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Benvenuta zona bianca: sparisce il coprifuoco, ecco quali regole restano in Veneto

Aperture anticipate, il coprifuoco che scompare ma anche qualche limitazione e norma che bisognerà continuare a rispettare: le novità nel Veneto zona bianca

Dalla giornata di lunedì 7 giugno Verona e tutto il Veneto si trovano ufficialmente in zona bianca, quella dove le restrizioni fissate dalla normativa anti Covid sono ridotte all'osso. Si tratta di un ritorno alla normalità, più o meno, che comporta però ancora alcune regole basilari da rispettare. Ad ogni modo, come certificato anche dall'ordinanza regionale firmata sabato 5 giugno dal governatore Luca Zaia, quasi tutte le attività economiche e sociali potranno già da oggi riprendere, anticipando così il calendario delle riaperture fissato dai vari decreti per la zona gialla. Di seguito riportiamo brevemente le principali regole da rispettare in zona bianca.

Ora è ufficiale, il Veneto è in zona bianca: cala ancora l'incidenza e da lunedì stop coprifuoco

Italia dei colori - 7 giugno 2021-2

L'Italia dei colori - 7 giugno 2021

Il coprifuoco non c'è più

Il divieto di circolazione in orario serale e notturno, salvo motivi di lavoro, necessità o salute, da lunedì 7 giugno scompare in Veneto. È dunque possibile da oggi girare liberamente in strada a qualunque ora e senza avere un motivo particolare per farlo. Tutto questo perché nella zona bianca la cosiddetta misura del "coprifuoco" non trova più applicazione. 

Va però ricordato che nelle Regioni zona gialla il coprifuoco continuerà ad essere vigente fino a domenica 20 giugno inclusa, con l'inizio che proprio da oggi, lunedì 7 giugno, è slittato a mezzanotte (dunque tra le ore 24 e le 5 del giorno dopo). Questo, indirettamente, ha degli effetti anche per chi abiti in una Regione zona bianca come il Veneto, poiché per gli spostamenti tra Regioni diverse se ne coinvolgono una classificata in zona gialla, implicano il rispetto dell'orario di coprifuoco fino al giorno precedente il 21 giugno, quando sarà ufficialmente abolito e cesserà di valere anche in area gialla. 

Il regime degli spostamenti

Finché si resta dentro il Veneto zona bianca o ci si sposta verso un'altra Regione zona bianca, ad esempio ad oggi il confinante Friuli-Venezia Giulia o la più distante Liguria, va tutto bene, nel senso che gli spostamenti sono assolutamente liberi ad ogni ora anche verso le abitazioni private abitate, cioè per fare la cosiddetta "visita a casa" di qualcuno che, se si rimane nell'area bianca, non è più soggetta ad alcuna regola. Il governo lo spiega così:

«A chi si trova in zona bianca è consentito andare a far visita a parenti o amici, restando all’interno della stessa zona, senza limiti di orario o nel numero di persone che si spostano».

Quando il governo scrive «all'interno della stessa zona», è bene specificare che si intende all'interno dell'intera Italia definita zona bianca, quindi anche un'altra Regione. Ad esempio, se avete parenti che vivono in Liguria (zona bianca) e volete andarli a trovare il prossimo weekend, potete farlo partendo dal Veneto (zona bianca) a qualunque ora, viaggiando a qualunque ora e rientrando a qualunque ora, poiché il transito sulle Regioni zona gialla risulterà sempre ammesso se la vostra destinazione finale è una Regione bianca e siete partiti da un'altra Regione bianca. In questo senso, il governo scrive che per chi viva in una Regione zona bianca gli spostamenti sono consentiti «senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento, verso altre località della zona bianca».

Per chi abita in zona bianca, inoltre, gli spostamenti restano naturalmente ammessi senza limiti di orario anche «verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute». Qualora ci si sposti invece dalla zona bianca per puro diletto, cioè «senza doverne giustificare il motivo», procedendo verso «località della zona gialla», allora le cose cambiano un poco e, come già detto, bisogna compiere i propri spostamenti «nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti in zona gialla e di quelle relative agli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate». In sostanza, se andate a trovare dei parenti in Lombardia (ad oggi zona gialla), dovete rispettare l'orario di coprifuoco ed il limite massimo delle quattro persone che, una sola volta al giorno, si possono spostare verso un'abitazione privata abitata, poiché tale norma continua ad avere applicazione in zona gialla fino al 15 giugno (mentre il coprifuoco, come detto, sarà abolito dal 21 giugno). 

L'ultima casistica è naturalmente quella delle cosiddette "certificazioni verdi Covid-19", vale a dire il certificato di avvenuta guarigione da Covid-19, oppure di avvenuta vaccinazione contro Covid-19, o infine il documento che attesti l'esito negativo di un tampone eseguito entro le precedenti 48 ore dallo spostamento. Chi possiede una "certificazione verde Covid-19" può allora spostarsi «verso tutto il territorio nazionale», dovendo però sempre rispettare le «specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti nella zona di destinazione», vale a dire appunto il solito "coprifuoco" che le norme prevedono però sia abolito in zona gialla dal 21 giugno.

