rotate-mobile
Lunedì, 29 Aprile 2024
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

L'ordinanza di Zaia che fa chiarezza sui commensali nei ristoranti, parla di discoteche e anticipa le aperture in zona bianca

Il nuovo provvedimento del governatore certifica e riassume le novità per l'ingresso in zona bianca del Veneto da lunedì 7 giugno

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha firmato quest'oggi, sabato 5 giugno, una nuova ordinanza con la quale certifica il cambio di colore della nostra Regione che diverrà zona bianca dal 7 giugno, ma altresì «riassume le disposizioni da attuare da lunedì», quando per l'appunto entrerà in vigore la zona bianca in Veneto.

Ora è ufficiale, il Veneto è in zona bianca: cala ancora l'incidenza e da lunedì stop coprifuoco

Riportiamo brevemente di seguito i pricipali elementi di novità contenuti nell'ordinanza, le cui disposzioni avranno «effetto dal 7 giugno 2021 fino a diversa ordinanza regionale o a modifica della normativa immediatamente vincolante» (salvo per ciò che riguarda il punto 2 alla lettera A di cui si dirà in seguito):

  • Così come previsto dalla normativa nazionale, entrando in zona bianca in Veneto si potranno anticipare alcune riaperture e la ripresa delle attività già calendarizzate in area gialla. Tra queste, l'ordinanza di Zaia conferma che da lunedì 7 giugno in Veneto potranno riaprire ad esempio i parchi di divertimento, le piscine al coperto, così come le feste dopo cerimonie religiose (leggi i matrimoni), o ancora le fiere e sagre locali, oppure le grandi manifestazioni fieristiche, i congressi, così come potranno riaprire le sale giochi, bingo, i centri culturali, il tutto volendo già da lunedì.
  • L'ordinanza di Zaia, inoltre, certifica che all'esterno dei locali della ristorazione nei tavoli all'aperto in zona bianca non vi sarà alcun limite massimo al numero di persone che potranno consumare insieme. Al contrario, negli spazi al chiuso dei locali, invece, il numero massimo sarà di 6 persone, ma l'ordinanza di Zaia fissa tale limite legandolo ad una scadenza temporale (punto 2 lettera A dell'ordinanza di Zaia che riprende l'ordinanza del ministro della Salute del 4 giugno), vale a dire quella del 21 giugno 2021. Il che lascia intendere che dal 22 giugno anche il limite delle 6 persone al massimo allo stesso tavolo nei locali della ristorazione verrà meno nel Veneto zona bianca.
  • Un terzo punto di rilievo dell'ordinanza di Zaia è la menzione esplicita rivolta alle discoteche e alle sale da ballo: «In relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all’articolo 5 del decreto legge 52/2021, fermo restando che le attività di ristorazione e bar sono equiparate a quelle già autorizzate dalla normativa vigente». In sostanza, l'articolo 5 del decreto-legge 18 aprile 2021, n. 52 è quello che si riferisce all'ingresso del pubblico per assistere «agli eventi e alle competizioni sportive», dove si legge che l'ingresso è ammesso «esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale». Oltre a ciò, l'Art. 5 fissa dei limiti di capienza massima, vale a dire «la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso». Tutto questo, parrebbe di capire, dovrebbe valere anche per le discoteche. Va però evidenziato come ad oggi nel documento delle Linee Guida approvate per la ripresa delle attività economiche e sociali non vi sia alcuna sezione apposita dedicata al settore delle "discoteche" che fissi un protocollo ad hoc, cosa che invece l'anno scorso nella fase di riapertura era avvenuto.

Il testo integrale dell'ordinanza di Zaia

Di segutio il testo completo dell'ordinanza del governatore del Veneto Luca Zaia firmata oggi, sabato 5 giugno 2021:

«A) SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE E SOCIALI

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, ferma restando l’applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali, predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui all’articolo 12 del decreto legge 65/2021, unite alla presente ordinanza a far comunque parte integrante della stessa come Allegato A, dal 7 giugno 2021 su tutto il territorio regionale è prevista l’anticipazione delle date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto legge 52/2021 e dal decreto legge 65/2021, per le seguenti attività:

  • a. parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);
  • b. piscine e centri natatori in impianti coperti;
  • c. centri benessere e termali;
  • d. feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso;
  • e. attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso;
  • f. fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;
  • g. eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto legge 52/2021, che si svolgono al chiuso;
  • h. sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
  • i. centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • j. corsi di formazione.

