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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Bentornata zona arancione, ma quanto duri? Aperture, divieti e deroghe in Veneto

Cosa cambia in zona arancione: quando non serve l'autocertificazione per gli spostamenti, la deroga dei "30 km", le regole sull'attività sportiva, scuole, negozi che riaprono e chi non può

Dalla giornata di martedì 6 aprile il Veneto è ufficialmente diventato zona arancione, dopo un lungo periodo trascorso in area rossa. Molte le novità importanti, sotto il profilo delle attività che possono ripartire, da quelle economiche a quelle scolastiche, ma anche a livello di libertà individuali per i singoli cittadini che vedono allentarsi le restrizioni per quanto riguarda gli spostamenti. Prima di ricapitolare le varie disposizioni, vale forse la pena chiedersi fino a quando durerà la zona arancione in Veneto.

Esiste la possibilità di passare in zona gialla? Al momento la risposta è negativa, poiché col decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 una delle principali disposizioni reiterate dal governo suona esattamente così: «Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano i cui territori si collocano in zona gialla [...] si applicano le misure stabilite per la zona arancione». In breve, se anche i dati in Veneto dovessero migliorare al punto da essere compatibili con l'ingresso in zona gialla, la nostra Regione continuerebbe a vedersi applicate le regole della zona arancione, dunque l'unica strada dovrebbe essere quella di assistere ad un miglioramento dei dati che conduca il Veneto addirittura alla zona bianca. Va però ricordata anche un'altra ipotesi: nel citato decreto-legge dell'1 aprile è stata inserita un'evocativa dicitura in base alla quale il Consiglio dei ministri potrebbe «modificare le misure stabilite», ed in tal senso si parla di possibili novità a partire da dopo il 20 aprile.

Esiste la possibilità di tornare in zona rossa? In questo caso la risposta è affermativa. Nulla infatti impedisce che a fronte di un repentino peggioramento dei dati epidemiologici, cosa evidentemente scongiurabile, la nostra Regione si veda nuovamente classificata in area rossa. Le ordinanze del ministro della Salute, si legge nel Dpcm 2 marzo 2021 (Art. 33, comma 3), «sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose». Appare abbastanza scontato che nulla cambierà per il Veneto nel monitoraggio di venerdì 9 aprile, mentre un passaggio più importante potrebbe essere quello del 16 aprile e, soprattutto, quello del 23 aprile quando, in teoria, il governo potrebbe anche aver già modificato le «misure stabilite» e quindi reso nuovamente possibile l'applicazione delle norme della zona gialla (dati epidemiologici permettendo, ovviamente). Vediamo ora di seguito le regole della zona arancione in vigore in Veneto e quindi anche a Verona e provincia a partire da martedì 6 aprile.

Italia divisa dai colori 6 aprile 2021

Italia divisa dai colori - 6 aprile 2021

Il coprifuoco

Come per l'area rossa e quella gialla, non in quella bianca, anche nella zona arancione sussiste la regola del cosiddetto "coprifuoco", vale a dire la circolazione nelle ore serali e notturne, tra le ore 22 e le 5 del mattino seguente, è ammessa solo per comprovate esigenze di lavoro, oppure situazioni di necessità e infine per motivi di salute. Ciò vale anche per gli spostamenti che avvengono dentro il proprio Comune. Se ci si sposta in tale fascia oraria, dunque, bisogna avere un motivo valido per farlo che, eventualmente, andrà comprovato in caso di controllo tramite l'apposito modulo dell'autocertificazione.

Anche gli spostamenti di ritorno dopo una "visita a casa" di amici o parenti (ci torneremo in seguito) dovranno sempre avvenire nel rispetto dell'orario di "coprifuoco", dunque si dovrà essere rientrati a casa propria entro le ore 22 oppure fermarsi a dormire nell'abitazione altrui e ripartire il giorno seguente dopo le ore 5, in caso contrario si è tecnicamente sanzionabili.