Obbligo mascherine e distanziamento

Riassumendo al massimo possiamo dire che le due principali regole in zona bianca sono le seguenti:

  • Stare a un metro di distanza da persone non conviventi.
  • Indossare la mascherina, sia all'aperto che al chiuso, tutte le volte che non è possibile in modo costante mantenere la condizione di isolamento dalle persone non conviventi.

A questi due punti si lega quindi il divieto di creare assembramenti, ma anche diverse deroghe che oramai sono abbastanza note: i bambini al di sotto di sei anni possono non indossare la mascherina, così come sono esentati altri soggetti per motivi legati ad una disabilità o patologie particolari, ma anche nelle abitazioni private non vi è obbligo di indossarla, per quanto vi sia la raccomandazione a farlo qualora si ricevano ospiti non conviventi.

È poi sempre ammesso non indossare la mascherina quando si stia mangiando o bevendo, ad esempio anche al chiuso e in piedi al bancone di un locale per consumare, così come quando si è seduti ai tavoli anche senza consumare durante la semplice conversazione. Se invece ci si alza in piedi dal tavolo dei locali della ristorazione per fruire dei servizi igienici oppure pagare il conto, allora in quel caso la mascherina andrà indossata. Ad essere esentato dall'uso della mascherina è ad esempio anche chiunque svolga attività sportiva, si pensi ad una corsa, ma vista la bella stagione, anche chi stia nuotando al lago, al mare o in piscina. Al contrario, non è piacevole a dirsi, ma tecnicamente chi prende il sole in spiaggia se è particolarmente affollata dovrebbe indossarla. 

L'ordinanza di Zaia che fa chiarezza sui commensali nei ristoranti, parla di discoteche e anticipa le aperture

Bar, ristoranti, pasticcerie etc. in zona bianca

Dopo le tante discussioni sul tema del numero massimo di commensali si è finalmente giunti ad una risoluzione. Il ministro della Salute il 4 giugno ha firmato un'ordinanza che recita come segue:

«Fino al 21 giugno 2021, in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi».

Tale indicazione è stata quindi recepita dai governatori di Regione che, come nel caso di Zaia, hanno emanato delle ordinanze regionali dove si è ribadita la norma. Così, se nei tavoli all'aperto dei locali della ristorazione in zona bianca non è previsto alcun numero massimo di commensali seduti allo stesso tavolo (mentre in zona gialla resta quello delle 4 persone), anche in area bianca però all'interno di bar, ristoranti e simili, ci si può ad oggi sedere al massimo in 6 persone allo stesso tavolo al chiuso, salvo che siano tutte conviventi. Questa limitazione, tuttavia, è esplicitamente previsto sia dall'ordinanza del ministro della Salute sia in quella del presidente del Veneto Zaia che duri «fino al 21 giugno», il che significa che se già oggi sono ammesse in area bianca le tavolate con decine di persone negli spazi all'aperto, queste ultime (le tavolate) saranno ammesse anche negli spazi al chiuso nei locali della zona bianca a partire dal 22 giugno.

Altro aspetto che concerne i locali della ristorazione è quello che si lega alla scomparsa del coprifuoco in zona bianca. Essendo che i limiti orari imposti ai locali erano stati collegati ai limiti relativi agli spostamenti, cioè appunto il coprifuoco cosiddetto, decadendo quest'ultimo in zona bianca decade anche il limite orario per lo svolgimento delle attività di ristorazione. Detto in breve, una pizzeria in Veneto oggi può legittimamente chiudere anche dopo la mezzanotte e un cliente può consumare il suo drink al bar anche dopo l'una o le due di notte. 

Le attività che ripartono dal 7 giugno ed i protocolli

Come già evidenziato, in Veneto con l'ordinanza di Zaia si è applicata la previsione della normativa nazionale per la quale in zona bianca è possibile anticipare la ripresa di attività economiche e sociali la cui ripartenza era stata calendarizzata più in là per quel che riguarda la zona gialla. Notizia di oggi è la riapertura anticipata di Gardaland, ma tutto questo vale per i più svariati settori, dalle grandi fiere ad esempio alle piscine al coperto. Vediamo dunque di seguito l'elenco delle attività che già oggi possono ripartire:

  1. Parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);
  2. Piscine e centri natatori in impianti coperti;
  3. Centri benessere e termali;
  4. Feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso;
  5. Attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso;
  6. Fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;
  7. Eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto legge 52/2021, che si svolgono al chiuso;
  8. Sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
  9. Centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  10. Corsi di formazione.

Va da sé che per tutte queste attività è necessario rispettare i protocolli anti Covid fissati nel documento approvato dal Cts e pubblicato dalla Conferenza delle Regioni, vale a dire nelle Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali.

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