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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Torna la zona gialla: quali le regole e i divieti? Cosa si può fare e cosa no da lunedì 1 febbraio

Bar, negozi, musei, sport e le regole per gli spostamenti: tutte le novità della zona gialla. La "visita a casa" fuori Regione resta vietata fino al 5 marzo 2021, non solo fino al 15 febbraio

Il Veneto insieme a moltissime altre Regioni italiane (tutte tranne cinque ancora arancioni) sarà da lunedì 1 febbraio 2021 ufficialmente zona gialla. Le restrizioni sin qui conosciute per la zona arancione cesseranno dunque di applicarsi, vi sarà indubbiamente molta più libertà negli spostamenti e nelle attività che si possono svolgere, ma altresì vi saranno alcune regole stringenti da conoscere e rispettare. Vediamo di seguito, punto per punto, tutte le novità della zona gialla definita ai sensi del Dpcm 14 gennaio 2021.

Le regole della zona gialla

Il coprifuoco

La regola del "coprifuoco" resta in vigore anche in zona gialla: dalle ore 22 alle ore 5 del mattino seguente è possibile circolare solo per motivi di lavoro, necessità o salute che andranno autocertificati tramite apposito modulo. Questo significa che se si va a cena di un amico o parente, è necessario essere già rincasati nella propria abitazione prima dello scoccare delle ore 22, in caso contrario o si attendono le 5 del mattino dopo pernottando presso amici o parenti, oppure se si viaggia per rientrare a casa propria oltre le 22 si è tecnicamente sanzionabili. Una Faq ufficiale del governo per la zona gialla non lascia dubbi in merito:

«Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5 e le 22, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22 e le 5 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute».

Gli spostamenti 

L'elemento principale di novità proprio della zona gialla è che viene meno il divieto di spostamento tra Comuni. Da lunedì 1 febbraio sarà dunque possibile uscire dal proprio territorio comunale anche senza avere alcuna motivazione valida (dunque senza autocertificazione), ovviamente sempre e solo nella fascia oraria non di coprifuoco, cioè tra le ore 5 e le 22 di ogni giorno. Va però ricordato che anche per la zona gialla è vietato compiere in un solo giorno più di uno spostamento verso un'altra abitazione privata abitata. Ciò significa, ad esempio, che se abito a Verona mi è sì permesso andare a pranzo dai miei genitori anche se loro abitano a Peschiera del Garda o a Bosco Chiesanuova, cioè in un altro Comune rispetto al mio, ma poi non potrò più la sera dello stesso giorno andare anche a cena a casa di amici o parenti: mi è consentito, tra le ore 5 e le 22, un solo spostamento giornaliero verso altre abitazioni private abitate.

Fino al 15 febbraio 2021 compreso, inoltre, continua a sussistere il divieto di spostamento tra Regioni diverse, indipendentemente dal loro colore, che si applica sull'intero territorio nazionale (Art. 1 comma 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2). Questo significa che dall'1 al 15 febbraio 2021 sarà sì possibile recarsi in altri Comuni per puro diletto, ma solo in quelli all'interno della propria Regione, mentre per attraversare il confine regionale, anche fosse per recarsi in un'altra Regione zona gialla, bisognerà ancora avere una motivazione valida (lavoro, necessità, salute) da autocertificare tramite apposito modulo.

Dal 16 febbraio 2021, fatta salva la possibilità di nuovi provvedimenti, decadrà il divieto di mobilità tra Regioni diverse e, dunque, tornerà ad essere possibile spostarsi tra differenti Regioni definite zona gialla, sempre nel rispetto degli orari di coprifuoco, esattamente come ci si sposta tra Comuni diversi interni a una stessa Regione, cioè senza la necessità di avere motivazioni valide e quindi senza autocertificazione. Detto in breve, ciò significa che dal 16 febbraio 2021 in Italia saranno nuovamente ammessi gli spostamenti per turismo, purché si parta da una Regione zona gialla ed il proprio spostamento si concluda in un'altra Regione zona gialla, anche dovendo transitare in Regioni di colori differenti (arancioni o rosse).

