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Venerdì, 19 Aprile 2024
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Ristoranti e coprifuoco, il costituzionalista Guzzetta: «Corretto rientro a casa dopo le 22»

Il giurista Giovanni Guzzetta interviene sul tema del coprifuoco legato alle cene nei locali in zona gialla: «L'interpretazione più corretta è quella della Gelmini: si può stare al ristorante fino alle 22». Il tema riguarda anche gli spettacoli e «serve un chiarimento» del governo

Ne abbiamo fatto un specie di personalissima battaglia concettuale in punta di Dpcm e, naturalmente, siamo pronti a deporre le armi qualora il governo fornisca una spiegazione coerente nelle Faq in aggiornamento dopo l'entrata in vigore del decreto-legge "riaperture". Stiamo parlando dell'interpretazione (e non delle polemiche politiche) della norma del coprifuoco, cioè il divieto, si badi bene, di circolare in orario serale e notturno tra le ore 22 e le 5 del giorno successivo, salvo motivi di lavoro, situazioni di necessità e motivi di salute.

Coprifuoco e perché potrebbe non servire posticiparlo per tornare dal ristorante dopo le 22

Ciò che abbiamo suggerito in tempi non sospetti, cioè il 21 aprile, ribadito a seguito delle dichiarazioni della ministra Mariastella Gelmini e continuato a sostenere ieri, potrà alla fine rivelarsi sbagliato, ma su una cosa bisogna essere onesti: ad oggi, una risposta ufficiale manca. La circolare ai prefetti, citata da molti per propugnare l'idea che un cliente che vada a cena in un ristorante debba essere già rientrato a casa propria prima delle ore 22, in realtà non spiega alcunché sul punto specifico ed è quindi tuttora necesario fare chiarezza. Non siamo solo noi a sostenerlo, bensì lo fa anche un giurista e costituzionalista come Giovanni Guzzetta, il quale in merito alle cene ai ristoranti ed il contestuale ritorno a casa dei clienti suggerisce invece che l'interpretazione più corretta sia proprio quella della ministra Gelmini (che è poi anche la nostra), vale a dire: il cliente può stare seduto al tavolo del locale fino alle ore 22, consumando sul posto fino a tale orario i generi alimentari acquistati, poi tornare a casa propria anche dopo l'inizio del coprifuoco senza prendere alcuna multa. 

Coprifuoco e rientro dal ristorante dopo le 22, Gelmini: «Si può fare, nessuna multa»

«La formulazione del decreto-legge "riaperture" del 22 aprile 2021 è molto ambigua. Lede l'esigenza di certezza del diritto, pertanto serve un chiarimento autorevole dal premier Draghi o dalla Presidenza del Consiglio». Così si è espresso in un'intervista rilasciata all'Adnkronos sul confronto in corso nel governo il costituzionalista Giovanni Guzzetta che però poi afferma: «L'interpretazione più corretta è quella della Gelmini: si può stare al ristorante fino alle 22. Altrimenti il Dpcm del 2 marzo, a cui si richiama il decreto "riaperture", sarebbe più ri-aperturista del decreto stesso, Dpcm che stabiliva che si potesse fare asporto fino alle 22 e, dunque, non si dovesse stare a casa a quell'ora». 

Il costituzionalista Giovanni Guzzetta non a caso si riferisce proprio al tema del "servizio d'asporto", sul quale ad esempio noi stessi avevamo impostato tutto il nostro ragionamento che ci aveva condotti a sostenere che il cliente seduto a cena in zona gialla a un tavolo di un ristorante, si trovi per l'appunto in "situazione di necessità". Esattamente come avveniva in zona rossa, dove il coprifuoco vige sostanzialmente 24 ore su 24 (essendo la mobilità limitata anche dentro il proprio Comune ai soli motivi di lavoro, necessità e salute), una persona poteva però uscire di casa per acquistare, ad esempio, una pizza d'asporto proprio perché tale acquisto si configurava come una "situazione di necessità". Il costituzionalista Giovanni Guzzetta spiega: «È interessante che il Dpcm di marzo a cui si rinvia il decreto-legge (salvo per le norme cui deroga), fissando il limite di circolazione dalle ore 22 alle 5, già prevedesse che per i servizi da asporto fosse consentita l'erogazione fino alle 22. Dunque, già da marzo scorso se si può asportare fino alle 22 evidentemente si consente di tornare a casa dopo le 22».

Nel testo del decreto-legge "riaperture" si stabilisce che dal 26 aprile nella zona gialla sarà consentita l'attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena «nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020». I provvedimenti qui menzionati altro non sono che la norma del coprifuoco, ma come nota il costituzionalista Giovanni Guzzetta quella del decreto-legge "riaperture" appena citata è «una disposizione ambigua perché non è chiaro se il servizio possa essere erogato fino alle 22 o se debba essere fornito in modo che i cittadini possano essere a casa alle 22. Un'interpretazione sistematica e costituzionalmente conforme dovrebbe però far propendere per l'interpretazione che si possa cenare fino alle 22. E ciò per tre ragioni. La prima - spiega sempre Guzzetta - di ordine costituzionale: trattandosi di norme limitative di diritti, tra un'interpretazione più estensiva ed una più restrittiva va preferita quella più estensiva».

