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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

La zona arancione che in Veneto durerà almeno fino al 15 gennaio spiegata semplice

Dai negozi alla visita casa, gli spostamenti ammessi e l'attività sportiva: le regole arancioni

Con la giornata di oggi, sabato 9 gennaio, inizia per il Veneto la fase di "purgatorio" della zona arancione che durerà almeno fino al 15 gennaio, cioè venerdì prossimo. Questa data segnerà la scadenza del Dpcm 3 dicembre 2020 e, nel frattempo, il governo si è detto pronto a vararne un altro con nuove regole per tutte le tre aree di rischio. Il quadro normativo vigente oggi è il frutto di una commistione di regole che deriva da un lato dal cosiddetto decreto-legge "ponte", dall'altro proprio dal Dpcm del 3 dicembre 2020 cui il primo fa rinvio specifico all'Art. 2 dove sono descritte le restrizioni previste appunto per la zona arancione.

Come funziona la visita a casa in zona gialla, arancione e rossa fino a venerdì 15 gennaio 

Ciò va chiarito poiché, ad esempio, la deroga per la "visita a casa" per come la si era conosciuta e a cui si è stati abituati durante le festività non è più contemplata, essendo contenuta nel precedente decreto-legge cosiddetto "Natale", il quale però sul punto specifico ha esaurito i suoi effetti il giorno 6 gennaio. Oggi è vigente una ripresa più restrittiva di tale deroga che riguarda però solo la zona rossa, mentre in zona arancione le cose funzionano diversamente. Analizziamo ora di seguito le principali norme in vigore da oggi fino almeno a venerdì prossimo in Veneto, così come nelle altre quattro Regioni coinvolte dall'ultima ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza (Calabria, Emilia Romagna, Lombardia e Sicilia).

Le regole della zona arancione fino al 15 gennaio 2021

Il weekend 9-10 gennaio 2021 è stato stabilito dal decreto-legge "ponte" che l'Italia intera sia zona arancione, ad eccezione delle Regioni zona rossa. Non essendoci Regioni zona rossa, l'Italia è quindi per questi due giorni tutta arancione. Il Veneto (e le altre 4 Regioni viste sopra) saranno però zona arancione da domenica 10 gennaio anche per effetto dell'ultima ordinanza del ministro della Salute, quindi lo resteranno pure da lunedì e fino almeno a venerdì prossimo.

Il coprifuoco

La regola è sempre la stessa: tra le ore 22 e le 5 si può circolare in strada solo per motivi di lavoro, necessità o salute. Questo significa che se vado a trovare un parente che abita nel mio Comune, posso farlo tra le 5 e le 22 e posso anche fermarmi a cena, ma devo calcolare bene i tempi di rientro ed essere già a casa mia alle ore 22.

Viceversa se lavoro in una pizzeria posso fare vendita d'asporto fino alle ore 22 e poi rientrare a casa anche dopo, poiché in questo caso sussiste la «comprovata esigenza lavorativa». Stessa cosa dicasi per il cliente che acquista la pizza d'asporto e, dunque, ha una manifesta «situazione di necessità», cioè l'esigenza legittima di acquistare da mangiare. 

Gli spostamenti

Il principio generale da tenere a mente in zona arancione è che gli spostamenti sono vietati tra Comuni diversi anche se interni alla propria Regione. Da Verona non posso spostarmi a San Martino Buon Albergo, a meno che io abbia delle motivazioni valide. Tra queste ricordiamo le tre principali: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Anche gli spostamenti tra Regioni diverse sono, dunque, a maggior ragione vietati, salvo queste tre motivazioni eccettuative appena menzionate. È poi consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, ma con esclusione degli spostamenti verso "seconde case" fuori dalla propria Regione.