Italia divisa dai colori dall'1 febbraio 2021

Italia divisa dai colori dall'1 febbraio 2021

La visita a casa di amici o parenti

Come già ricordato, anche in zona gialla per quanto riguarda le visite a casa di amici o parenti «è consentito una sola volta al giorno spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione o Provincia autonoma, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro».

Vale la pena sottolineare che lo spostamento verso un'abitazione privata abitata potrà avvenire, oltre che soltanto una volta al giorno, anche solamente all'interno della propria Regione fino al 5 marzo 2021 compreso, cioè a dire anche dopo che sarà decaduto il divieto di spostamento tra Regioni fissato fino al 15 febbraio 2021. Facciamo un esempio per capire: dal 16 febbraio e fino al 5 marzo 2021 (quando scadrà il Dpcm vigente), se abito a Verona, considerando in ipotesi che sia Veneto che Lombardia restino zona gialla, mi sarà sì consentito andare a Mantova o a Sirmione anche fosse semplicemente per fare un giro turistico, ma non mi sarà comunque consentito compiere lo spostamento tra Regioni diverse se la mia destinazione è un'abitazione privata abitata.

Tuttto questo significa che, pure dopo il 15 febbraio, non potrò cioè ugualmente andare a trovare a casa loro degli amici o dei parenti che abitino fuori dalla mia Regione. Ovviamente, mi sarà invece concesso incontrarli all'aperto fuori Regione, o persino andare a pranzo con loro al ristorante, oppure ancora fare un aperitivo seduti in un bar fuori Regione (purché zona gialla), tutti ambienti dove però sarà obbligatorio rispettare il protocollo previsto per tali locali aperti al pubblico. Quanto appena visto, emerge con chiarezza all'Art. 1 comma 4 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 ed è poi ripreso dall'Art .1 comma 3 del Dpcm 14 gennaio 2021, dove in merito alla "visita a casa" si parla sempre e solo di «ambito regionale» dal 16 gennaio al 5 marzo 2021:

«Dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo  2021, sull'intero territorio nazionale, ferme, per quanto non previsto nel  presente  decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1  e 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, si applicano le seguenti misure:

a) in ambito regionale, lo spostamento verso una sola  abitazione privata abitata è consentito,  una  volta  al  giorno,  in  un  arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei  limiti  di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi».

Decreto-legge 14 gennaio 2021 - visita a casa

Decreto-legge 14 gennaio 2021 - visita a casa

Nelle Faq del governo per l'area gialla non manca tuttavia un po' di ambiguità al riguardo. Nella prima Faq dedicata agli "spostamenti" si afferma infatti correttamente, nel senso di coerentemente con la lettera dei decreti approvati dal governo, che «fino al 5 marzo 2021 resta in vigore anche il cosiddetto "coprifuoco"» e che «per quanto riguarda le visite ad amici o parenti, in quest’area è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata della stessa Regione o Provincia autonoma». Tuttavia una Faq successiva recita come segue: «I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una Regione o Provincia autonoma diversa dalla mia. Posso andare a trovarli?». Questa la risposta del governo:

«No, fino al 15 febbraio questi spostamenti sono vietati. Saranno invece nuovamente consentiti dopo tale data (salva l’eventuale sopravvenienza di nuove disposizioni limitative)».

Faq genitori anziani area gialla fuori Regione

Faq genitori anziani area gialla fuori Regione

Ora, è vero che questa Faq non parla di abitazioni private abitate, ma messa così sembrerebbe che i propri genitori sia consentito «andarli a trovare» a casa loro anche fuori Regione dopo il 15 febbraio 2021. In realtà appunto come visto in precedenza, lo spostamento verso un'abitazione privata abitata, anche dopo il 15 febbraio, resterà consentito solo «in ambito regionale», dunque il proprio genitore anziano fuori Regione, stando ai decreti e non alle Faq, lo si potrà eventualmente andare a trovare ma non a casa sua, cioè appunto all'aperto, al bar o al ristorante, in un museo, insomma in qualunque luogo non sia un'abitazione privata abitata. Questa interpretazione è peraltro validata dalla circolare ai prefetti inviata dal Viminale il 18 gennaio 2021, nella quale con esplicito riferimento all'area gialla si legge ancora una volta che «in ambito regionale, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso una sola abitazione privata abitata».

