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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

In Veneto si torna a sciare: Zaia firma l'ordinanza di riapertura degli impianti

Dal 17 febbraio potranno riaprire agli amatori gli impianti sciistici in tutto il Veneto

Il governatore della Regione del Veneto Luca Zaia ha firmato in data odierna, sabato 13 febbraio, l’ordinanza che regolamenta l’apertura degli impianti e delle piste da sci. L’ordinanza dà attuazione alle linee guida nazionali, fissando nel 30 per cento il numero massimo di posti disponibili sugli impianti più altre norme comportamentali. Non va poi dimenticato che attualmente è in vigore il divieto di spostamento tra Regioni diverse su tutto il territorio nazionale e che è stato prorogato tramite apposito decreto-legge dal governo fino al prossimo 25 febbraio 2021. Pertanto, almeno fino a questa data, sarà possibile per chi abita in Veneto raggiungere solo una località sciistica all'interno della propria Regione finché questa resti zona gialla.

AGGIORNAMENTO 14 FEBBRAIO 2021: IL MINISTRO DELLA SALUTE BLOCCA LA RIAPERTURA DEGLI IMPIANTI SCIISTICI

Nel testo dell'ordinanza regionale firmata da Zaia si legge che «gli impianti di risalita di stazioni e comprensori sono aperti all’uso da parte degli sciatori amatoriali, a decorrere dal 17 febbraio 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, ad oggi fissata al 30 aprile 2021». Tutto ciò, viene poi subito dopo precisato, «a condizione che sul territorio regionale non si applichino le misure previste dagli articoli 2 e 3 del Dpcm 14 gennaio 2021 relativi alle aree cosiddette arancioni o rosse». In breve, gli impianti da sci possono stare aperti in Veneto soltanto finché la Regione è zona gialla.

Scarica l'ordinanza di Zaia sull'apertura impianti sciistici

Il provvedimento di Zaia rimanda poi alle Linee Guida già adottate dalla Conferenza delle Regioni, previa approvazione del governo. Inoltre, alla lettera A) punto 3) viene sancito il numero massimo di presenze giornaliere: «In ogni comprensorio sciistico, stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico o raggruppamento di impianti, il numero massimo di presenze giornaliere, comprensive di sciatori amatoriali e agonisti, è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva degli impianti di risalita aperti (funivie, cabinovie, skilift, seggiovie, tappeti mobili) presenti nei sopracitati comprensori sciistici, stazioni sciistiche non ricomprese in comprensori o raggruppamento di impianti».

Nel testo dell'ordinanza di Zaia viene quindi raccomandata la prevendita dello skipass e viene quindi sottolineato al punto 5) che «il limite delle presenze giornaliere ammissibili è comprensivo degli skipass giornalieri, plurigiornalieri, settimanali e stagionali, sia per amatoriali che agonisti, emessi nel comprensorio sciistico o stazione sciistica, facendo riferimento per gli stagionali ai valori storici di utilizzo giornaliero». Viene poi spiegato nel documento che «agli abbonati plurigiornalieri, settimanali e stagionali, dovrà essere garantito il posto, nel limite del contingente giornaliero, anche attraverso appositi sistemi di prenotazione, ove disponibili».

Al punto 7) dell'ordinanza di Zaia, inoltre, viene stabilito che «per le stazioni sciistiche con un numero massimo di due impianti complessivi, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato, con riguardo ad amatoriali e agonisti, nella misura del 50% della portata oraria complessiva degli impianti di risalita aperti». Il punto 11) dell'ordinanza regionale ricorda invece che «gli utenti devono rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri».

Il punto 12) prevede poi che «previo accordo tra Regioni e/o Province autonome interesante», nel caso di impianti che siano presenti su territori di Regioni o Province autonome differenti, qualora come ad oggi vi siano vigenti restrizioni sugli spostamenti, «gli utenti delle piste possono transitare dal territorio di altra Regione/Provincia autonoma attraverso le ivi locate piste di rientro, a condizione che non si fermino sul territorio attraversato, tranne che per motivi di forza maggiore». In breve, il transito è ammesso nell'esercizio dell'attività sportiva sciistica, sempre però previo eventuale accordo tra Regioni e/o Province autonome diverse. Attenzione, però, poiché al successivo punto 13) viene sancito che «le persone provenienti da aree cosiddette "arancioni" o "rosse" non legittimate a soggiornare sul territorio regionale per uno dei motivi previsti secondo le misure restrittive connesse allo scenario emergenziale, non possono utilizzare gli impianti di risalita e le piste da sci».

