rotate-mobile
Tasse

Imu a Verona, ecco come si calcola

L'IMU è l'imposta municipale sugli immobili che dal 2012 reintroduce l'imposta l'imposta comunale sugli immobili. Ecco come si calcola.

L'IMU è l'imposta municipale sugli immobili che dal 2012 reintroduce l'imposta l'imposta comunale sugli immobili. Ecco come si calcola.

Il valore dell’imposta per i terreni e fabbricati si calcola facendo riferimento al valore catastale dei beni: per calcolare l’IMU è necessario rivalutare la rendita catastale del 5% e moltiplicare il risultato ottenuto per i nuovi coefficienti moltiplicatori delle rendite catastali sotto indicati (art 13, comma 4, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011):


Categoria catastale                                   moltiplicatore IMU
A (escluso A10) C/2 C/6 C/7 (pertinenze)              160
B – C/3 – C/4                                                      140
A/10 – D/5                                                            80
D (escluso D/5)                                                     60
C/1                                                                      55

Attualmente la rendita è ancora calcolata sul numero dei vani: l'attuazione della riforma delle rendite basate sui metri quadrati dell'immobile e non più sul numero dei vani, richiederà tempi lunghi.

Aree fabbricabili: si fa riferimento al valore venale in comune commercio al primo gennaio del 2012.

Terreni agricoli: il valore è costituito dall’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, e moltiplicato:

per 135 per i terreni non coltivati direttamente (art 13, comma 5, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011)
per 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali purché dagli stessi condotti e iscritti nella previdenza agricola. Tali contribuenti dovranno pagare l'IMU soltanto sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro, con le seguenti agevolazioni: riduzione del 70% dell'imposta per la parte di valore compresa fra 6.000 e 15.500 euro; riduzione del 50% dell'imposta per la parte di valore compresa fra 15.500 e 25.500 euro; riduzione del 25% dell'imposta per la parte di valore compresa fra 25.500 euro e 32.000 euro (art 13, comma 8 bis, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011)


Aliquote
In attesa di specifica deliberazione adottata dal Comune, si ricorda che le aliquote base sono le seguenti:

abitazione principale e pertinenze: 4 per mille (0.4%) e detrazione di euro 200.
Per gli anni 2012-2013, la detrazione è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio, anche se titolare di proprio reddito e quindi non fiscalmente a carico della famiglia, minore di 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fino a un massimo di euro 600, compresa la detrazione di base.
L’importo della detrazione e della detrazione maggiorata è rapportato al periodo dell’anno in cui si protrae la destinazione di abitazione principale ed è proporzionale alla quota di utilizzo dei soggetti passivi che abitano nell'immobile.
 
unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari: 7.6 per mille (0.76%) e detrazione di euro 200, fino a un massimo di euro 400 in presenza di figli conviventi, alle condizioni sopra riportate (art 13, comma 10, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011, rinvio all’art. 8, comma 4, d. lgs. 504/92)
 
altri fabbricati: 7.6 per mille (0.76%), la quota d’imposta riservata allo Stato è pari al 3,8 per mille (0.38%) e si calcola sulla base imponibile di tutti gli immobili ad eccezione di: abitazione principale e relative pertinenze, fabbricati rurali ad uso strumentale, unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. La quota d’imposta statale resterà fissa indipendentemente dalle aliquote determinate dal Comune
 
fabbricati rurali ad uso strumentale: 2 per mille (0.2%) (art 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011).


Casi specifici

Abitazione principale: si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in più di un immobile  situato nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile  (art 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011).
Non sono previste agevolazioni nei casi di più unità immobiliari contigue adibite ad abitazione principale
 
Pertinenze dell’abitazione principale
: si considerano pertinenze gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nel limite di una per ciascuna delle categorie catastali sopra citate, anche se accatastate contestualmente all’unità abitativa (es. se l’unità abitativa è accatastata unitamente ad una pertinenza – cantina C2 – un’altra pertinenza di pari categoria C2 sarà soggetta a pagamento con aliquota ordinaria) (art 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011)
 
Comodato gratuito: scompare l’agevolazione sulle case destinate ad abitazione principale e concesse in comodato d’uso gratuito a parenti: tali immobili sono assoggettati all’applicazione dell’aliquota ordinaria del 7.6 per mille
 
Persone non autosufficienti:
non è prevista l’applicazione di una maggiore detrazione
 
Coniugi separati-divorziati:
vale il diritto di abitazione pertanto, nei casi di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'imposta deve essere versata come abitazione principale, con detrazione, dal coniuge che abita nella casa coniugale assegnatagli dal giudice (art 13, comma 10, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011)
 
Persone residenti in strutture di ricovero: attualmente le loro abitazioni sono assoggettate all’aliquota ordinaria. Il Comune con proprio regolamento potrà equiparare l’immobile, purché non locato, al regime previsto per l’abitazione principale (aliquota e detrazione) (art 13, comma 10, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011)
 
Proprietari residenti all’estero iscritti all’AIRE: agli immobili di loro proprietà si applica l’aliquota ordinaria del 7.6 per mille senza alcuna detrazione. Il Comune con proprio regolamento potrà equiparare l’immobile, purché non locato, al regime previsto per l’abitazione principale (aliquota e detrazione) (art 13, comma 10, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011)
 
Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati: la base imponibile (=rendita per 5%, per moltiplicatore) è ridotta del 50%. limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva le cui modalità di presentazione saranno meglio specificate in regolamento. Agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione (art 13, comma 10, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011)
 
Immobili storici: la base imponibile (= rendita per 5%, per moltiplicatore) è ridotta del 50% (art 13, comma 10, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011)
 
Locazioni a canone agevolato: non è prevista alcuna aliquota agevolata per gli immobili concessi in locazione a canone agevolato ai sensi della legge 431/98
 
Fabbricati rurali destinati ad abitazione principale: si applica l’aliquota prevista per l’abitazione principale
 
Fabbricati strumentali all’attività agricola: tali immobili non sono più esenti ma soggetti all’aliquota prevista per legge in misura pari allo 2 per mille (0.2%) (art 13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011).
 

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Imu a Verona, ecco come si calcola

VeronaSera è in caricamento