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Tavolate, cenoni di Capodanno e pranzi di Natale: evapora la regola dei 4 non conviventi al tavolo. La circolare ai prefetti

Il chiarimento sulla regola dei 4 non conviventi al massimo seduti allo stesso tavolo in un ristorante (che tuttora genera molta confusione) è giunto nella circolare ai prefetti dedicata al decreto-legge "super green pass"

Se da lunedì 6 dicembre 2021 in una Regione zona bianca, oppure zona gialla, o zona arancione, 10 persone tra loro non conviventi volessero cenare o pranzare sedute insieme allo stesso tavolo al chiuso, potrebbero farlo, a patto di avere il green pass rafforzato. Non ci credete? Fate male, perché è tutto vero e discende dalla coerente lettura del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 che, tra le varie cose, ha introdotto il cosiddetto super green pass. La conseguenza più generale (ed in realtà tanto clamorosa quanto ancora poco recepita) dell'introduzione del super green pass è che l'intero apparato di norme che riguardava sia la zona gialla sia la zona arancione, anche con riferimento ad ambiti come gli spettacoli o gli eventi sportivi, molto semplicemente si sospende, o meglio evapora temporaneamente per poi precipitarsi di nuovo come una pioggerella che colpisce però solo i soggetti non vaccinati. L'attuale quadro normativo del super green pass è una sorta di nuvola di Fantozzi. 

In Gazzetta il decreto Covid: quando serve il green pass, quando il super green pass, oppure nessuno dei due

Tutto ciò fa sì che a trovare applicazione anche in area gialla e arancione dallo scorso 29 novembre sia per i possessori di super green pass anzitutto il comparto delle regole delle zona bianca. È questo il senso dell'applicazione delle misure differenziate tra vaccinati/guariti e persone non vaccinate, con riguardo specifico ad alcuni settori (spostamenti, ristorazione al chiuso, eventi sportivi, spettacoli, cerimonie, feste e discoteche).

Insomma, la cronologia logica introdotta dal decreto-legge da tenere a mente è: 1) in zona gialla ed arancione dove le attività o i servizi subirebbero delle restrizioni non le subiscono, 2) ma nei limiti in cui dovrebbero subire restrizioni in zona gialla e arancione allora divengono acccessibili e fruibili solo da chi detiene il super green pass e 3) divengono accessibili e fruibili comunque nel rispetto della disciplina della zona bianca.

La confusione ci deriva dal fatto che anche le regole stesse della zona bianca sono state un po' modificate (ad esempio prima non serviva il green pass base per andare in un albergo, dal 6 dicembre invece sì), ma in ogni caso quella appena esposta è la premessa essenziale da cui partire, anche nell'ambito della ristorazione, per comprendere come stanno oggi davvero le cose sotto il profilo normativo circa la regola dei 4 commensali al massimo seduti allo stesso tavolo se tra loro non conviventi. La spiegazione è semplice, ma non brevissima, però ne va dei vostri Cenoni e pranzi di Natale!

Da dove deriva le regola dei 4 non conviventi al tavolo

In questi giorni sulla regola dei 4 commensali un autorevole giornale nazionale è giunto a scrivere nella stessa frase che in zona gialla «dal 6 dicembre nei ristoranti al chiuso si può stare al massimo in quattro persone», ma «chi ha il green pass rafforzato potrà stare al ristorante al chiuso senza limiti di persone al tavolo». Questa affermazione è un banale nonsense, poiché in realtà dal 6 dicembre in zona gialla, molto semplicemente, al chiuso potranno consumare solo e soltanto i possessori di super green pass, punto. Dunque, l'alternativa non si pone a prescindere. Chi non ha il super green pass non può proprio accedere in un ristorante per consumare al chiuso. Quindi chi vi accede potrà fare i Cenoni e le tavolate che meglio crede.

