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Lunedì, 20 Marzo 2023
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Capodanno Covid. Zona bianca, gialla e arancione: dove e quando servono green pass base o rafforzato

Dall'uso delle mascherine alle attività sospese: agile vademecum per l'inizio del 2022 segnato ancora una volta dall'emergenza Covid e da un complesso intrico normativo

Dal 25 dicembre, il giorno di Natale, è ufficialmente entrato in vigore il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 approvato dal governo all'unanimità per contenere l'epidemia da Covid-19 nel nostro paese. Il repentino accavallarsi di norme e date, disposizioni alcune solo annunciate ed altrre poi effettivamente stabilite dall'esecutivo, hanno inevitabilmente creato non poco disorientamento tra i cittadini.

Di seguito proveremo brevemente a mettere ordine, cercando di fissare le principali norme previste, la rispettiva data di entrata in vigore e l'applicazione nelle diverse zone di rischio, ovvero la zona bianca, gialla e arancione. Tale suddivisione risulta infatti ancora vigente, per quanto nel concreto mitigata dallo strumento del super green pass, ovvero la certificazione verde rilasciata ai soli vaccinati o guariti che oramai, come vedremo, divenendo obbligatoria per aver accesso a numerosi ambiti sull'intero territorio nazionale, ha nel concreto reso la zona bianca e, dunque, pure quella gialla, molto simili all'area arancione sotto il profilo normativo.

Mascherine: dove, quali e quando?

Partiamo da una cosa tanto semplice quanto oramai divenuta complicata: l'uso della mascherina è in tutto il territorio nazionale obbligatorio, in linea generale, sia all'aperto che al chiuso tanto in zona bianca, quanto gialla, arancione e rossa. L'art. 4 comma 1 del decreto-legge "Natale", infatti, dispone che «dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei  dispositivi di protezione delle vie  respiratorie, anche nei luoghi all'aperto di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca». 

In estrema sintesi, si è tornati esattamente alla disposizione prevista originariamente dal Dpcm del 2 marzo 2021, la cui validità è stata prorogata fino al termine dello "stato di emergenza", ovvero il 31 marzo 2022: «È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto» (Art. 1, comma 1). Vi sono poi tutte le solite situazioni eccettuative, ovvero chi fa sport può non mettere la mascherina e, soprattutto, «non vi è obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi» (Art. 1, comma 2). Naturalmente, anche i «bambini di età inferiore ai sei anni» e «le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina» non hanno l'obbligo di indossare la mascherina (art. 1, comma 3). Tutto questo vale anche nel Veneto dove vige l'ordinanza regionale del presidente Zaia che fa esplicito riferimento in tal senso al medesimo art. 1 del Dpcm 2 marzo 2021.

Il decreto-legge "Natale", tuttavia, ha introdotto anche un'importante novità, ovvero il fatto che in alcune determinate circostanze si debba pure fare attenzione a quale tipologia di mascherina si stia indossando. L'art. 4 comma 2, infatti, specifica che dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero il 25 dicembre 2021, fino alla cessazione dello "stato di emergenza" epidemiologica da Covid-19, ovvero il 31 marzo 2022, «è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2» per accedere agli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per le competizioni e gli eventi sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto (stadi, palazzetti, etc.). Tale obbligo, inoltre, viene introdotto anche per l'utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico (art. 4, comma 3).

Dunque, riassumendo, dal 25 dicembre 2021 fino al 31 marzo 2022 nelle zone di rischio bianca, gialla e arancione è obbligatorio indossare le mascherine Ffp2 nei seguenti ambiti:

  • Mezzi di trasporto pubblico
  • Teatri
  • Cinema
  • Sale concerto
  • Stadi, palazzetti dello sport

Per quanto riguarda teatri, cinema, sale concerto, stadi e palazzetti, il decreto prevede inoltre il divieto di «consumo di cibi e bevande al chiuso», sempre dal 25 dicembre 2021 fino al 31 marzo 2022.

Dove e quando serve il super green pass (vaccino/guarigione)

Il decreto-legge "Natale" ha esteso, di molto, l'ambito di applicazione del super green pass, ovvero il certificato verde Covid ottenuto solo tramite vaccinazione o avvenuta guarigione. Di fatto, l'esito cui è pervenuto il governo è quello di aver trasformato per molti aspetti già la zona bianca, ergo pure quella gialla, in zona arancione. Prima di approfondire questo aspetto, ricordiamo brevemente altre disposizioni essenziali:

  • Dal 25 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022, «sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti». Nel concreto, sono vietati tutti gli eventi in piazza e i "concertoni" che nel periodo di Capodanno sarebbero altrimenti stati previsti. 
  • Sempre dal 25 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022, «sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati».

