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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

In Gazzetta il decreto Covid: quando serve il green pass, quando il super green pass, oppure nessuno dei due

Dagli spostamenti al mondo della ristorazione e degli spettacoli, come cambia la vita anche in area bianca. Super green pass operativo già da lunedì 29 novembre in zona gialla

Il nuovo decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e le nuove disposizioni relative al cosidetto super green pass saranno già operative da lunedì 29 novembre nella Regione Friuli-Venezia Giulia che passerà in zona gialla, dove al pari di quella arancione è previsto siano effettive da subito le disposizioni con l'entrata in vigore del decreto. Per quel che riguarda invece la zona bianca, dove attualmente si colloca la Regione Veneto, l'obbligo del super green pass per accedere ad alcune attività sarà vigente a partire dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022.

Vediamo ora di seguito in quali situazioni è richiesta la certificazione verde Covid classica, cioè il green pass "base" rilasciato anche sulla scorta di un tampone con esito negativo, dove invece è necessario possedere il certificato verde "rafforzato" che viene rilasciato solo a chi si sia vaccinato oppure sia guarito da Covid-19. Naturalmente vi è poi una categoria di persone che sono esentate dal possedere qualsiasi tipologia di green pass, ad esempio i soggetti minori di 12 anni (per tutte le esenzioni il governo ha messo a disposizione una serie di Faq).

Fare la spesa al supermercato, andare in farmacia

Quella di andare a fare la spesa in un supermercato oppure a comprare farmaci in una farmacia, sono due esempi di attività che, dalla zona bianca alla zona rossa, non prevedono per alcuna categoria di persone l'obbligo di avere alcun tipo di certificazione verde Covid, né quella base né quella rafforzata. Sarà una banalità, ma meglio chiarire anche le cose semplici. Vi sono quindi delle attività "essenziali" che non sono oggetto di norme legate alle due tipologie di green pass: in sostanza, una persona può continuare a far la spesa alimentare in un supermercato anche senza essere né vaccinato, né guarito, né tamponato con esito negativo. Diversamente, per accedere ad un ristorante al chiuso le cose cambiano, come vedremo meglio a breve.

Il green pass base (vaccino, tampone, guarigione)

Il nuovo decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 ha ridotto la validità delle certificazioni verdi Covid da 12 a 9 mesi. Inoltre, il decreto-legge ha anche esteso ulteriormente l'ambito di utilizzo obbligatorio del green pass di base. In particolare, già a partire dalla zona bianca (modificando cioè l'Art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52) il green pass base servirà per accedere negli alberghi, negli spogliatoi per l’attività sportiva in piscine, palestre, centri benessere (oltre che per accedere a questi stessi ambienti come già avveniva), ma anche per fruire dei servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale e dei servizi di trasporto pubblico locale. Sui mezzi di trasporto pubblico locale e regionale, le verifiche del certificato verde classico potranno essere svolte secondo «modalità a campione».

Tutte queste novità che, in certo senso, rafforzano la zona bianca estendendo l'uso obbligatorio del green pass base ad una serie di servizi ed attività più ampia di prima, saranno in vigore dal 6 dicembre 2021. A partire da questa data, dunque, per salire su un autobus o su un treno a Verona come a Milano, o per andare in un albergo a Cortina in vacanza, bisognerà essere in grado di esibire anche in zona bianca un green pass base cioè ottenuto o tramite vaccinazione, o tramite tampone negativo, oppure tramite guarigione da Covid-19 nei sei mesi precedenti. 

La zona gialla, la zona arancione e il super green pass

La grande novità introdotta dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 è indubitabilmente il cosiddetto green pass rafforzato oppure super green pass. Detto in breve, quest'ultimo si differenzia dal green pass base poiché viene rilasciato esclusivamente ai soggetti vaccinati contro Covid-19 oppure ai guariti nei precedenti sei mesi. Il tampone negativo, dunque, non dà diritto al green pass rafforzato. L'ambito di applicazione di queste nuove «certificazioni verdi Covid-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione» è definito dall'Art. 5 del suddetto decreto-legge, il quale introduce una modifica al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, aggiungendo il seguente comma 2-bis all'Art. 9-bis:

«2-bis - Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca.

Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1».

Traducendo in soldoni, il tutto si riassume così: in zona gialla ed in zona arancione le restrizioni che riguardavano servizi od attività economiche non scatteranno più, ma chi potrà fruirne sarà solo chi sarà in possesso di un green pass rafforzato, cioè ottenuto tramite vaccinazione o guarigione, nonché coloro i quali risultano esentati dalla campagna vaccinale. Per quanto riguarda ad esempio l'ambito della ristorazione, escludendo i locali interni di un albergo dove sarà sufficiente il green pass base, per accedere ad un ristorante in zona gialla e consumare al chiuso, già da lunedì 29 novembre, ad esempio in Friuli-Venezia Giulia, bisognerà possedere il super green pass. Anche qualora una Regione finisse in zona arancione, le restrizioni che imporrebbero la sospensione delle attività salvo il servizio a domicilio o d'asporto non scatteranno, ma chi potrà in zona arancione continuare a frequentare bar e ristoranti saranno solamente i vaccinati/guariti detentori di green pass rafforzato

Questo schema si applica anche ad altri ambiti, come il settore degli spettacoli, degli eventi sportivi, delle feste e delle discoteche, o ancora delle cerimonie pubbliche. In zona gialla e arancione già dal 29 novembre, in sostanza, per andare a teatro o allo stadio, o ancora partecipare ad una festa, bisognerà essere titolari del green pass rafforzato, cioè sarà consentito accedere a tali attività soltanto a chi si è vaccinato od è guarito da Covid-19 (oltre ovviamente agli esentati).

