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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca Centro storico / Piazza Bra

Spostamenti verso le seconde case? Perché il governo rischia di contraddire se stesso

Con il Dpcm 14 gennaio 2021 è davvero possibile andare in una seconda casa fuori Regione anche senza avere una «situazione di necessità», facendo il «rientro all'abitazione»?

Con l'entrata in vigore del nuovo Dpcm 14 gennaio 2021, l'attenzione di molti si è concentrata su un tema specifico, vale a dire le "seconde case" e la possibilità di raggiungerle. Tutto nasce da un'anticipazione fornita dal Corriere della Sera che, citando «fonti di Palazzo Chigi», ha dato il via libera al raggiungimento delle "seconde case", sempre ed ovunque indipendentemente dal colore della Regione di partenza e di quella d'arrivo. Le uniche limitazioni sarebbero da un lato il fatto che a poter raggiungere la propria "seconda casa" sarebbe solo uno stesso nucleo familiare, dall'altro che in caso di "seconda casa" in affitto, quest'ultimo non potrebbe essere "breve", cioè dovrebbe essere superiore al mese altrimenti non ci si potrebbe spostare.

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Ora, in attesa che le Faq del governo certifichino la cosa e che allo stesso modo sia diramata la solita provvidenziale circolare interpretativa del Viminale ai prefetti, il nostro invito è quello di mantenere una certa prudenza (aggiornamento: la circolare è stata emanata e non contempla in modo esplicito l'ipotesi delle "seconde case" fuori Regione). Il motivo è semplice, e cioè che se davvero il governo certificherà la possibilità di spostarsi tra Regioni diverse, senza avere una «situazione di necessità», per raggiungere la propria "seconda casa" sulla scorta del Dpcm 14 gennaio 2021, finirebbe con il contraddire se stesso. Il ragionamento sostenuto dalle colonne del Corriere della Sera è il seguente: nel Dpcm del 3 dicembre 2020 si diceva esplicitamente che gli spostamenti tra Regioni erano vietati, ma si aggiungeva altrettanto esplicitamente che era comunque consentito «il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione» e, tuttavia, veniva scritto nel decreto «con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o provincia autonoma». Il fatto che quest'ultima formulazione sia scomparsa nel Dpcm 14 gennaio 2021, autorizzerebbe a credere che allora il raggiungimento fuori Regione della propria "seconda casa" risulterebbe sempre legittimo.

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A nostro avviso però tale interpretazione finirebbe con l'essere in contrasto con quanto il governo ha sin qui disposto in materia di spostamenti e mobilità. Per capire meglio, facciamo riferimento al Dpcm del 17 maggio 2020 che andava ad inserirsi nel quadro normativo tracciato dal decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33. In quest'ultimo, infatti, compariva esplicitamente questa formulazione:

«Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».

Come si può ben vedere dal testo, anche in questo caso non si faceva alcun riferimento esplicito alle "seconde case" fuori Regione, semplicemente si diceva che erano vietati gli spostamenti in una Regione diversa da quella in cui ci si trovava, salvo motivi di lavoro, assoluta urgenza o motivi di salute. Poi si diceva che era possibile comunque rientrare al domicilio, abitazione o residenza. Nel corso della seconda ondata rispetto alla prima, dal punto di vista delle norme, è sparito il concetto di "assoluta urgenza", sostituito dall'esclusivo riferimento alla "situazione di necessità" anche per gli spostamenti tra Regioni. Nel periodo tra il 17 maggio ed il 2 giugno 2020 gli spostamenti verso le "seconde case" furono possibili solamente all'interno della propria Regione, non fu affatto concesso raggiungerle al di fuori di essa proprio perché gli spostamenti tra Regioni diverse risultavano soggetti a restrizioni. Eppure il riferimento al rientro presso il domicilio, abitazione e residenza compariva esattamente nella stessa formulazione dei più recenti decreti del 14 gennaio 2021.

Oggi, con il Dpcm 14 gennaio 2021 che si inserisce nel quadro normativo disegnato dal decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, è stato stabilito che «dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione». Il fatto che sia consentito il rientro all'abitazione, permette davvero di interpretare le norme nel senso della possibilità di raggiungere la propria "seconda casa" anche al di fuori della propria Regione? Se la risposta è "sì", allora bisogna anche spiegare perché dal 17 maggio 2020 al 2 giugno 2020 al contrario la risposta dello stesso governo fu "no". 

Ad oggi in zona gialla, a livello generale, ci si può spostare dentro la propria Regione, in zona arancione dentro il proprio Comune, mentre in zona rossa anche solo per uscire di casa e muoversi dentro il proprio Comune vi è bisogno di una motivazione valida: lavoro, necessità o salute. Secondo l'interpretazione che cita le suddette «fonti di Palazzo Chigi», vi sarebbe una nota del governo che affermerebbe che per «abitazione si intende dunque anche una seconda dimora, anche in affitto». Il problema, tuttavia, come già sottolineato, è che il governo stesso aveva dato in precedenza un'esplicita definizione del concetto di "abitazione" che, giuridicamente, non ne possiede una a differenza di "domicilio" e "residenza". Le Faq ufficiali pubblicate sul sito del governo spiegano ad oggi, in attesa del nuovo aggiornamento, che per "abitazione" ai fini dell'applicazione dei Dpcm bisogna intendere «il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze».

È evidente che se sono proprietario di una "seconda casa" in montagna, al lago o al mare nella quale mi reco 20 giorni all'anno, questa non ha nulla a che vedere con il concetto di "abitazione" per come il governo lo ha sin qui inteso, motivo per cui tra il 17 maggio ed il 2 giugno 2020 gli spostamenti verso le "seconde case" fuori Regione furono appunto vietati, anche senza che vi fosse un esplicito riferimento nel Dpcm o nel decreto-legge del 17 e del 16 maggio scorsi, per l'appunto, alle "seconde case". Oggi le cose stanno per cambiare? Tutto bene, a parte l'incoerenza.

Sta di fatto che se così fosse, con l'ufficialità del cambio di registro interpretativo, chi fosse proprietario di una "seconda casa" godrebbe certamente di un grande vantaggio, potendo spostarsi ad esempio da una Regione zona rossa in un'altra zona gialla, dove possegga la sua "seconda casa", facendo valere il presunto "rientro all'abitazione", per poi poter condurre la propria vita, magari durante il weekend (essendo proprietario, il tema dell'affitto "breve" non si porrebbe), secondo le regole meno restrittive proprie della zona gialla. Quindi frequentare bar, ristoranti e via di seguito. E pensiamo poi se e quando ci saranno Regioni zona bianca, beato il proprietario di una "seconda casa" ubicata in una Regione zona bianca! Mentre per mesi da maggio a giugno 2020 fidanzati che vivevano a pochi chilometri, ma separati da un confine regionale, hanno dovuto rinunciare a vedersi. A saperlo prima sarebbe bastato loro affittarsi una "seconda casa" per un mese e un giorno.

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