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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Cosa contiene il primo Dpcm a firma Draghi: tutti i divieti e le norme dal 6 marzo a Pasqua

Dall'asporto dopo le 18 per le enoteche ai musei aperti nei weekend, la ripresa per cinema e teatri, ma anche le mancate novità per bar, palestre, i divieti sulla mobilità e le seconde case

Si è svolta nella serata di martedì 2 marzo la conferenza stampa di presentazione del primo Dpcm firmato dal nuovo presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi. Il decreto in oggetto entrerà in vigore da sabato 6 marzo e lo resteà fino a martedì 6 aprile 2021, coprendo quindi con divieti e restrizioni anche il periodo di Pasqua e pasquetta che cadono domenica 5 e lunedì 6 aprile. La prima notizia è che in conferenza stampa Mario Draghi non c'era. Si sta parlando di un decreto che, come i precedenti, limita libertà costituzionali, varrebbe la pena metterci la faccia davanti al Paese. L'ex premier Conte eccedeva nel protagonismo? Il rischio oggi è di peccare in senso opposto. L'altra notizia è che durante la conferenza stampa, in realtà, il Dpcm non è stato presentato. La ministra Mariastella Gelmini, in quota Forza Italia, ed il ministro Roberto Speranza, in quota Leu, hanno descritto vagamente una cornice normativa senza entrare nel dettaglio delle misure stabilite, per poi passare parola ai tecnici della salute, dott. Brusaferro e dott. Locatelli, cui è stato affidato il compito di spiegare e quasi  "scusare" il perché delle misure restrittive, cioè il fatto che la pandemia in Italia sia tutt'altro che sotto controllo.

Ministra Mariastella Gelmini

Ministra Mariastella Gelmini

Scarica il Dpcm 2 marzo 2021

La ministra Mariastella Gelmini ha detto che questo «non è un Dpcm last minute», eppure poco ci manca guardando al calendario. Ha poi detto che sono state accolte le richieste di imprenditori ed enti locali, ma leggendo il testo del Dpcm viene da chiedersi quali. È vero, le ordinanze per il cambio colore delle Regioni entreranno in vigore «dal primo giorno non festivo dopo la loro pubblicazione», cioè generalmente il lunedì e non più la domenica, così come dal 27 marzo ci potrà essere la riapertura di teatri, cinema e dei musei anche nel weekend, o ancora il divieto di asporto dopo le 18 è stato rimosso per le "enoteche", ma resta ugualmente come prima per i bar senza cucina (codice ateco 56.3) anche in zona gialla. Che ne è delle palestre o delle piscine? Che ne è dell'apertura serale dei locali della ristorazione in zona gialla? E dell'apertura a pranzo in zona arancione? Che ne è degli impianti da sci? Addirittura in zona rossa dovranno chiudere i parrucchieri, oltre al fatto che nel Dpcm a firma Draghi si attua una rigorosa stretta sul mondo della scuola. 

Ministro Roberto Speranza

Ministro Roberto Speranza

L'Italia divisa da quattro colori e le rispettive misure

Analizziamo ora le principali disposizioni contenute nel nuovo Dpcm. Anzitutto partiamo dalla suddivisione in fasce di rischio: ci sono la zona bianca, la zona gialla, la zona arancione e la zona rossa. Il Dpcm non parla di zona "arancione scuro" che è un cromatismo giornalistico non previsto dalla normativa nazionale. I governatori di Regione possono emanare una loro ordinanza che disponga le misure della zona arancione più altre restrizioni di volta in volta però variabili (così è nata l'espressione "zona arancione scuro"), ma non c'è un "canone" delle norme previste per la presunta "zona arancione scuro" che quindi non esiste di per sé (ad esempio, una prima ordinanza di Regione Lombardia prevedeva fino al 2 marzo la chiusura degli asili oltre che delle scuole medie e superiori, ma nel rinnovarla fino al 10 marzo il presidente Attilio Fontana ha riaperto gli asili e confermato la Dad solo per medie e superiori).

Italia divisa dai colori - 3 marzo 2021

Italia divisa dai colori - 3 marzo 2021

Misure valide sull'intero territorio nazionale

Il Capo I del Dpcm dispone delle norme che si applicano ovunque in Italia, cioè sull'«intero territorio nazionale», e tra queste val la pena ricordare:

  • L'obbligo di avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie «e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto». Viene poi specificato che «non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi». Chi ha meno di sei anni, oppure chi ha patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, oppure chi sta svolgendo attività sportiva può non indossare la mascherina.
  • Altra disposizione valida «sull'intero territorio nazionale» è quella che prevede «fino al 27 marzo 2021» sia «vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». Viene però evidenziato, cosa assai importante in riferimento alle cosiddette "seconde case", che sempre sull'«intero territorio nazionale» si applica la seguente disposizione: «È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione».