La zona arancione, tuttavia, contempla per gli spostamenti ammessi in deroga tra Comuni diversi nella propria Regione anche altre motivazioni legittime: i motivi di studio e «per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili» nel proprio Comune. Facciamo un esempio concreto per capire: nel vostro Comune in zona arancione non c'è un parrucchiere? È vostro diritto uscire dal territorio comunale e recarvi in un altro Comune per fruire di quel servizio alla persona che, essendo indisponibile nel vostro ambito comunale ma non sospeso dalle norme, vi è comunque garantito. Potete andare in qualsiasi altro Comune? Non proprio, in realtà il principio guida è quello di "contiguità", per cui dovrete scegliere il Comune più vicino al vostro dove ci sia un parrucchiere che vi consenta di soddisfare la vostra esigenza di tagliarvi i capelli. Questo meccanismo funziona ed è valido, come vedremo poi, anche per l'attività motoria e sportiva individuale, così come per fare la spesa, oppure per servizi quali quelli di assistenza fiscale, oppure le Poste. 

Se in zona arancione senza validi motivi è vietato uscire dal proprio Comune, al contrario dentro il proprio territorio comunale la mobilità è libera durante la fascia oraria tra le 5 e le 22, cioè quando non è in vigore il "coprifuoco". Questo significa che è possibile uscire di casa e compiere qualsiasi spostamento anche senza avere una motivazione, quindi senza necessità di compilare l'autocertificazione, finché ci si muova dentro il proprio Comune e tra le ore 5 e le 22 di ogni giorno. Questo ha come effetto che, ad esempio, per andare a trovare un amico o un parente non ci sia bisogno di una deroga specifica per farlo all'interno del proprio Comune e, quindi, risulti possibile farlo anche più volte al giorno e verso differenti abitazioni (sempre nel rispetto del "coprifuoco"). Viceversa, in termini generali, nella zona arancione non è possibile fare visita a casa di amici o parenti che vivano in un Comune diverso dal nostro, poiché come visto per uscire dal confine comunale servono motivi di lavoro, necessità, salute, studio o il bisogno di fruire di servizi indisponibili nel proprio Comune e non sospesi dalle norme. La visita di piacere ad un amico o parente, anche se anziano ma in buona salute, non è contemplata dalle norme. Lo è invece la situazione di necessità di prestare assistenza ad una persona non autosufficiente, la qual cosa garantisce di potersi spostare sempre non solo tra Comuni diversi ma anche tra Regioni. 

La deroga dei "30 km" per i piccoli Comuni

Il decreto-legge "ponte" ha poi introdotto nei giorni 9 e 10 gennaio una deroga specifica, quella dei "30 km", per la zona arancione che riguarda i Comuni con meno di 5 mila abitanti. Gli abitanti di questi "piccoli Comuni" possono in zona arancione spostarsi nel raggio di 30 chilometri dal confine del proprio Comune e possono farlo liberamente, cioè anche senza avere una motivazione. Vi è però ugualmente il divieto di spostarsi verso i capoluoghi di provincia, anche se ve ne fossero nel raggio di 30 chilometri. Per capirsi: un abitante di Pastrengo, anche se il suo Comune ha meno di 5 mila abitanti (3.112 abitanti), può sì spostarsi nel raggio di 30 chilometri, ma non può raggiungere la città di Verona che pure dista solo 20 chilometri da lui.

Questa deroga specifica consente dunque a chi viva in un Comune con meno di 5 mila abitanti di andare anche in un altro Comune (o persino un'altra Regione), ma con esclusione dei capoluoghi di provincia e sempre restando nel raggio di 30 chilometri al massimo di distanza dal confine del proprio Comune. Ciò significa che, ad esempio, chi vive a Marano di Valpolicella, cioè un Comune di 3.153 abitanti, può spostarsi tra le ore 5 e le 22 anche nel Comune di Stallavena che dista circa 20 chilometri, ma non può andare a Bosco Chiesanuova che invece dista circa 35/40 chilometri. Se, dunque, un abitante di Marano di Valpolicella ha un amico o un parente a Stallavena, rispettando il "coprifuoco" potrà andarlo a trovare, ma questo solo perché il suo Comune di partenza ha meno di 5 mila abitanti e quello di destinazione dista meno di 30 chilometri. Sul periodo di applicazione di tale deroga per la zona arancione, sussiste un'ambiguità: il decreto-legge la istituisce testualmente per i gioni 9 e 10 gennaio, mentre una Faq ufficiale del governo la estende a «tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio». 