Al punto 14) viene quindi stabilito che anche in quota «è consentita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti su posti regolarmente collocati negli spazi disponibili da parte del singolo esercizio e in ogni caso nel rispetto dell’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e delle altre disposizioni delle Linee Guida».

«Questo provvedimento - sottolinea il presidente del Veneto Luca Zaia - arriva mentre il virus è ancora tra noi e l’emergenza richiede ancora di tenere alta la guardia. Richiamo tutti al rigoroso rispetto delle linee guida e alla sobrietà e correttezza dei comportamenti. Ne va non soltanto della salute pubblica, ma anche dello stesso comparto che tanto ha sofferto economicamente per la prolungata chiusura e che soltanto i nostri comportamenti corretti consentiranno di tenere attivo, limitando i sensibili danni che sono già evidenti».

Scarica le Linee Guida impianti sciistici

Il testo completo dell'ordinanza di Zaia

A) Misure relative all’utilizzo degli impianti di risalite di stazioni e comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali e alle attivita’ connesse.

  • «1. In attuazione della disposizione della lett. oo) dell’art. 1, comma 10, DPCM 14.1.2021, gli impianti di risalita di stazioni e comprensori sono aperti all’uso da parte degli sciatori amatoriali, a decorrere dal 17 febbraio 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, ad oggi fissata al 30 aprile 2021, a condizione che sul territorio regionale non si applichino le misure previste dagli articoli 2 e 3 del Dpcm 14 gennaio 2021 relativi alle aree c.d. arancioni o rosse.
  • 2. L’utilizzo degli impianti di risalita da parte degli sciatori amatoriali deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nel documento “Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali”, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui all’Allegato A della presente ordinanza, fatto salvo l’obbligo di rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente provvedimento.
  • 3. In ogni comprensorio sciistico, stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico o raggruppamento di impianti, il numero massimo di presenze giornaliere, comprensive di sciatori amatoriali e agonisti, è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva degli impianti di risalita aperti (funivie, cabinovie, skilift, seggiovie, tappeti mobili) presenti nei sopracitati comprensori sciistici, stazioni sciistiche non ricomprese in comprensori o raggruppamento di impianti.
  • 4. E’ sempre raccomandata, laddove possibile, la prevendita dello skipass al fine di evitare la formazione di code e decongestionare i flussi.
  • 5. Il limite delle presenze giornaliere ammissibili è comprensivo degli skipass giornalieri, plurigiornalieri, settimanali e stagionali, sia per amatoriali che agonisti, emessi nel comprensorio sciistico o stazione sciistica, facendo riferimento per gli stagionali ai valori storici di utilizzo giornaliero. A titolo esemplificativo: se la somma della portata oraria di tutti gli impianti del comprensorio sciistico o della stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico o raggruppamento di impianti è pari a 12.000, il numero delle persone ammesse giornalmente non può essere superiore al 30% di tale cifra (3.600 unità); se il numero degli skipass plurigiornalieri e settimanali già venduti per il periodo di riferimento è pari a 300 e a fronte di 100 skipass stagionali venduti nel comprensorio sciistico o stazione sciistica si stima un utilizzo di 50, il numero di skipass giornalieri vendibili non potrà essere superiore a 3.250.
  • 6. Agli abbonati plurigiornalieri, settimanali e stagionali, dovrà essere garantito il posto, nel limite del contingente giornaliero, anche attraverso appositi sistemi di prenotazione, ove disponibili.
  • 7. Per le stazioni sciistiche con un numero massimo di due impianti complessivi, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato, con riguardo ad amatoriali e agonisti, nella misura del 50% della portata oraria complessiva degli impianti di risalita aperti.
  • 8. Nel caso di aperture in orario notturno, il calcolo delle persone ammesse dovrà essere riferito alla sola portata oraria dell’impianto o degli impianti aperti in tale fascia oraria.
  • 9. Al fine di assicurare un adeguato monitoraggio delle misure adottate, i gestori di ogni comprensorio sciistico, stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico o raggruppamento di impianti dovranno comunicare alle Aziende Sanitarie Locali di riferimento, entro la data di apertura degli impianti, gli impianti aperti, la portata oraria dei singoli impianti e complessiva del comprensorio sciistico o della stazione sciistica o del raggruppamento di impianti, le presenze giornaliere ammissibili, determinate in applicazione del criterio di cui sopra.