Altro discorso è invece se si sta tornando a casa dal lavoro dopo l'inizio del "coprifuoco", poiché al contrario in questo caso sussiste la comprovata esigenza lavorativa: se lavoro in un locale che fa servizio d'asporto fino alle ore 22, è naturale che rincaserò almeno alle 22.30 o più tardi ancora e, in caso di controllo, il mio spostamento risulterà giustificato in quanto spostamento motivato da un'esigenza lavorativa. Si tratta cioè di uno spostamento di ritorno (dal luogo di lavoro) dopo aver fatto in precedenza quello di andata per recarmi sul posto di lavoro (nulla c'entra il «rientro alla residenza, abitazione o domicilio» che è tutta un'altra storia).

Le regole per gli spostamenti in zona arancione

La mobilità tra Regioni diverse, indipendentemente dal loro colore, risulta limitata ai soli motivi di lavoro, situazioni di necessità e motivi di salute. Ciò è il frutto della proroga fino al 30 aprile delle disposizioni contenute dal Dpcm 2 marzo 2021, in particolare all'Art. 2 comma 1. Di per se stessa, inoltre, la zona arancione prevede il divieto di spostamenti «in entrata o in uscita» da un territorio definito zona arancione, salvo le tre solite motivazioni ammesse, il che significa che a differenza che tra due Regioni zona gialla, anche una volta caduto il divieto generale di spostamento tra Regioni, non è possibile uscire dalla propria Regione se questa è zona arancione, a meno che ricorrano i suddetti motivi.

Spostamenti tra Comuni vietati, ma...

L'elemento precipuo della zona arancione in tema di mobilità è però il divieto di spostamento tra Comuni diversi, anche se questi sono interni alla Regione stessa. Da Verona non posso andare a Bussolengo, o da Lazise non posso andare a Bardolino. Questo, però, salvo ricorrano alcuni validi motivi che sono più ampi rispetto ai soliti tre. Alle esigenze di lavoro, alle situazioni di necessità ed ai motivi di salute, infatti, si aggiungono anche i «motivi di studio» e, infine, un'ulteriore casistica, quella cioè che prevede la possibilità di spostarsi in un altro Comune per «svolgere attività» oppure «fruire di serviizi» che risultino non sospesi dalle norme, ma che fattualmente non siano disponibili all'interno del mio proprio Comune di riferimento (Dpcm 2 marzo 2021, Art. 35 comma 2).

Per fare alcuni esempi: se nel mio Comune non esiste un ufficio postale, potrò spostarmi nel Comune più vicino dove è presente tale servizio, oppure se sono un giocatore di tennis o paddle ma abito in un Comune dove non ci sono campi da gioco potrò recarmi in un altro Comune, sempre quello a me più vicino, dove poter svolgere tale attività sportiva che non è sospesa dalle norme ma risulta indisponibile nel mio Comune. Stessa cosa dicasi per quel che riguarda le attività commerciali. Sul punto va fatta una precisazione: non rileva la marca di un prodotto, ma il tipo di prodotto. Spieghiamoci meglio: se voglio comprare un paio di scarpe da barca ma nel mio Comune non esiste alcun negozio di scarpe (tipo di prodotto) mi è consentito spostarmi nel Comune a me più vicino dove sia presente un negozio che venda scarpe da barca. Se invece nel mio Comune è presente uno store monomarca della Timberland (marca di un prodotto), ma io voglio comprare le scarpe da barca della Lumberjack, in questo caso non mi è consentito spostarmi in un Comune diverso.

