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Hellas Verona, la decisione del Giudice Sportivo: Curva Sud chiusa per un turno

Provvedimento disciplinare inflitto alla tifoseria gialloblù, punita per aver intonato contro il Napoli diversi cori di discriminazione territoriale e, nello specifico, razziale nei confronti di Koulibaly ed Osimhen. Alla società scaligera, invece, doppia ammenda per il lancio di un petardo e insulti diretti all'arbitro

La Curva Sud del Bentegodi, dopo quanto accaduto durante la partita giocata tra Hellas Verona e Napoli, rimarrà chiusa il prossimo turno di campionato.

Questo quanto stabilito dal Giudice Sportivo, che ha punito la tifoseria gialloblù per vari cori discriminatori di matrice territoriale e razziale nei confronti dei giocatori partenopei Kalidou Koulibaly e Victor Osimhen. Alla società scaligera, invece, inflitta una doppia ammenda: la prima, di 4.000 euro, per il lancio di un petardo da parte dei propri sostenitori, mentre la seconda, di 3.000, per un coro denigratorio rinvolto all'arbitro Doveri al termine della gara.

Di seguito il testo contenuto nel Comunicato numero 215 della Lega Serie A:

«Gara Soc. HELLAS VERONA - Soc. NAPOLI

Obbligo per la Soc. Hellas Verona di disputare una gara con il settore Curva Sud Inf. e Sup. privo di spettatori.

Per avere i suoi sostenitori intonato in più occasioni, per la quasi totalità dei tifosi assiepati nel settore interessato (nel numero di oltre 4000), vari cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti chiaramente in tutto l’impianto durante l’intero svolgersi della gara; per avere, inoltre, intonato, in percentuale comunque significativa dei tifosi del medesimo settore (pur non indicato espressamente nel primo caso dai collaboratori della Procura Federale ma ricavabile dal resto del rapporto) e comunque in numero tale (oltre 1600) da essere percepiti in tutto l’impianto, cori di discriminazione razziale ai danni del calciatore del Napoli n. 24 Koulibaly Kalidou al 34° del primo tempo al termine di un’azione di giuoco, e del calciatore del Napoli n. 9 Osimhen Victor al 9° del secondo tempo dopo che il medesimo si era accasciato sul terreno di giuoco per infortunio. Sanzione così complessivamente determinata ai sensi degli artt. 25, comma 3 (denigrazione territoriale), e 28, comma 4 (discriminazione razziale), C.G.S., tenendo conto nel primo caso della recidiva e comunque applicando in favore della Soc. Hellas Verona, per entrambe le fattispecie, le attenuanti di cui all’art. 29, comma 1, lett. a) e b), C.G.S., avendo la detta Società dato dimostrazione di aver adottato, prima dei fatti, modelli di organizzazione atti a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi e di aver cooperato preventivamente con le Forze dell’ordine e le Autorità preposte, nonché in ogni caso per essersi pubblicamente dissociata dai gravi comportamenti tenuti in tale contesto. La gravità dei fatti, la dimensione, durata e percezione dei detti cori comportano, nondimeno, la NON applicazione della sospensione dell’esecuzione della sanzione prevista ai sensi dell’art. 28, comma 7».

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