Dpcm 14 gennaio 2021 visita a casa

Dpcm 14 gennaio 2021 visita a casa

Assistere persone non autosufficienti

Andare a casa di persone non autosufficienti anche fuori Regione in zone arancioni o rosse è sempre possibile, poiché è a tutti gli effetti «una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari». In merito, una Faq del governo spiega:

«Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è consentito anche tra Comuni/Regioni/Province autonome in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso Comune/Regione/Provincia autonoma. Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria». 

Genitori separati con figli minorenni

Il governo spiega in una Faq ufficiale che «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Regioni e tra aree differenti».

Utilizzo dell'automobile con persone non conviventi

È consentito utilizzare l'automobile con persone non conviventi, ma «con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina».

Negozi e centri commerciali

In zona gialla «non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili», il che significa che tutti i negozi possono restare aperti nel rispetto dei protocolli previsti. Nelle giornate festive e prefestive sono però chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle «farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie».

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Bar e ristoranti

Tra le novità principali della zona gialla vi è ovviamente il ripristino della possibilità di effettuare il servizio al tavolo nei locali della ristorazione. Vi sono però diverse regole da rispettare, vediamo quali: anzitutto, «le attività dei servizi di ristorazione (fra cui  bar,  pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle ore 18» e, in secondo luogo, il «consumo al tavolo» è consentito solo ad «un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi». 

Cosa succede dopo le ore 18 per i locali del settore ristorazione? Qui resta la biforcazione tra locali con o senza cucina:

  • Per quei locali che siano dotati di cucina resta consentito effettuare il servizio di asporto fino alle ore 22, oltre che il servizio di consegna a domicilio senza alcuna limitazione.
  • Per quei locali che svolgono invece «come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3)» o di «commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25)», è al contrario vietato il servizio d'asporto dopo le ore 18, mentre possono ugualmente effettuare consegne a domicilio senza limitazioni.

Musei e visite guidate turistiche

Altra importante novità della zona gialla è la possibilità di riaprire i musei dal lunedì al venerdì, dunque con esclusione del weekend oltre che degli eventuali giorni festivi che cadano infrasettimanalmente. Così si legge nella Faq dedicata:

«Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, con modalità di fruizione contingentata e nel rispetto delle misure anti-Covid. Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico anche le mostre».

Così come già avveniva in zona arancione, è inoltre consentito pure in zona gialla effettuare visite turistiche guidate all'aperto, ovviamente evitando gli assembramenti e nel rispetto del distanziamento interpersonale. Il vantaggio della zona gialla è ovviamente che la platea di possibili partecipanti, a fronte delle minori restrizioni sugli spostamenti, si allarga agli abitanti dell'intera Regione fino al 15 febbraio e dal 16 febbrario 2021 potenzialmente agli abitanti di tutte le Regioni zona gialla (ovviamente nell'ipotesi che il Veneto resti a sua volta zona gialla).

Spettacoli, cinema e concerti

Per quanto riguarda concerti, cinema, o teatri, anche in zona gialla «sono sospesi gli spettacoli dal vivo con presenza di pubblico». Resta invece confermata «la possibilità di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming o di utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per tali attività».

Attività motoria e sportiva

In zona gialla fino al 15 febbraio 2021, dalle ore 5 alle ore 22, è possibile fare atività motoria o sportiva a livello individuale dentro l'intera propria Regione, dunque anche fuoriuscendo dal proprio Comune. A partire dal 16 febbraio 2021 sarà inoltre possibile recarsi anche in un'altra Regione rispetto alla propria, purché sia però sempre zona gialla. Per fare un esempio: dal 16 febbraio se sia Veneto che provicia Autonoma di Trento risulteranno ancora essere zona gialla e voi siete degli appassionati di Kytesurfing, vi sarà possibile anche andare sulla sponda trentina del lago di Garda per praticare tale attività sportiva individuale. Così recita la Faq ufficiale del governo per la zona gialla:

«È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività motoria o sportiva in quella località, purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma (quest’ultima limitazione è prevista fino al 15 febbraio 2021). Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone».

In zona gialla «le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono però sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti». È comunque «consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento». 

