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Mercoledì, 24 Aprile 2024
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Decreto super green pass: la strana interpretazione nella tabella del governo sugli spostamenti consentiti

Chi ha il green pass base da tampone negativo può fare con mezzo proprio gli stessi spostamenti dei vaccinati/guariti con super green pass anche in zona arancione (dice la tabella del governo)

In relazione al decreto-legge 172 del 26 novembre 2021 che, come noto, ha introdotto tra le varie cose il cosiddetto super green pass o green pass rafforzato in Italia, ovvero il certificato verde rilasciato ai soli vaccinati o guariti, il governo invece delle tradizionali Faq, cioè le risposte a domande frequenti, ha rilasciato negli scorsi giorni una "tabella" esplicativa. All'interno di tale schema sono state riassunte tutte le attività che, nel periodo dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nel nostro Paese sarà possibile svolgere a seconda che ci si trovi in una Regione zona bianca, zona gialla, oppure zona arancione, nonché a seconda della circostanza che si sia titolari di super green pass, di green pass base (ovvero ottenuto tramite tampone negativo), o infine si sia privi di qualsiasi certificazione verde. 

La tabella ha il pregio di essere intuitiva, il difetto di essere graficamente abbastanza bruttarella (da apprezzare tuttavia che nelle ultime ore sia stato aggiunto il logo della presidenza del Consiglio dei ministri), ma è in merito al contenuto di una sua particolare sezione che vorremmo qui provare a rivolgere l'attenzione. Si tratta del capitolo "spostamenti", nel quale per le tre zone considerate (bianca, gialla e arancione) vengono riferiti quelli leciti e quelli invece non consentiti, a seconda sempre che si sia titolari di super green pass, di green pass base, oppure di nulla. Ancor più nel dettaglio, si tratta di analizzare gli spostamenti "con mezzo proprio". Diciamolo subito: a nostro avviso la tabella fornisce una ben strana interpretazione del decreto-legge, di fatto equiparando la situazione dei titolari di super green pass con quella dei possessori di green pass base, ovvero la condizione dei vaccinati/guariti con quella dei tamponati negativi. Insomma, a noi i conti non tornano, però anzitutto cerchiamo di capire cosa dice la tabella ufficiale del governo in materia di regole sugli spostamenti nel periodo dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022.

La tabella del governo

La situazione che ci viene presentata è piuttosto semplice: dentro il proprio Comune, dalla zona bianca fino a quella arancione compresa, chiunque può spostarsi liberamente, anche senza uno straccio di certificazione verde, né base né rafforzata.

Tutto sommato, secondo la tabella del governo, anche il resto è abbastanza semplice: gli unici soggetti che subirebbero restrizioni in materia di "spostamenti con mezzo proprio", cioè in sostanza la propria auto (o moto, camion, camper), sono coloro i quali venendosi a trovare in una Regione zona arancione non sarebbero in possesso nemmeno del green pass base. Chi, in zona arancione, non ha nemmeno il green pass base ottenuto tramite tampone negativo, allora non può né uscire dal proprio Comune, né uscire dalla propria Regione, salvo per motivi di «lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio Comune».

Tutti gli altri soggetti, cioè chi è vaccinato così come chi non lo è e però ha il green pass base da tampone negativo, possono spostarsi liberamente senza vincoli tra un Comune e un altro, tra una Regione e l'altra, anche se si trovano o sono diretti in una Regione zona arancione. Questo ci dice il governo nella tabella ufficiale, ma il problema è che tali disposizioni suonano un po' bizzarre se confrontate con il testo del decreto-legge 172 del 26 novembre 2021. Diciamolo in modo semplice: se per andare a teatro, al cinema o in un ristorante al chiuso le nuove norme differenziano in modo netto, anche nella tabella del governo, le restrizioni tra vaccinati/guariti (che non hanno vincoli) e i tamponati con esito negativo (verso i quali i vincoli si applicano), ecco che invece la tabella del governo equipara in materia di "spostamenti con mezzo proprio" chi possiede il super green pass e chi invece ha il green pass base. 

Tabella governo spostamenti con mezzo proprio - DL 172 26 novembre 2021-3

La tabella del governo

La circolare interpretativa del Viminale

Il decreto-legge che ha istituito il super green pass si presenta abbastanza ostico, essendo composto attraverso una serie di dettagliati rimandi ad altri articoli di precedenti decreti-legge, in particolare il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Come sempre però il capo di Gabinetto del ministero dell'Interno ha diramato ai prefetti d'Italia una circolare interpretativa che, se non altro, dovrebbe valere come autentica interpretazione della normativa vigente. Prima di analizzare il contentuto del decreto-legge, vale dunque la pena rileggere cosa affermi tale circolare in materia di "spostamenti", essendo sicuramente scritta in modo molto semplice e chiaro:

«Gli artt. 5 e 6 del DL 172 introducono una distinzione tra le certificazioni verdi generate a seguito di vaccinazione o guarigione e le altre certificazioni, generate in base a un test molecolare o antigenico rapido.