Cominciamo dall'inizio: da dove deriva la regola dei 4 comnensali al massimo allo stesso tavolo se tra loro non conviventi? Discende dall'Art. 27 comma 1 del Dpcm 2 marzo 2021 e recita esattamente come segue: «Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi». Bene, tale norma appartiene al "Capo III" del Dpcm, cioè il "Capo" che contiene tutte le disposizioni della zona gialla. Questo è il motivo per cui in zona bianca, invece, la regola dei 4 commensali al massimo seduti allo stesso tavolo in un ristorante se tra loro non conviventi, non ha mai trovato applicazione. La zona bianca, infatti, si definisce esattamente come quell'area dove «cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività». Tutto chiaro? La norma dei 4 al tavolo nasce con la zona gialla, mentre in zona bianca non vale e non è mai valsa per definizione. 

Cosa dice il decreto-legge sul super green pass

Ora è necessario fare un passaggio ulteriore. Andiamoci a prendere il decreto-legge 172 del 26 novembre 2021 e, in particolare, l'Art. 5 comma 1 lettera b) che risulta per noi essenziale analizzare ai fini del nostro discorso. Questo è il punto preciso in cui il decreto-legge, in breve, introduce la novità del super green pass, scandendo una differente applicazione delle misure tra persone vaccinate/guarite da Covid e quelle invece non vaccinate. Il tutto avviene introducendo il comma 2-bis ad un precedente decreto-legge, ovvero il numero 52 del 22 aprile 2021 (per l'esattezza al suo Art. 9-bis). Quello che a noi qui interessa è però il contenuto di questo comma 2-bis, in particolare il suo periodo conclusivo che risulta tanto interessante quanto sin qui poco apprezzato. Tale comma 2-bis ci dice testualmente che «nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19» per avvenuta vaccinazione o guarigione «e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo [cioè i soggetti minori di anni 12 e gli esentati dalla campagna vaccinale], nel rispetto della disciplina della zona bianca».

La frase essenziale da cui tutto il ragionamento discende è quest'ultima: nel rispetto della disciplina della zona bianca. Procediamo: i servizi e le attività che in zona gialla o arancione risulterebbero sospesi, grazie al nuovo decreto-legge, invece che subìre restrizioni potranno essere fruiti solo da chi detiene il super green pass. Ma quali saranno le modalità di fruizione, cioè le regole di tale fruizione per chi potrà fruirne? Risposta: nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ecco perché in un ristorante al chiuso la regola dei 4 non varrà più, perché le norme da seguire nello svolgimento di un'attività altrimenti sospesa e quindi riservata a chi detiene il super green pass sono quelle della zona bianca, dove come visto poc'anzi la questione dei 4 al tavolo non ha mai trovato applicazione.

Ecco però spiegato anche perché, pure dal 6 dicembre in poi in zona bianca e gialla, chi decida di andare al ristorante e non è vaccinato potrà continuare a farlo se accetterà di consumare all'aperto. Anche la pregressa normativa della zona gialla, infatti, non ha mai limitato la consumazione al tavolo all'aperto che, infatti, ha sempre potuto essere svolta senza richiedere l'esibizione del vecchio green pass base. La ristorazione all'aperto, non incontrando restrizioni in tal senso in zona gialla, non risulterà riservata dunque ai soli vaccinati/guariti, ma potrà continuare a svolgersi anche nei confronti di persone non vaccinate verso le quali non vi potrà dunque essere alcuna richiesta di esibizione di green pass, né quello base né quello rafforzato. In area gialla era però vigente la regola dei 4 pure all'aperto, dunque in questo caso con il nuovo decreto-legge se tale regola sparisce per i possessori di super green pass, diversamente per soggetti non vaccinati continuerà a valere. Dunque, chi volesse fare una tavolata di Natale da dieci persone in un ristorante, anche fosse all'aperto, dovrebbe esibire il super green pass di ciascuno per veder disapplicarsi la disposizione dell'Art. 27 del Dpcm 2 marzo 2021 e, conseguentemente, applicarsi la sola disciplina della zona bianca.