Veniamo ora alle novità in materia di super green pass introdotte dal decreto-legge "Natale". L'obbligo del certificato verde rafforzato, oltre ai luoghi dove già era previsto, viene esteso a far data dal 10 gennaio 2021 ai seguenti ambiti nelle zone di rischio bianca, gialla e arancione:

  • Accesso a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre.
  • Svolgimento di sport di squadra e accesso a piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso
  • Accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.
  • Accesso ai centri  termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche.
  • Accesso ai parchi tematici e di divertimento.
  • Accesso ai centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente però alle attività al chiuso e ad esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione.
  • Accesso alle attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino. 
  • L'Art. 5 del decreto-legge "Natale", inoltre, stabilisce che dal 25 dicembre 2021 fino alla fine dello "stato di emergenza", ovvero al momento il 31 marzo 2022, il consumo di cibi e bevande al banco, nei servizi di ristorazione al  chiuso, è consentito solo ai titolari di super green pass.
  • In merito all'accesso dei visitatori nelle Rsa, il decreto-legge "Natale" stabilisce che è possibile entrare per far visita a persone accolte nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice solo per i soggetti muniti di green pass rafforzato e contestualmente anche di un tampone negativo, oppure per i soggetti che abbiano il super green pass ma abbiano anche già ricevuto la terza dose. Tale specifica disposizione sarà in vigore «a decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19» (art. 7, comma 1 e 2).

Naturalmente resta poi l'obbligo del super green pass là dove era già previsto e tuttora è in vigore per la zona bianca, gialla e arancione nei seguenti ambiti:

  • Accesso alla ristorazione al chiuso seduti al tavolo.
  • Accesso al servizio di ristorazione interno ad hotel o alberghi che non risulti riservato ai soli clienti della struttura ricettiva.
  • Accesso a competizioni ed eventi sportivi in stadi e palazzetti.
  • Accesso a feste non conseguenti a cerimonie civili e religiose.

Rispetto alla zona bianca ed alla zona gialla, il super green pass risulta poi obbligatorio solo qualora una Regione entri in zona arancione anche nei seguenti ambiti, oltre naturalmente a tutti quelli appena visti:

  • Per accedere a palestre e piscine, sia al chiuso che all'aperto.
  • Per acquistare una qualsiasi tipologia di skipass.
  • Per accedere ai negozi presenti nei centri commerciali durante i giorni festivi e prefestivi, quindi il sabato e la domenica oltre alle feste comandate (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi).
  • Per svolgere sport di contatto, sia al chiuso che all'aperto.
  • Per accedere alle sagre e fiere, anche su aree pubbliche.
  • Per l'accesso a tutte le feste, ivi comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose, serve in zona arancione il super green pass.

Lo stesso decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 ha poi stabilito la riduzione della durata di validità del green pass vaccinale da 9 a 6 mesi a partire dal giorno 1 febbraio 2022. Questo significa che chi abbia ricevuto la seconda dose prima del giorno 1 agosto 2021, a far data dall'1 febbraio 2022 vedrà il proprio super green pass scadere e sarà pertanto "obbligato" a farsi somministrare la cosiddetta terza dose di vaccino per poter rinnovare di altri 6 mesi la validità del proprio certificato verde vaccinale o green pass rafforzato.

Dove e quando serve e può bastare il green pass base

Il decreto-legge "Natale" ha inoltre esteso l'impiego obbligatorio del certificato verde base, ovvero ottenuto tramite tampone con esito negativo, anche all'ambito dei corsi di formazione privati svolti in presenza. Tale disposizione risulta vigente dall'entrata in vigore del nuovo decreto-legge, ovvero il 25 dicembre 2021.

Restano poi ovviamente tutti gli altri ambiti dove il green pass base risulta indispensabile, secondo la tripartizione data anche dalle zone colorate. Ad oggi il certificato verde base serve in zona bianca, gialla e arancione nelle seguenti circostanze:

  • Accesso al luogo di lavoro (salvo ovviamente quelle categorie di lavoratori per le quali è richiesta la vaccinazione obbligatoria). Stessa cosa dicasi per l'accesso alle mense sul luogo di lavoro.
  • Accesso alle università per gli studenti.
  • Alloggio in hotel e strutture ricettive.
  • Accesso al servizio di ristorazione interno ad hotel o alberghi che sia riservato esclusivamente ai clienti della struttura ricettiva stessa.
  • Accesso ad archivi e biblioteche.

Il certificato verde base, anche dopo il 10 gennaio 2022, salvo ovviamente nuovi interventi normativi, risulterà poi sufficiente in zona bianca e gialla (ma non in quella arancione dove è già richiesto il super green pass da vaccinazione/guarigione) nei seguenti ambiti:

  • Acquisto di skipass che consente anche in via non esclusiva l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento.
  • Accesso a sagre e fiere, anche su aree pubbliche.
  • Accesso a convegni e congressi, sia all'aperto che al chiuso.
  • Accesso a feste conseguenti a cerimonie civili e religiose.
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