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Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Ordinanza Zaia: nei locali solo seduti e torna l'obbligo della mascherina se non si consuma

Nei bar e ristoranti scatta l'obbligo di consumazione solo seduti al tavolo dalle ore 15 e se non si sta mangiando o bevendo bisogna sempre mantenere indossata la mascherina

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha firmato la sua nuova ordinanza regionale, annunciata questa mattina, per contrastare la diffusione del coronavirus Sars-CoV-2. Si tratta di una serie di disposizioni che di fatto intervengono in particolare a regolamentare l'attività del settore "ristorazione". Il provvedimento è già stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto e, dunque, sarà in vigore da mercoledì 10 febbraio fino al prossimo 5 marzo 2021.

Il testo dell'ordinanza

Alla lettera A) punto 1) dell'ordinanza di Zaia si legge il nuovo principale obbligo previsto per tutti i cittadini che in Veneto decideranno di frequentare bar e ristoranti, vale a dire la necessità di consumare da seduti alimenti o bevande a partire dalle ore 15 e fino alle 18 (quando sulla base delle norme nazionali, Dpcm 14 gennaio 2021, cessa la possibilità per i locali in zona gialla di effettuare il servizio al tavolo).

Da sottolineare, inoltre, il fatto che con la nuova ordinanza di Zaia torna in Veneto anche l'obbligo di mantere costantemente la mascherina a copertura di naso e bocca pure quando si è seduti al tavolo, salvo che nel momento fugace della consumazione di bevande o alimenti. Tale obbligo è, leggendo il testo dell'ordinanza, da intendersi come generale e dunque valido a qualsiasi ora (non solo a partire dalle ore 15 come invece è per l'obbligo di consumazione da seduti). A tali disposizioni bisogna poi ricordare che si somma anche la norma nazionale che prevede ci si possa sedere al massimo in quattro persone per tavolo nei locali (salvo si sia tutti soggetti conviventi).

Di seguito il testo completo del punto 1) della nuova ordinanza del presidente Zaia:

«1 - È consentita, dalle ore 15 e fino alle 18, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati negli spazi disponibili da parte del singolo esercizio e in ogni caso nel rispetto dell’obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e delle altre disposizioni delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni.

La mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande».

Di seguito riportiamo gli altri punti in successione contenuti nell'ordinanza regionale firmata dal governatore Luca Zaia:

«2 - I servizi di ristorazione devono esporre all’ingresso un cartello indicando il numero massimo di persone ammesse nel locale.

3 - È vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell’esercizio di somministrazione.

4 - È sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio.

5 - In applicazione dell’art. 1, comma 5, DPCM 14.1.2021, i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private».

Ordinanza Regione Veneto 9 febbraio 2021

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