La zona bianca

Il Capo II del nuovo Dpcm si occupa di illustrare le «misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona bianca». Quello che viene qui stabilito è testualmente che per le Regioni individuate zona bianca «cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate». Quali sono queste «misure di cui al Capo III»? Molto semplicemente si tratta delle misure restrittive previste per la zona gialla.

Quindi in zona bianca, ad esempio e a differenza di quanto è stato scritto su molti giornali, di per sé il cosiddetto "coprifuoco" dalle 22 alle 5 non è proprio previsto. Questo perché la prima volta che si incontra nel nuovo Dpcm a firma Draghi la norma sul "coprifuoco", è appunto al Capo III Art. 9 comma 1 dove si definiscono le misure valide a partire dalla zona gialla e nelle succesive aree di rischio, salvo ulteriori restrizioni su temi specifici, cioè appunto l'arancione e la rossa. In Sardegna, prima Regione d'Italia ad entrare in zona bianca, è stato il governatore Solinas con propria ordinanza a fissare il "coprifuoco" tra le ore 23.30 e le 5, ma avrebbe anche potuto non farlo. 

In zona bianca sono comunque richiamate alcune restrizioni sulle attività che si possono svolgere. All'Art. 7 comma 1, infatti, troviamo scritto: «Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive».

La zona gialla

Come anticipato, il Capo III del nuovo Dpcm si occupa delle «misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla». Di seguito affrontiamo dunque le disposizioni principali.

Spostamenti

Vale la limitazione dell'ambito regionale, quindi il divieto di fuoriuscire dalla propria Regione, salvo motivi di lavoro, necessità o salute, fino al prossimo 27 marzo 2021. Dal giorno dopo, se non ci saranno provvedimenti, ci si potrà spostare tra due Regioni in zona gialla o da una gialla verso una bianca e viceversa. Sono poi valide le specifiche disposizioni "orarie" per gli spostamenti e le regole per una determinata categoria di spostamenti, cioè lo spostamento verso abitazioni private altrui (cosiddetta "visita a casa"), illustrate di seguito.

Coprifuoco

Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

La visita a casa di amici o parenti

La disposizione suona così: «Fino al 27 marzo 2021, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi».

In breve, se abitate in zona gialla, fino al 27 marzo potete fare visita a casa di qualcuno solo una volta al giorno e solo se la casa che volete raggiungere è dentro la vostra Regione di appartenenza. Oltre a ciò quando vi spostate, sia all'andata che al ritorno, dovete farlo entro i limiti orari imposti dal "coprifuoco", dovete spostarvi in al massimo due persone, ma eventualmente non si computano nelle due persone i figli con meno di 14 anni o i soggetti con disabilità o che non siano autosufficienti e con i quali convivete.

È stato scritto da più parti che sarebbe stata rimossa dal Dpcm tale formula: «Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza». Nulla di più falso, poiché infatti la trovate testualmente al Capo III (zona gialla e seguenti) Art. 11 comma 4.

Attività commerciali

Le attività commerciali al dettaglio possono tutte restare aperte, ma «si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni». Viene poi disposto che «nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie»

Bar e ristorazione

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle ore 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3, cioè i bar senza cucina, l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18. Tale limitazione non coinvolge più le enoteche e tutti i locali di "commercio al dettaglio di bevande", essendo stato rimosso dal Dpcm il riferimento al codice Ateco 47.25.

Luoghi di culto e funzioni religiose

L'accesso ai luoghi di culto è ammesso, ma deve avvenire «con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone». Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, ma sempre «nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo e dalle rispettive confessioni».

Convegni e congressi

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

I musei ed i luoghi della cultura

Resta fino al 27 marzo 2021 la possibilità di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì, mentre «a far data dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo». 

Teatri e cinema

L'Art. 15 comma 1 anzitutto dispone: «Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto».

Poi però viene aggiunto: «A decorrere dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi». 

Vi è però un'ulteriore rigida disposizione che riguarda la capienza: «La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala». Questo significa che in Arena a Verona, dal 27 marzo, al massimo potrebbero starci 400 spettatori, a fronte di una capienza nominale di 13 mila persone circa. Se vi sembra un déjà vu, non vi state sbagliando.

Feste, fiere, sagre, centri culturali e discoteche

Resta tutto vietato. Così si legge all'Art. 16: «Sono sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso». E ancora: «Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose». Infine: «Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi».

Attività motoria e sportiva. Palestre e piscine chiuse

All'Art. 17 ritroviamo disposizioni già note: per l'attività motoria si può fare a un metro dagli altri, per quella sportiva bisogna stare a due metri di distanza. Viene poi stabilito al comma 2 che «sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali». Resta però anche la ben nota aggiunta: «Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento». Infine, «sono altresì consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche».

All'Art. 19 si legge che «sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici». Possono essere utilizzati «solo da parte di atleti professionisti e non professionisti».

Scuola

All'Art. 21 troviamo le disposizioni per le scuole superiori che devono garantire «almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca» l'attività didattica in presenza. La restante parte della popolazione studentesca delle scuole superiori «si avvale della didattica a distanza». 