  • 10. Nel caso di stazioni e comprensori sciistici di maggiori dimensioni, estesi tra il territorio della Regione Veneto e quello di altra Regione o Provincia autonoma, in cui sia presente un sistema unico di prenotazione e gestione dei titoli di ingresso, si prevede che, in stretto coordinamento con le predette Regioni o Province autonome, la determinazione del numero massimo di presenze giornaliere avviene a livello complessivo del comprensorio sciistico; in tali casi i gestori degli impianti interessati dovranno monitorare congiuntamente, attraverso il sistema unico di prenotazione e gestione, il rispetto del numero di utenti che possono giornalmente accedere alle stazioni e comprensori sciistici ed ai relativi impianti di risalita.
  • 11. Gli utenti devono rispettare il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri.
  • 12. Nel caso in cui sussistano o sopravvengano, ai sensi della normativa vigente, divieti di spostamento tra Regioni e Province autonome, per i comprensori sciistici, le stazioni sciistiche non ricomprese in un comprensorio sciistico e i raggruppamenti di impianti che si estendono tra i territori della Regione Veneto e quello di altra Regione o Provincia autonoma, previo accordo tra le medesime Regioni e Province autonome interessate, si dispone che per coloro che si trovano legittimamente (secondo le misure restrittive connesse allo scenario emergenziale) sul territorio della Regione del Veneto è possibile utilizzare gli impianti di risalita la cui stazione a valle si trovi sul medesimo territorio, anche qualora la stazione a monte o parte delle aree sciabili si trovino sul territorio di altra Regione o Provincia autonoma; in quest’ultimo caso gli utenti delle piste possono transitare dal territorio di altra Regione/Provincia autonoma attraverso le ivi locate piste di rientro, a condizione che non si fermino sul territorio attraversato, tranne che per motivi di forza maggiore (a titolo esemplificativo non è possibile fermarsi presso rifugi o pubblici esercizi posti in quota in altra Regione/Provincia autonoma); tali disposizioni si applicano, in via di reciprocità, sul territorio regionale anche ai soggetti che, alle medesime condizioni, si trovano a transitare sullo stesso.
  • 13. Le persone provenienti da aree c.d. “arancioni” o “rosse” non legittimate a soggiornare sul territorio regionale per uno dei motivi previsti secondo le misure restrittive connesse allo scenario emergenziale, non possono utilizzare gli impianti di risalita e le piste da sci.
  • 14. Per le attività di ristorazione e per i pubblici esercizi in quota, quali misure aggiuntive a quelle già previste dall’allegato A della presente ordinanza, è consentita l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti su posti regolarmente collocati negli spazi disponibili da parte del singolo esercizio e in ogni caso nel rispetto dell’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e delle altre disposizioni delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni.
  • 15. Gli esercenti di attività di ristorazione e pubblici esercizi in quota devono assicurare, stabilendo un numero massimo di presenze consentite nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale, l’accesso contingentato delle persone non solo all’interno del locale, ma anche negli ambienti esterni di pertinenza dell’attività o alle stesse attività dati in concessione per la somministrazione di alimenti e bevande, in maniera tale da evitare qualsiasi forma di assembramento; anche in tali ambienti esterni, vi è altresì l’obbligo di gestire il servizio bar e ristorazione solo con posti a sedere, con divieto di servizio al banco. La mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande.
  • 16. I servizi di ristorazione devono esporre all’ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale. È vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell’esercizio di somministrazione.
  • 17. Fatta salva la competenza delle autorità di pubblica sicurezza e delle altre amministrazioni interessate (Protezione civile, Corpo dei Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Soccorso Alpino), le Amministrazioni comunali, sul cui territorio si trovano le attività di ristorazione e pubblici esercizi in quota, devono collaborare e raccordarsi con le medesime, al fine di assicurare una vigilanza con frequenza ravvicinata, per quanto possibile, per garantire il rispetto delle norme volte ad evitare qualsiasi forma di assembramento ed assicurando altresì l’adozione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, compresa la chiusura immediata dell’attività.
  • 18. E’ sempre consentito l’utilizzo dei servizi igienici presso le attività e i pubblici esercizi in quota, nel rispetto del distanziamento sociale e con obbligo di accesso agli ambienti sempre muniti di mascherina.
  • 19. Sono sempre consentiti i servizi di riparazione/manutenzione delle attrezzature sciistiche personali, nel rispetto del distanziamento sociale e con obbligo di accesso agli ambienti sempre muniti di mascherina».

B) Disposizioni finali

  • «La presente ordinanza ha effetto dal 17 febbraio 2021 alla scadenza dell’emergenza da covid-19, salva proroga o modifica anticipata disposta con apposita ordinanza conseguente al mutamento delle condizioni di contagio».

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