La circolare ai prefetti

Il capo di Gabinetto del Viminale, Dott. Bruno Frattasi, ha diramato nelle scorse ore la consueta circolare ai prefetti che riguarda appunto il decreto-legge 172 del 26 novembre. Indicazioni utili circa quanto sin qui visto ci vengono dal seguente passaggio della circolare: 

«L'art. 5 del DL 172, infatti, novellando l'art. 9-bis del decreto-legge 52/2021, prevede che dal 29 novembre nelle zone gialla e arancione, solo i soggetti in possesso di una certificazione verde di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (cosiddetto green-pass rafforzato) possano fruire dei servizi, svolgere le attività ed effettuare gli spostamenti per i quali, nelle medesime zone, siano previste limitazioni o sospensioni ulteriori rispetto a quelle della zona bianca, ai sensi della normativa vigente. 

Per effetto della norma in commento, gli stessi servizi, attività e spostamenti saranno assoggettati alla disciplina, di minor rigore, prevista per la zona bianca. A mero titolo di esempio, la consumazione al tavolo nei ristoranti e negli esercizi pubblici potrà sempre avvenire, e senza le limitazioni afferenti al numero dei commensali». 

Il quadro per i vaccinati/guariti che emerge da questo passaggio, certamente non di facile ed intuitiva comprensione, parrebbe quindi all'incirca essere il seguente: se un'attività in zona gialla o arancione incontra una limitazione o una restrizione, queste scattano solo per i non vaccinati mentre chi possiede il super green pass può continuare a fruire dei servizi/attività nel rispetto della disciplina della zona bianca. Tradotto in soldoni: chi ha il super green pass è dotato di una bianca armatura normativa che gli consente di vivere anche in una Regione zona gialla o zona arancione come se questa Regione, dal punto di vista delle regole, fosse appunto rimasta ancora in area bianca. In zona gialla, ad esempio, le capienze di pubblico per gli eventi sportivi sarebbero del 50% all'aperto e del 35% negli spazi al chiuso. Poiché a tali eventi vi può però accedere solo il vaccinato/guarito, ecco che allora trovano applicazione le capienze della disciplina della zona bianca, ovvero il 75% all'aperto ed il 60% negli spazi al chiuso. 

Le cose si complicano se si sposta l'attenzione verso il non vaccinato. Quest'ultimo, infatti, continua a sottostare alle regole di sempre. Prendiamo l'esempio della ristorazione perché appare emblematico: in zona gialla un non vaccinato può consumare al tavolo se accetta di stare all'aperto, ma deve rispettare la regola dei 4 non conviventi. Ora chiediamoci: cosa accade per il non vaccinato in zona arancione? In tale area, la restrizione prevista sarebbe la sospensione dell'attività di consumo al tavolo, sia all'aperto che al chiuso. Non si è più come in zona gialla dove la restrizione originaria prevista riguardava solo la consumazione al chiuso (limitata a chi esibiva green pass). In zona arancione, bar e ristoranti dovrebbero limitarsi all'asporto ed al servizio a domicilio, ecco dunque che allora la restrizione in questo caso per il non vaccinato riguarda sia la consumazione all'aperto che quella al chiuso, cioè riguarda la consumazione sul posto in senso lato che gli risulterà così vietata.

Al contrario, il possessore di super green pass, cioè il vaccinato/guarito potrà anche in zona arancione cenare al chiuso come all'aperto, poiché nei suoi confronti ciò che troverà applicazione, ancora una volta, anche in zona arancione sarà la disciplina della zona bianca. Stesso discorso per quel che riguarda gli spostamenti: in zona arancione il non vaccinato patirà il limite dell'ambito comunale, mentre tale limite non varrà per chi è in grado di esibire il super green pass, poiché anche in questo caso, per dirla con le parole della circolare ai prefetti, i suoi «spostamenti saranno assoggettati alla disciplina, di minor rigore, prevista per la zona bianca».

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