L’art. 5 del DL 172, infatti, novellando l’art. 9-bis del decreto-legge 52/2021, prevede che, dal 29 novembre u.s., nelle zone gialla e arancione, solo i soggetti in possesso di una certificazione verde di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (c.d. green-pass rafforzato) possano fruire dei servizi, svolgere le attività ed effettuare gli spostamenti per i quali, nelle medesime zone, siano previste limitazioni o sospensioni ulteriori rispetto a quelle della zona bianca, ai sensi della normativa vigente.

Per effetto della norma in commento, gli stessi servizi, attività e spostamenti saranno assoggettati alla disciplina, di minor rigore, prevista per la zona bianca». 

L'interpretazione appare chiara: se in zona arancione un'attività come quella della "ristorazione" dovrebbe chiudere in base alla normativa anti Covid vigente, l'art. 5 del decreto-legge 172 prevede che invece tale attività sia assoggettata alla «disciplina, di minor rigore, prevista per la zona bianca», ma prevede altresì che a quel punto in zona arancione solo i soggetti in possesso di una certificazione verde di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione, cioè il super green pass, possano fruire del servizio di ristorazione.

Rispetto alla tabella del governo, qualcosa non quadra, poiché nella stessa circolare ai prefetti, a fianco di "servizi" ed "attività" vengono menzionati, coerentemente con il dettato dell'art. 5 del decreto-legge 172, anche per l'appunto gli "spostamenti". Applicando la stessa logica appena vista per l'attività di ristorazione, si dovrebbe dunque ottenere che il limite del confine comunale previsto in zona arancione non trova applicazione e gli spostamenti risultano assoggettati alla disciplina meno rigorosa della zona bianca, ma contestualmente là dove «siano previste limitazioni o sospensioni ulteriori rispetto a quelle della zona bianca», come avviene appunto con il limite del proprio Comune in zona arancione, allora «solo i soggetti in possesso di una certificazione verde di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (c.d. green-pass rafforzato)» possono «effettuare gli spostamenti».

Il comma 2-bis

L'introduzione delle misure differenziate tra chi possiede un green pass da tampone negativo e chi invece il cosiddetto super green pass, normativamente, avviene all'art. 5, comma 1 lettera b) del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Qui si rinvia al già citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, introducendo all'art. 9 bis di quest'ultimo il famigerato comma 2-bis. Dal comma 2-bis, discendono tutti i nostri attuali guai normativi ed interpretativi, o almeno buona parte di essi. Lo riportiamo per esteso, ma è solo la prima porzione che qui ci interessa:

«2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai  sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19  di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al  comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1».

Tralasciando la seconda parte dedicata alla ristorazione, appare evidente come nel testo del decreto-legge in commento compaia esplicito riferimento agli «spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente». In merito a questi ultimi, cioè agli «spostamenti limitati o sospesi», il comma 2-bis ci dice molto semplicemente che «sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19  di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo».

Ora, il problema di questo incomprensibile "pistolotto" di rimandi normativi è che bisognerebbe aver la pazienza di andarsi a prendere i singoli articoli e commi citati, ma il discorso è molto semplice: tali «spostamenti limitati o sospesi», ci dice il passo in questione, «sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19» da avvenuta vaccinazione oppure da avvenuta guarigione, e ai «soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale». Di seguito l'esplicitazione dei rimandi normativi:

Articolo 9, comma 2, lettere

  • a): «Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, (al termine del  ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa  dose di richiamo)»
  • b)Avvenuta guarigione da COVID-19, con  contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da  SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute».
  • c-bis): «Avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ((ciclo  vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di  richiamo)).

Esplicitiamo quindi anche il comma 3, primo periodo, dell'art. 9 bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti ((di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale)) sulla  base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute».

Bene, riassumendo il tutto: gli spostamenti limitati o sospesi in zona arancione, dove è previsto il limite del proprio Comune, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 da avvenuta vaccinazione, da avvenuta guarigione da Covid-19, da avvenuta guarigione anche dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, infine sono consentiti anche ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

In sostanza, oltre ai soggetti under 12 e agli esclusi dalla campagna vaccinale per ragioni di salute, gli unici che possono effettuare gli spostamenti limitati o sospesi, ci dice il decreto-legge 172 del 26 novembre 2021, sono i vaccinati o i guariti, cioè i possessori di super green pass. Come sia possibile che nella tabella ufficiale del governo i titolari di super green pass e i titolari di green pass base, ottenuto cioè tramite tampone negativo, vengano equiparati in materia di "spostamenti con mezzo proprio", resta dunque un bel mistero. 

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