo svolgimento dell'attività, a mezzo SUAP, al proprio Comune. Nello svolgimento dell'attività di "mensa" vanno rispettate tutte le prescrizioni vigenti nel tema di somministrazione di alimenti e bevande: dal rispetto delle distanze interpersonali minime di un metro, al numero massimo di quattro persone che possono sedere al medesimo tavolo, all'utilizzo continuativo della mascherina e messa a disposizione dei prodotti sanificanti. Non è più vigente l'ordinanza regionale che prescriveva ulteriori disposizioni, non è più obbligatorio, ma riservato alla valutazione del gestore, riservare sale o turni specifici alle singole aziende;

4. Dal 25 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021 compreso, si precisa che le attività venatoriae la pesca dilettantistica o quella sportiva, sono praticabili esclusivamente nell’ambito del proprio comune, fatta salva la deroga per gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini;

6. Dal 25 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021 compreso, la biblioteca comunale è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 10, lettera r), del DPCM 14.01.2021; 

7. Dal 25 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021 compreso, il Municipio è aperto al pubblico solo SU APPUNTAMENTO, eccezion fatta per l’Ufficio servizi demografici-protocollo, che rimarrà aperto dal lunedì al sabato compresi, escluso i festivi infrasettimanali, con orario 10-13».

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