2. Fino al 21 giugno 2021, in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

3. In relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all’articolo 5 del decreto legge 52/2021, fermo restando che le attività di ristorazione e bar sono equiparate a quelle già autorizzate dalla normativa vigente.

4. Al fine del contenimento dei focolai e del mantenimento delle condizioni di basso rischio sono rafforzate le misure di sanità pubblica previste, incluse quelle di contact tracing.

B) IMPIANTI DI RISALITA NELLE STAZIONI E NEI COMPRENSORI SCIISTICI E A USO TURISTICO

1. Utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici.​

L’utilizzo degli impianti di risalita nei comprensori sciistici e comunque a fini turistici, in zona bianca o gialla, si svolgono nel rispetto dell’apposito paragrafo delle Linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 maggio 2021, di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, approvate dal Ministro della salute con ordinanza del 29 maggio 2021, nonché delle disposizioni di cui ai punti successivi.

2. Definizione del numero massimo di presenze giornaliere nei comprensori sciistici e nelle stazioni sciistiche non ricomprese in un comprensorio sciistico Il presente articolo si applica ai comprensori sciistici e alle stazioni sciistiche in cui si può praticare lo sci alpino.

In ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico, il numero massimo di presenze giornaliere, anche per la pratica dello sci estivo, è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune (cabinovie, funivie, seggiovie, sciovie o skilift) aperti nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio.

Il calcolo delle presenze giornaliere è definito dalla somma degli skipass giornalieri, di quelli plurigiornalieri e settimanali relativi al periodo di riferimento nonché di quelli stagionali. A titolo esemplificativo: se la somma della portata oraria di tutti gli impianti del comprensorio sciistico o della stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio fosse pari a 12.000, il numero delle persone ammesse giornalmente nel comprensorio sciistico/stazione sciistica non può essere superiore al 30% di tale cifra, ossia 3.600 unità; se il numero degli skipass plurigiornalieri e settimanali già venduti per il periodo di riferimento è pari a 300 e il numero degli skipass stagionali venduti è pari a 100, il numero degli skipass giornalieri vendibili non potrà essere superiore a 3.200.

Nel caso di aperture in notturna, il calcolo delle persone ammesse dovrà essere riferito alla sola portata oraria dell’impianto o degli impianti aperti in notturna. Per le stazioni sciistiche con numero massimo di due impianti complessivi aperti, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 50% della portata oraria complessiva. Agli abbonati plurigiornalieri, settimanali e stagionali dovrà essere garantito il posto, nel limite del contingente giornaliero, anche attraverso appositi sistemi di prenotazione.

Nel caso di possibili differenze nei regimi di apertura/chiusura conseguenti al mutamento delle condizioni di rischio tra i territori del Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, ovvero di presenza del divieto di spostamento in entrata e in uscita tra i medesimi territori verranno adottate di concerto tra la Regione Veneto e le rispettive Province Autonome, misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze.

Al fine di assicurare un adeguato monitoraggio delle misure adottate, i gestori di ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico dovranno comunicare alle Aziende sanitarie competenti per territorio gli impianti aperti, la portata oraria dei singoli impianti e complessiva del comprensorio sciistico o della stazione sciistica, le presenze giornaliere ammissibili nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica, determinate in 4 in applicazione del criterio di cui al presente articolo.

3. Definizione del numero massimo di presenze giornaliere negli impianti di risalita all’interno di stazioni, aree e comprensori per il turismo estivo

Per l’utilizzo degli impianti di risalita all’interno di stazioni, aree e comprensori per il turismo estivo, che non comporta, di solito, un utilizzo plurimo da parte dello stesso utente del medesimo impianto, il limite giornaliero dei primi ingressi nel comprensorio montano è stabilito da: a) portata oraria teorica della funivia bifune di arroccamento o delle seggiovie ad attacco fisso moltiplicata per tre, considerato che per queste tipologie di impianti il limite teorico orario è particolarmente ridotto; b) per le altre tipologie di impianti di arroccamento, portata oraria teorica moltiplicata per due, considerato la maggiore capacità oraria di questa tipologia di impianti».

In Evidenza

Potrebbe interessarti

L'ordinanza di Zaia che fa chiarezza sui commensali nei ristoranti, parla di discoteche e anticipa le aperture in zona bianca

VeronaSera è in caricamento