Gli spostamenti in zona gialla e arancione

Un aspetto importante che preme sottolineare, riguarda il fatto che anche il regime degli spostamenti è sottomesso a questa stessa logica appena vista. Il comma 2-bis sopra riportato per esteso, infatti, chiarisce che «nelle zone gialle e arancione» anche «gli spostamenti, limitati o sospesi» sono «consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3», ovvero le certificazioni di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione, oltre che ai soggetti esenti o esclusi per età dalla campagna vaccinale (cioè i «soggetti di cui al comma 3»). 

Per farla breve, questo significa che se finché si resta con un'Italia suddivisa tra Regioni zona bianca e Regioni zona gialla nulla cambia, sotto il profilo degli spostamenti, tra chi detiene un green pass base e chi detiene invece un green pass rafforzato, al contrario le cose mutano di molto qualora una Regione dovesse diventare zona arancione. Nel momento in cui il Friuli-Venezia Giulia, non è un auspicio sia ben chiaro, dovesse passare un giorno dalla zona gialla alla zona arancione, allora un abitante di Trieste che detiene il green pass base, cioè ottenuto tramite tampone negativo, sarà sottomesso al regime degli «spostamenti limitati o sospesi» previsti per l'area arancione (ambito comunale, etc.). E come noto, in zona arancione anche il "coprifuoco" dalle 22 alle 5 tornerebbe in vigore, ma sempre e solo per coloro che non siano in possesso di un green pass rafforzato, ovvero che non abbiano una certificazione verde Covid di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione.

Allo stesso modo, ponendo sempre il Friuli-Venezia Giulia ipoteticamente in zona arancione, un cittadino veneto che vive a Verona ed è vaccinato, quindi possiede il green pass rafforzato, sia che il Veneto sia in zona bianca, gialla o arancione, potrà sempre e comunque spostarsi per, poniamo, andare a trovare la sua fidanzata a Trieste. Al contrario, anche con il Veneto in zona bianca, un cittadino non vaccinato e non guarito da Covid-19, ma in possesso di un green pass base da tampone negativo, non potrà varcare il confine regionale di un territorio zona arancione, salvo le ormai famigerate solite tre motivazioni: comprovate esigenze di lavoro, situazioni di necessità e motivi di salute. In sostanza, sul tema degli spostamenti, finché le Regioni sono gialle e bianche, la normativa consente a tutti di spostarsi come si vuole, ma nel momento in cui una Regione finisse in zona arancione, allora la differenziazione tra vaccinati e non vaccinati sarebbe alquanto sensibile: il green pass base infatti non permetterebbe più, come invece prima avveniva, di spostarsi sull'intero territorio nazionale, mentre i soli a poter non sottostare a limitazioni e sospensioni relative alla mobilità sarebbero i titolari di super green pass. Si noti come il comma 2-bis non parli di zona rossa, il che lascia dunque un margine di ambiguità circa la possibilità o meno per chi abbia anche il super green pass di spostarsi liberamente in caso di passaggio in zona rossa (in precedenza, come detto, la normativa consentiva ai titolari di green pass di muoversi in tutto il territorio nazionale a prescindere dai colori delle Regioni). 

La zona bianca e il super green pass

Quel che il decreto-legge in commento prevede per la zona bianca, ovvero al momento per una Regione come il Veneto, è che a partire dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni, siano consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso del super green pass, ovvero delle certificazioni verdi Covid di avvenuta vaccinazione o guarigione (oltre che ai soliti soggetti esenti dalla campagna vaccinale).

Se si potesse scrivere la norma in modo più semplice e diretto, la si sarebbe scritta così: dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, la zona bianca diventa zona giallaIn sostanza, infatti, nell'arco di tempo qui ricordato anche in una Regione zona bianca servirà il green pass rafforzato per andare a mangiare in un ristorante al chiuso, oppure per andare allo stadio, oppure al cinema e a teatro, oppure a una festa, o ancora per andare in discoteca. Tuttavia, per quel che riguarda la capienza di pubblico ad esempio per gli eventi sportivi, in base al nuovo decreto-legge, ciò che avviene è in un certo senso l'inverso di quanto appena visto: ovvero saranno la zona gialla ed arancione che diverranno zona bianca, vale a dire potranno consentire per i soli spettatori con super green pass l'accesso in funzione dei limiti di capienza della zona bianca, cioè il 75% all'aperto e il 60% al chiuso. Questo poiché la previsione principale contenuta nel decreto-legge 172 del 26 novembre su cui tutto si basa, è che per i vaccinati/guariti, cioè i possessori di super green pass, sino alla zona arancione trovi comunque applicazione nei vari settori la disciplina della zona bianca (per inciso, quest'ultima nel settore spettacoli, quindi cinema, concerti, teatri, prevede capienza al 100%).

Le attività ricreative e sociali in tutti questi ambiti, insomma, saranno riservate ai soli vaccinati/guariti che avranno il super green pass, mentre ne saranno esclusi i tamponati negativi che potranno così ottenere solo il green pass base valido per accedere al proprio posto di lavoro, oppure prendere un mezzo pubblico, o ancora accedere a un albergo. Anche per i ristoranti interni alle strutture ricettive, qualora si sia ospiti di hotel o similari, non sarà obbligatorio il super green pass, bensì sarà sufficiente il certificato verde base, eventualmente ottenuto tramite tampone negativo.      

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