Ci soffermiamo un istante sulla prima motivazione, poiché a nostro avviso l'ambiguità è già stata risolta dalla circolare ai prefetti a firma del capo di Gabinetto del ministero dell'Interno, dott. Bruno Frattasi, nella quale si legge chiaramente che i servizi di ristorazione con consumo al tavolo sono consentiti fino alle ore 22. Così è scritto nella circolare interpretativa del Viminale:

«Di particolare rilevanza è la previsione contenuta nella norma in esame che, a decorrere dal 26 aprile 2021, consente, in zona gialla, lo svolgimento delle attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto e nella fascia oraria compresa fra le ore 5 e le ore 22». 

Appare evidente dal passo appena citato come lo «svolgimento» dell'attività di ristorazione sia lecita «con consumo al tavolo», naturalmente all'aperto, nella «fascia oraria compresa fra le ore 5 e le ore 22», cioè a dire fino alle ore 22, non un minuto dopo ma nemmeno uno prima. Ad ogni modo, il costituzionalista Giovanni Guzzetta, quale seconda motivazione propone che «sarebbe irrazionale consentire fino alle 22 l'asporto e non la cena, perché asportare sarebbe più permissivo di cenare». Infine, come terza motivazione a vantaggio dell'interpretazione qui proposta della norma del coprifuoco applicata alle cene nei ristoranti, il giurista Guzzetta spiega: «Io sono in condizione di provare con la documentazione fiscale da dove provengo, dunque se sono andato al ristorante. E sarebbe anche calcolabile la distanza tra il ristorante ed il mio domicilio, dunque posso provare la necessità del rientro a casa dopo le 22, rientrando in un caso di deroga al divieto di circolazione dopo le 22. Ciò - conclude Guzzetta - è rilevante nello spirito di un'interpretazione meno lesiva dei diritti di circolazione e dell'iniziativa economica». 

Ora, il punto è proprio qui: un conto è limitare la circolazione, un altro è ledere il diritto d'impresa e dunque l'iniziativa economica dei ristoratori dopo averla concessa fino alle ore 22. Domanda: può il decreto-legge "riaperture" affermare una cosa tanto paradossale come quella che un locale possa svolgere, all'aperto, le attività di ristorazione con servizio al tavolo fino alle ore 22, ma non possa avere clienti seduti al tavolo fino alle ore 22? Di questo si sta parlando. Un ristorante potrebbe stare aperto fino alle 22, ma senza clienti perché è evidente che per quanto vicino al locale uno abiti, comunque pagando ed uscendo dal ristorante alle ore 21.59 tale persona nel rientrare a casa finirebbe col violare il coprifuoco. Di qui la nostra idea, felicemente suffragata dalle affermazioni del costituzionalista Giovanni Guzzetta, in base alla quale il fatto di essere a cena in un ristorante, ai sensi del Dpcm 2 marzo e del decreto-legge "riaperture", sia da intendersi quale "situazione di necessità" che, dunque, consenta al ritorno dal locale di derogare al divieto di circolazione dopo le ore 22 imposto dalla norma sul coprifuoco.

Che cosa significa essere a cena in un ristorante? Significa banalmente questo: acquistare dei generi alimentari che le norme anti-Covid, oggi in zona gialla, consentono anche di consumare sul posto, seduti a un tavolo all'aperto, fino alle ore 22. Questo acquisto dei generi alimentari e la relativa attività di consumazione sul posto, seduti in un tavolo all'aperto tra le ore 5 e le 22, altro non sarebbero, nella bizzarra lingua burocratica dei decreti anti-Covid, che una "situazione di necessità". Dunque, nel tornare a casa finita la propria cena al ristorante entro le ore 22, pagando cioè il servizio erogato dal ristorante entro il limite orario in cui tale servizio può legittimamente essere svolto, poco importa se impiego dieci minuti oppure mezz'ora per tornare a casa, poiché potrò sempre autocertificare (eventualmente usando anche lo scontrino) di starmi spostando in orario di coprifuoco ma con un valido motivo, cioè la "situazione di necessità" di essere stato a cena in un locale che le norme stesse stabiliscono possa svolgere il servizio al tavolo fino alle ore 22. Non un minuto dopo, ma nemmeno un minuto prima.

Concludiamo ribadendo quanto già detto altrove, e cioè che tale questione riguarda non solo i ristoranti, ma a maggior ragione anche il settore degli spettacoli, tanto più che nel testo del decreto-legge "riaperture" in relazione ad attività come quelle nei teatri, cinema, sale concerti etc., non si fa mai alcun cenno dei «limiti orari agli spostamenti», cioè non si trova scritto da nessuna parte che uno spettacolo debba concludersi entro l'inizio dell'orario di coprifuoco. Questa è una deduzione, ad oggi, prudenzialista ed ipotetica che non trova alcun riscontro esplicito nel testo dellla normativa e che potrebbe anche essere smentita. Tre sono le domande cui il governo dovrebbe quindi dare risposta nelle Faq. La prima: cenare in un locale della ristorazione legittimamente aperto fino alle ore 22 configura per il cliente una "situazione di necessità"? La seconda: fruire di uno spettacolo per il quale si è pagato un biglietto, parimenti, configura per uno spettatore una "situazione di necessità"? La terza: esistono dei limiti orari imposti per lo svolgimento delle attività di spettacolo, o altrimenti detto, uno spettacolo può concludersi anche dopo le ore 22?

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