Anche nell'are gialla «lo svolgimento degli sport di contatto, definiti nell’apposito decreto del Ministro dello sport è sospeso» e sono inoltre «vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale». Resta tuttavia «consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento». In zona gialla, anche l'attività venatoria è consentita «ovunque, rimanendo sempre all'interno della propria Regione o Provincia autonoma».

Le seconde case

Il Dpcm 14 gennaio 2021, esattamente come tutti i precedenti, consente di «fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione». Diversamente da quanto fatto a maggio 2020 o a novembre 2020, il governo ha tenuto a precisare questa volta che anche le cosiddette "seconde case" possono essere ricomprese nel concetto di «abitazione» ed è dunque possibile farvi "rientro". A rigore, tuttavia, bisognerebbe però che la propria "seconda casa" coincida appunto con la definizione di «abitazione» che il governo ha dato per potervi fare "rientro" (nell'ultimo Dpcm non vi è scritto «è consentito il rientro alla seconda casa», ma solo «è consentito il rientro alla residenza, domicilio o abitazione»). Una fattispecie che, implicitamente, lo stesso governo aveva sin qui escluso fosse possibile, di fatto trattando già nelle Faq relative al Dpcm 3 novembre 2020 le cosiddette "seconde case" come delle "case vacanza", cioè una quarta casistica irriducibile tanto ai concetti giuridici di «residenza» e «domicilio» quanto a quello di «abitazione», e vietando dunque esplicitamente lo spostamento verso una "seconda casa" fuori Regione.

Oggi le cose sono cambiate ed il governo ammette invece esplicitamente nelle Faq ufficiali la possibilità che una "seconda casa" sia un'«abitazione» per come è stata definita quest'ultima dallo stesso governo, cioè a dire «il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze)». Se la vostra "seconda casa" rientra in questa definizione, allora vi è consentito farvi "rientro" anche se si trova fuori Regione, ma dovete comunque aver avuto il titolo per farlo già da prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, cioè appunto dovete aver avuto o un contratto d'affitto oppure essere i legittimi proprietari di tale immobile precedentemente la data del 14 gennaio 2021. Oltre a tutto ciò, la "seconda casa" di destinazione «non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo».

Ricongiungimenti tra coniugi e partner

A fronte di quanto appena esposto per le "seconde case", meglio si comprende anche un'altra fattispecie, vale a dire quella della possibilità di ricongiungersi in una casa che sia «residenza», «domicilio» o «abitazione» per i partner o coniugi che, per i più svariati motivi (lavoro o altro), vivano in città situate in Regioni differenti. Una Faq ufficiale del governo recita: «Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a?». Questa la risposta del governo:

«Sarà possibile solo se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione, definiti come nella Faq precedente».

Riportiamo di seguito le tre definizioni di «residenza», «domicilio» ed «abitazione» cui il governo chiede di fare riferimento ai fini dell'applicazione del Dpcm 14 gennaio 2021:

  • Residenza: «La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento».
  • Domicilio: «Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza».
  • Abitazione: «Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione». 

L'aspetto più interessante è ovviamente quello che riguarda il concetto di «abitazione». Facciamo un esempio pratico di ricongiungimento possibile tra partner o coniugi: se una ragazza ha la sua «residenza» a Verona, ma ha il suo «domicilio» a Milano perché lavora nella città lombarda, mentre il suo o la sua partner è residente a Lazise, ma sono soliti ritrovarsi «con regolare frequenza e periodicità» proprio nella casa del/della partner a Lazise, ebbene quest'ultima casa ai sensi del Dpcm rientra perfettamente, con riferimento alla ragazza domiciliata a Milano, nella definizione di «abitazione» fornita dal governo. Questo dunque significa che tale ragazza domiciliata a Milano per lavoro, durante il weekend potrà scegliere eventualmente di tornare in Veneto, cioè fare "rientro", con due diverse opzioni: la prima è fare "rientro" alla propria «residenza» di Verona, la seconda è però quella di fare "rientro" alla propria «abitazione» con riferimento cioè alla casa del/della partner a Lazise dove sono per l'appunto soliti ritrovarsi «con regolare frequenza e periodicità».

Misure anti-covid 16 gennaio 2021 Governo - zona gialla

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