Nel proprio Comune l'autocertificazione non serve

Un altro elemento caratterizzante la zona arancione è il fatto che dentro il proprio Comune ci si  possa spostare, tra le ore 5 e le 22 (dunque non in orario di "coprifuoco"), anche senza aver alcun motivo particolare per farlo. Fatte salve le norme sul distanziamento interpersonale, l'obbligo di mascherina e in generale il divieto di creare assembramenti, è sempre lecito, tra le ore 5 e le 22, spostarsi da un luogo all'altro nel proprio Comune anche senza che vi sia una particolare ragione per farlo. Potete insomma circolare liberamente dentro il Comune e non vi è necessità di produrre alcun modulo di autocertificazione degli spostamenti, proprio perché anche gli spostamenti immotivati sono leciti finché si resta all'interno del Comune e finché non sia scattato il "coprifuoco". Vi è però una precisazione da fare: esiste una particolare tipologia di spostamento che, anche all'interno del proprio Comune, è soggetta a precise regole, vale a dire lo spostamento verso le abitazioni private abitate da altre persone, la cosiddetta "visita a casa".

Visita a casa di parenti ed amici

La "visita a casa" in zona arancione è ammessa, in via generale, solo all'interno del proprio Comune. Oltre a ciò può essere compiuta soltanto una volta al giorno. Chi la compie può spostarsi al massimo in due persone, ma nel computo delle due persone non vanno conteggiati i figli minori di 14 anni, così come i soggetti disabili o non autosufficienti che siano conviventi con chi compie lo spostamento per fare una "visita a casa". Come già anticipato, la visita a casa può avvenire solo tra le ore 5 del mattino e le 22 della sera, sia per quel che riguarda lo spostamento di andata che quello di ritorno. Così scrive il governo nelle Faq:

«Il rientro a casa dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5 e le 22, su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dal fatto che il giorno sia feriale o festivo».

La deroga dei 30 km per i piccoli Comuni

Il modo forse più semplice ed immediato per enunciare la cosiddetta deroga o regola dei "30 km" valida per i piccoli Comuni, cioè quelli che hanno una popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, è la seguente: tutto ciò che potete fare nel vostro Comune, lo potete fare alle stesse condizioni anche nella fascia territoriale circostante fino a 30 chilometri di distanza dai confini del vostro Comune di riferimento (quello cioè dove siete residenti, domiciliati o dove abitate). Se vivete in un piccolo Comune e volete fare visita a casa di un parente o amico che viva in un altro Comune che si trovi entro i 30 km dal vostro, ebbene potete farlo seguendo le regole viste sopra. Stessa cosa per quel che riguarda l'attività motoria o sportiva individuale, le passeggiate senza finalità specifiche oppure gli acquisti nei negozi: se abitate in un piccolo Comune, per dirla in breve, è come se, ai fini delle norme anti-Covid per la zona arancione, il vostro territorio comunale di riferimento si allargasse fino a ricomprendere i 30 chilometri circostanti e, dunque, inglobasse anche altri Comuni. Attenzione, però, vi è una precisazione essenziale da fare: la deroga/regola dei "30 km" vale per tutti gli spostamenti tranne che per quelli verso i capoluoghi di Provincia, cioè non vale ad esempio per gli spostamenti verso la città di Verona. 

Proviamo a ricapitolare il tutto con il solito esempio dell'abitante di Pastrengo, cioè un "piccolo Comune" con circa 3 mila anime: se volesse andare a passeggiare sul lungolago di Lazise (7 km circa), il nostro pastrenghese potrà farlo alle stesse condizioni in cui lo fa quando passeggia dentro il proprio Comune, così come potrà fare una visita al giorno a casa di un amico o parente che viva a Peschiera del Garda (16 km circa), o ancora potrà andare ad ammirare le bellezze di Borghetto sul Mincio (18 km circa), o ancora comprare una pianta in un vivaio di Bussolengo (7 km circa). Quello che però il nostro pastrenghese in zona arancione non potrà fare, sarà di andare a fare una "visita a casa" di un amico o parente che viva nel capoluogo Verona, così come non potrà spostarsi verso la città semplicemente per ammirare l'Arena, questo anche se Verona dista da Pastrengo circa 20 chilomentri, cioè comunque meno dei 30 della deroga/regola per i piccoli Comuni. Il pastrenghese a Verona potrà andarci solo per motivi di lavoro, situazioni di necessità che non sia possibile soddisfare in luoghi a lui più vicini, motivi di salute, di studio oppure per svolgere attività o fruire di servizi non sospesi e però indisponibili nel suo Comune: se ad esempio il pastrenghese dovesse recarsi all'ufficio Inps, potrà eventualmente anche lui spostarsi verso il capoluogo Verona.

