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"Stop al gioco d'azzardo": lanciata una mozione in seconda circoscrizione

Il gruppo Battiti ha presentato una richiesta rivolta al sindaco e alla giunta comunale per vietare l'apertura di nuove sale da gioco e l'installazione di apparecchi nei locali che si trovino nelle vicinanze di punti considerati "a rischio"

Il gruppo Battiti per Verona, ha presentato in Seconda Circoscrizione una mozione per chiedere al Sindaco Flavio Tosi e alla Giunta Comunale, che sia vietata l’apertura di sale pubbliche da gioco e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino ad una distanza inferiore a cinquecento metri da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili ed impianti sportivi.
La richiesta, annuncia il gruppo, verrà presentata in tutte le circoscrizioni in cui sono presenti i Consiglieri di Battiti. 

Ecco il testo della mozione. 

MOZIONE URGENTE

Oggetto:riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica.

Premesso che:

Con il termine ludopatia o gioco d'azzardo patologico (G.A.P.), definito dall'OMS come "malattia sociale", si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo o fare scommesse. Il gioco d'azzardo patologico, che in alcune persone può instaurarsi come conseguenza estrema di un gioco prolungato, essendo una dipendenza comportamentale patologica è una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia. L'OMS lo assimila ad altre dipendenze, considerando affetti da gioco patologico i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere e con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità;

Si tratta, pertanto, di un disturbo molto serio, le cui cause sono molteplici e variegate ma che potrebbero consistere in un insieme di fattori sia genetici che ambientali. Esso può arrivare non solo a distruggere la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, ma anche a creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, a generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura;

Lo scorso 14 luglio, la Commissione europea sui servizi di gioco d'azzardo on line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato una raccomandazione agli Stati membri contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;

Contestualmente alla diffusione del fenomeno e del conseguente allarme sociale, alcune Regioni italiane, pur nella consapevolezza che la materia è in gran parte di competenza dello Stato, essendo regolamentata dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, hanno comunque approvato disposizioni legislative sul tema;

Il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato un Piano d’Azione Nazionale 2013-2015 sul gioco d’azzardo patologico che si articola su una serie di azioni ritenute efficaci in base alle evidenze scientifiche e alle condizione critiche rilevate nel nostro Paese ed è uno strumento di programmazione generale indispensabile per poter coordinare gli interventi su tutto il territorio nazionale e indirizzare in maniera migliore e sostenibile le varie progettualità che possono essere messe in campo da varie e differenti organizzazioni operanti nel settore ed aventi diversi livelli di competenze e responsabilità (Amministrazioni centrali, Amministrazioni regionali e delle Province Autonome, Comuni, Organizzazioni del privato sociale accreditato, dell'industria dell'intrattenimento e della ricerca);

VISTO l’art. 20 della legge Regione Veneto n. 6 del 27.04.2015, - Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP):

“1. La Regione del Veneto promuove interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla riduzione del rischio dalla dipendenza da gioco d’azzardo patologico (GAP) e delle problematiche correlate, nonché al trattamento e al recupero delle persone che ne sono affette e al supporto delle loro famiglie. 2. La Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge: a) istituisce un numero verde regionale e uno specifico indirizzo di posta elettronica per l’accesso ai servizi di ascolto, assistenza e consulenza al fine di fornire i primi orientamenti di fronte all’insorgere di forme di dipendenza da gioco d’azzardo; b) predispone un cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP. 3. I comuni, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, sono competenti in via generale all’attuazione della presente legge, ed in particolare: a) possono individuare - definendo specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica - la distanza da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili e impianti sportivi o da altri luoghi sensibili entro la quale è vietato autorizzare nuove sale giochi o la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo nonché la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto della stessa; b) possono individuare gli orari di apertura delle sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all’inquinamento acustico e alla quiete pubblica; c) possono prevedere forme premianti per gli esercizi e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito; d) vigilano sull’osservanza delle disposizioni recate dal presente articolo e provvedono all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo, destinando i proventi prioritariamente ad iniziative per la prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.(…)”;

Si impegna il Presidente a farsi parte attiva nei confronti del Sindaco Flavio Tosi e la Giunta Comunale per far si che:

“A tutela di determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da gioco d’azzardo patologico, sia vietata l’apertura di sale pubbliche da gioco e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino ad una distanza inferiore a cinquecento metri da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili ed impianti sportivi.

Costituiscono luoghi sensibili da cui rispettare le distanze minime già individuati al precedente comma anche i seguenti luoghi: luoghi di culto, parchi pubblici, caserme, aree a servizi sportivi, cliniche, luoghi di particolare valore civico, edifici pubblici e musei.

La distanza va calcolata in linea d’aria dal luogo sensibile e qualsiasi sua pertinenza a tutti gli ingressi al pubblico del locale ospitante i giochi oggetto del presente articolo”.

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