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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Il Tribunale dà ragione al bagarino: il Comune chiede i danni e segnala il giudice

La sentenza di 1° grado è stata poi ribaltata dalla Corte d'Appello: "Trattasi all'evidenza di una valutazione metagiuridica priva di fondamento logico e non sorretta da alcuna argomentazione"

La Giunta comunale ha deciso di proporre azione risarcitoria per i danni subiti in esito al giudizio di primo grado emesso dal Tribunale civile di Verona, che aveva sconfessato l'operato della Polizia municipale, dando ragione al bagarino multato per aver venduto senza autorizzazione nei pressi della Fiera alcuni biglietti di ingresso alla rassegna “Progetto Fuoco”. Oltre alla richiesta di risarcimento danni, la Giunta ha anche deciso di segnalare al CSM l'operato del Giudice di primo grado, che aveva emesso la sentenza favorevole al bagarino. La Corte d'Appello infatti, cui il Comune si era rivolto lamentando “l'erroneità del percorso argomentativo adottato dal Giudice di primo grado”, con sentenza pubblicata il 5/10/2015 ha accolto l'appello proposto dal Comune di Verona, riformando la sentenza di primo grado e condannando il bagarino alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Trattasi all'evidenza di una valutazione metagiuridica -è il giudizio dei Giudici della Corte d'Appello nei confronti della sentenza di primo grado- priva di fondamento logico e non sorretta da alcuna argomentazione; nella fattispecie a nulla rileva quale sia la volontà politica che sorregge l'adozione del regolamento, il quale costituisce atto normativo di rango secondario, che trova il suo fondamento nell'art. 117, 6° comma della Costituzione”.
Il Giudice di primo grado del Tribunale civile di Verona, con sentenza resa il 28/12/2013 e il 17/1/2014, aveva sostenuto le ragioni del bagarino (multato in base all'art. 31 del regolamento comunale di polizia urbana, che vieta l'attività cosiddetta di bagarinaggio) sulla base della considerazione che “tenuto conto dei meccanismi della legge elettorale, nei comuni le maggioranze sono stabili e dunque il Consiglio comunale non può, nell'adottare il regolamento, che aderire alla volontà del sindaco”.
Poiché quindi la stessa Corte d'Appello ha ritenuto il giudizio di primo grado “una valutazione metagiuridica”, la Giunta comunale ha deciso la segnalazione al CSM dell'operato del Giudice del Tribunale civile di Verona.

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