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Cronaca Centro storico / Via del Pontiere

Verona, dichiarazioni false per non perdere punti della patente? "Chi mente si becca una denuncia"

La Corte di Cassazione si esprime sul Codice della strada: quando il conducente non viene immediatamente fermato e identificato, il verbale viene spedito al proprietario del veicolo che deve indicare chi era alla guida

"Dichiarare in modo falso e strumentale che alla guida del veicolo che ha commesso una violazione al Codice della strada c’era un amico o un familiare, magari per evitare di perdere dei punti, è reato". A sancirlo è la Corte di Cassazione, che con la sentenza depositata il 25 luglio 2014 chiarisce un punto importante della procedure sanzionatorie del Codice stradale, condannando un automobilista che aveva dichiarato, compilando l’apposito modulo di comunicazione dei dati del conducente, che alla guida dell’auto oggetto della violazione vi fosse un altro soggetto, firmando pure per conto di quest’ultimo. Questa falsa dichiarazione integra gli estremi del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Quando infatti il conducente responsabile di una violazione non viene immediatamente fermato e identificato, il verbale viene spedito al proprietario del veicolo, individuato tramite il numero di targa. Questi ha l’obbligo di comunicare il nominativo di chi era alla guida nel momento della violazione, per consentire la decurtazione dei punti. L’automobilista protagonista della vicenda aveva però trasmesso i dati di un suo conoscente, firmando per suo conto il modulo e allegando la copia di un documento del quale era in possesso. Un comportamento irregolare e volontario, quello del proprietario, che la Corte ha ritenuto non classificabile come un semplice errore commesso accidentalmente. La comunicazione dei dati della patente all’organo che ha accertato la violazione deve essere effettuata dal proprietario del veicolo o da altro obbligato in solido entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione. Sulla comunicazione devono essere indicati tutti i dati personali e della patente del trasgressore, a pena di un’ulteriore sanzione amministrativa che può variare dai 263 ai 1050 euro.  

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