Le seconde case

Ciò che consente di recarsi presso una "seconda casa" è la disposizione prevista nel Dpcm 2 marzo 2021 che ammette il «rientro alla residenza, domicilio o abitazione». Questo significa, anzitutto, che per poter raggiungere una "seconda casa" è necessario potersi richiamare a questa specifica disposizione, cioè non essendovene altre nei vari decreti che parlino esplicitamente di seconde case, è necessario che la propria "seconda casa" sia coincidente o col proprio "domicilio" o con la propria "abitazione" (va da sé che la propria "seconda casa" non possa essere al contempo la propria casa di "residenza", cioè «il luogo in cui la persona ha la dimora abituale» e che risulta nei registri dell'anagrafe). 

Il "domicilio" è «il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi», quindi se siete residenti a Verona ma lavorate a Milano e avete una "seconda casa" nel capoluogo lombardo quello è il vostro domicilio/seconda casa e vi potete "fare rientro". Il fatto è che però, ovviamente, tutti quanti noi quando si parla di "seconde case" pensiamo anzitutto alle seconde case per le vacanze. Qui entra in gioco la definizione di "abitazione" che, non esistendo giuridicamente, il governo ha creato ai fini delle norme anti-Covid:

«Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze)». 

Noi la diciamo schietta schietta: per poter fare rientro alla vostra "seconda casa" utilizzata a fini vacanzieri, in realtà, questa casa dovrebbe coincidere con la definizione di "abitazione" appena vista, dunque, dovreste fare tante vacanze durante l'anno. Se un abitante di Verona possiede una "seconda casa" sul lago di Garda oppure a Bosco Chiesanuova e vi si reca ogni weekend, oppure un weekend ogni due, ebbene questa può legittimamente essere considerata la sua «abitazione» per come la definisce il governo, vi sono cioè gli elementi di «abituale periodicità e frequenza» oppure quelli di «continuità e stabilità». Ma se questo abitante di Verona possiede una "seconda casa" in Sicilia che utilizza soltanto quindici giorni in un anno ad agosto, ebbene qui la disposizione del «rientro alla residenza, domicilio o abitazione» è assai difficile pretendere si possa applicare. Che poi ciò stia ugualmente avvenendo, questo è evidentemente un altro discorso.

Altre cose importanti da ricordare sulle "seconde case" sono: per potervi fare "rientro" dovete averne avuto titolo da prima del 14 gennaio 2021, cioè esserne i proprietari oppure gli intestatari dell'affitto da una data precedente. Potete farvi rientro solo se questa "seconda casa" non è già abitata e a spostarsi può essere solo il nucleo familiare dell'avente titolo. Il "rientro" è ammesso da e verso qualunque zona di rischio, cioè da e verso una zona rossa, arancione, gialla oppure bianca, ma esistono dei provvedimenti locali, in particolare da parte dei governatori di Regione, che pongono alcune differenti limitazioni sulle quali è bene quindi preventivamente informarsi a seconda di dove si trovi la propria "seconda casa".

Riaprono i negozi

In zona arancione tutti i negozi possono restare aperti, così come sono ammessi i mercati, sempre seguendo i protocolli previsti. In sostanza, si legge nelle Faq del governo, «non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili». Vi sono però alcune limitazioni per i weekend: «Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie». 

Riaprono parrucchieri e servizi alla persona

Con la zona arancione possono riaprire i saloni di parrucchieri e barbieri, così come i centri estetici ed in generale i servizi alla persona sono consentiti esattamente come in zona gialla, nel rispetto dei protocolli previsti ai fini del contenimennto del contagio.