L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione «continua a svolgersi integralmente in presenza».

Cosiddette "seconde case"

Ora, su quasi tutti i giornali troverete scritto che è possibile spostarsi verso una "seconda casa" solo se è in zona gialla oppure arancione, ma non se si parte da una zona "arancione scuro" o rossa e se la "seconda casa" si trova in zona "arancione scuro" o rossa. A nostro avviso, tutto questo  è un nonsense. In primo luogo il nostro invito è quello di scaricare il Dpcm in formato Word e con lo trumento "trova" cercare l'espressione «seconde case», o «seconda casa». Non troverete mai queste parole, e potete ripetere l'esperimento per tutti i Dpcm precedenti o i decreti-legge emanati per l'emergenza Covid.

In secondo luogo, la "zona arancione scuro" non esiste come già detto, e per di più anche per la stessa zona arancione, oltre alle limitazioni sulla mobililtà tra Comuni, vale già la seguente norma (Capo IV Art. 35): «È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute».

Dunque, se la cosiddetta "seconda casa" è possibile raggiungerla, è solo perché può trovare applicazione la deroga ai divieti di spostamento che abbiamo citato all'inizio, quella cioè che stabilisce quanto segue: «È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione». Questa formula si ripete anche per la zona arancione ed anche per la zona rossa e, dunque, risulta ammesso "il rientro" tanto in zona gialla, quanto in arancione che rossa. Ma perché possa trovare applicazione tale deroga al divieto di spostamento, la vostra "seconda casa" deve appunto essere non una "seconda casa vacanze" utilizzata occasionalmente, bensì o il luogo del vostro "domicilio" (cioè «il luogo dove una persona ha la sede principale dei suoi affari e interessi»), oppure deve essere la vostra "abitazione" che, così come l'ha definita il governo nelle Faq, deve intendersi ai fini dell'applicazione delle norme anti-Covid come «il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze)».

In zona gialla, se la vostra seconda casa è all'interno della Regione, potete sempre raggiungerla nel rispetto del "coprifuoco", sia che si tratti di "seconda casa vacanze" o di "seconda casa domicilio" o di "seconda casa abitazione". Ma se la vostra seconda casa si trova in un'altra Regione arancione o rossa, la possibilità di raggiungerla è limitata al "rientro" presso il domicilio o abitazione. Stessa cosa fino al 27 marzo 2021 anche se, sempre partendo da una Regione zona gialla, la "seconda casa" è in un'altra Regione che pure sia definita gialla, essendoci infatti fino a tale data il divieto generale di spostamento tra Regioni.

La zona arancione

Il Capo IV del Dpcm si occupa delle «misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona arancione». Trovano qui applicazione tutte le misure previste per la zona gialla, ma in alcuni ambiti vi sono delle ulteriori restrizioni. Vediamo ora quali nello specifico.

Spostamenti

Art. 35 comma 1: «È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».

Oltre a ciò, in zona arancione vale anche la seguente limitazione alla mobilità tra Comuni diversi pur se interni ad una stessa Regione: «È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune».

Resta però la cosiddetta deroga dei "30 km" prevista per chi viva in un "piccolo Comune", cioè con meno di 5 mila abitanti: «Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».

Visita a casa solo nel proprio Comune

Art. 35 comma 3: «Fino al 27 marzo 2021, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi».

Musei, luoghi della cultura e spettacoli

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

Bar e attività di ristorazione

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3, cioè i bar senza cucina, l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.

La zona rossa

Il Capo V del Dpcm prevede tutte le «misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa». Anche qui si applicano le norme già viste per la zona gialla, salvo le ulteriori restrizioni per alcuni ambiti specifici. Vediamo quali.

Spostamenti

La mobilità è qui già limitata all'interno del proprio stesso Comune, il che significa che per uscire di casa devo avere un motivo valido, cioè esigenze lavorative, situazioni di necessità come dover acquistare qualcosa nei negozi che possono restare aperti, oppure motivi di salute. Si legge all'Art. 40: «È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».

Attività motoria e sportiva

Tutte le attività previste dall’articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

Musei, luoghi della cultura e spettacoli

Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

Scuola: chiusi asili e Dad per tutti

All'Art 43 si legge: «Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza».

Attività commerciali

È tutto chiuso salvo le attività ritenute essenziali ed individuate nell'allegato 23 del Dpcm. Così si legge all'Art. 45: «Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi».

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Allegato 23 Dpcm 2 marzo 2021

Bar ed attività di ristorazione

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice Ateco 56.3, cioè i bar senza cucina, l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.

Chiudono i parrucchieri

All'Art. 47 che riguarda le attività inerenti i servizi alla persona troviamo scritto: «Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24». Dall'allegato 24 al Dpcm del 2 marzo 2021 sono stati eliminati i parrucchieri che dunque in zona rossa dovranno chiudere.

Allegato 24 Dpcm 2 marzo 2021

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