Bar, ristoranti e servizi di ristorazione

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 7 giorni su 7, mentre resta consentito l'asporto fino alle ore 22, con il divieto però di consumazione sul posto o nelle vicinanze. Per quanto riguarda invece il servizio di consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Negozi 

I negozi sono tutti aperti poiché «non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili». È però prevista la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno. 

Attività motoria e sportiva individuale

Per compiere attività motoria come una passeggiata bisogna indossare la mascherina e mantenere un metro almeno di distanza dagli altri. Per fare una corsa la mascherina può essere tolta ma bisogna stare ad almeno due metri dalle altre persone. Entrambe possono essere svolte solo nel rispetto degli orari di coprifuoco. Gli sport di contatto in zona arancione non sono ammessi e sono sospese le competizioni a carattere amatoriale, tuttavia come recita una Faq del governo «è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale i relativi allenamenti e le attività individuate con il suddetto decreto del ministro dello sport del 13 ottobre 2020, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all’aperto e nel rispetto del distanziamento».

Oltre a ciò, il governo ha chiarito in apposita Faq che «è possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5 alle 22, per fare attività sportiva in quella località qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis)». Inoltre, il governo nella stessa Faq ha precisato che «è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza».

Ques'ultimo punto significa che, ad esempio, di corsa o in bicicletta posso anche transitare nel Comune di Lazise e poi di Bardolino, ma l'importante è che se son partito da Peschiera del Garda poi concluda qui il mio spostamento e, altresì, che quest'ultimo, cioè lo spostamento in bici, sia esclusivamente finalizzato allo svolgimento dell'attività sportiva individuale. Tradotto: non posso prendermi una pausa mentre sono di passaggio a Lazise e già che ci sono, visto che proprio lì abita un mio parente o amico/a, fargli visita ed andarli a trovare.

Parrucchieri e centri estetici

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei protocolli, dunque barbieri, parrucchieri e centri estetici possono restare aperti anche in zona arancione.

Centri benessere, palestre, piscine e centri culturali

Il Dpcm sia per la zona arancione che gialla dispone che siano chiusi piscine, palestre e centri benessere o culturali e ricreativi: «Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi».

Impianti sciistici

In zona arancionne gli impianti sciistici sono chiusi per gli sciatori amatoriali. Dal 18 gennaio 2021, gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali, solo dopo l'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico scientifico.

Luoghi della cultura, sale giochi e discoteche

In zona arancione, come del resto pure in quella gialla, è tutto sospeso. Sono chiusi musei e mostre, teatri, cinema e sale da concerto, sospese pure le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie) e sono chiuse anche le sale da ballo e le discoteche. 

Scuola e università

Le norme nazionali prevedono la didattica a distanza, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori. Dall'11 gennaio 2021, per il 50% degli studenti delle scuole superiori, è prevista l'attività didattica in presenza. In Veneto è però vigente l'ordinanza regionale firmata dal governatore Zaia che stabilisce il 100% di Didattica a distanza fino al 31 gennaio per le scuole superiori.  

Nelle università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza. Possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori.

Trasporti pubblici

È prevista la riduzione dei passeggeri fino al 50% sui mezzi di trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Funzioni religiose

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone «si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal governo con le rispettive confessioni». Tumulazioni e sepolture «sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento». 

La partecipazione ai funerali consente di spostarsi

Il governo ha chiarito in una Faq dedicata una questione molto importante: «La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto, sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid-19».

Italia tutta arancione

Italia tutta arancione il weekend 9 e 10 gennnaio 2021

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