Bar e ristoranti: solo servizio di asporto e domicilio

In area arancione il governo spiega che «è sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione (compresi bar, pasticcerie, gelaterie etc.) e nelle loro adiacenze». In sostanza è ammessa la sola attività di ristorazione d'asporto oppure il delivery. Nello specifico ricordiamo le disposizioni da rispettare. Tra le ore 5 le 22 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, organizzata come segue:

  • dalle 5 alle 18 senza restrizioni;
  • dalle 18 alle 22, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice Ateco 56.3).

È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti che sono lì alloggiati.

Attività motoria e sportiva 

Piscine e palestre restano chiuse anche in zona arancione (come pure in quella gialla peraltro). Gli sport di contatto restano vietati anche in area arancione, tuttavia «è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento».

L'attività motoria è ammessa nel proprio Comune, così come quella sportiva individuale (due metri di distanza dagli altri). Se un'attività sportiva individuale è indisponibile nel propio Comune ci si può recare in quello più vicino dove sia possibile svolgerla (l'esempio del tennis visto sopra, ma anche arrampicare su una parete se non ne avete una disponibile nel vostro Comune). Oltre a ciò è sempre ammesso il transito in altri Comuni, qualora compiate un'attività sportiva che implichi in se stessa uno spostamento, ad esempio la corsa o la bicicletta: da Verona potete uscire in bici ed arrivare a Bardolino, purché il vostro spostamento resti finalizzato allo svolgimento dell'attività sportiva (nel mentre, non potete cioè andare a trovare un amico o parente a Bardolino) e si concluda poi nel Comune di partenza, in questo caso Verona.

Il Dipartimento per lo Sport, inoltre, spiega bene come «nelle zone cosiddette arancioni, ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in altro Comune della medesima Regione, per svolgere esclusivamente all'aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli».

Per gli abitanti dei "piccoli Comuni", il governo nelle Faq della zona arancione anche nella sezione sullo sport evidenzia ancora una volta la cosiddetta regola dei "30 km" che è valida dunque anche per l'attività motoria e sportiva: «Si ricorda inoltre che, ai sensi del Dpcm, per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini».

Luoghi della cultura, teatri e cinema chiusi

Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è sospeso, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica. 

Sono sospesi anche gli spettacoli dal vivo con presenza di pubblico nei teatri così come le attività di cinema, sale da concerto e discoteche. Resta invece confermata la possibilità di organizzare spettacoli da trasmettere in streaming o di utilizzare gli spazi come ambienti per riprese cinematografiche e audiovisive, nel rispetto delle misure di sicurezza previste per tali attività. Sono inoltre lecite in zona arancione le visite guidate svolte all'aperto.

Scuole e didattica

In materia di attività scolastica, la zona arancione prevede che la didattica si svolga in presenza dagli asili fino alla terza media al 100%, mentre per le scuole superiori l'attività in presenza dovrà essere garantita per un minimo del 50% ed un massimo del 75% della popolazione studentesca. Il resto degli studenti delle scuole superiori fruirà della didattica a distanza.

Luoghi di culto e funerali

L'accesso ai luoghi di culto è ammesso nel rispetto del distanziamento interpersonale e le funzioni religiose si possono svolgere seguendo i protocolli appositii. In merito alle esequie il governo spiega nelle Faq: «La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19».

Utilizzo auto o moto con persone non conviventi

L'automobile si può usare con persone non conviventi «purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina».

In breve, se una macchina ha cinque o quattro posti, cioè due file di sedili, oltre al guidatore vi possono stare al massimo altre due persone sui sedili posteriori, tutti indossando la mascherina.  Per l'uso della moto, in due persone si può salire solo se si è conviventi, poiché il distanziamento interpersonale è impossibile su tale tipologia di veicolo.

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