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Spostamenti in zona gialla, arancione, rossa e tra Regioni di colore diverso: il Dpcm dei dubbi

Come e quando è possibile spostarsi in zona gialla? E in quella arancione? Tra Comuni? Tra Regioni con colore diverso? In base a quali motivazioni? Certezze, ma anche dubbi

Il nuovo Dpcm che entrerà in vigore da venerdì 6 novembre, ha nuovamente sottoposto gli spostamenti delle persone fisiche ad una serie di vincoli e limitazioni, in modo differente ma anche interconnesso per le tre aree di rischio (gialla, arancione e rossa). Nel presente articolo cercheremo di affrontare la complessità delle varie opzioni e, in taluni casi, anche le ambiguità che a nostro parere restano da risolvere. 

Il Veneto è "zona gialla": cosa si può fare e cosa è vietato nel nuovo Dpcm da venerdì

Spostamenti in zona gialla e verso zone gialle

È la casistica più semplice e che riguarda Verona ed il Veneto in prima battuta: gli spostamenti sono limitati nella fascia oraria che va dalle ore 22 della sera alle ore 5 del mattino seguente. In questo orario di cosiddetto "coprifuoco" tutti gli spostamenti ammessi sono solo quelli motivati da «comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». Per tale ragione, qualora ci si trovi a doversi spostare tra le 22 e le 5 del mattino sarà necessario utilizzare l'autocertificazione degli spostamenti (che potete scaricare qui).

Oltre a ciò, per la "zona gialla" il Dpcm esprime anche una «forte raccomandazione» per l'altra porzione della giornata, cioè quella tra le 5 del mattino e le ore 22 della sera, di «non spostarsi» sia con i mezzi pubblici e privati, salvo che «per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi». 

Scarica il Dpcm del 3 novembre 2020

Facciamoci alcune domande: se da una Regione gialla, poniamo il Veneto, voglio andare in un'altra Regione gialla, poniamo l'Emilia Romagna o il Trentino, posso farlo? E, ancora, devo usare l'autocertificazione? Eliminiamo la casistica più semplice: tra le ore 22 e le ore 5 del mattino serve senz'altro l'autocertificazione e dunque anche una «comprovata esigenza lavorativa», una «situazione di necessità», oppure dei «motivi di salute». Durante invece il resto della giornata, tra due Regioni gialle gli spostamenti non sono soggetti a restrizioni, questo perché secondo una formula contenuta nel Dpcm agli articoli 2 e 3, le Regioni gialle parrebbero (a differenza di quelle arancioni e rosse) da considerarsi «territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti», salvo appunto che nella fascia oraria del "coprifuoco" tra le 22 e le 5. 

Vi è però la «forte raccomandazione» a non spostarsi anche durante la giornata, ma qui vengono inserite nel Dpcm pure altre deroghe rispetto alle tre citate in precedenza per il "coprifuoco" (esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute), vale a dire anche «esigenze di studio» e «per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi». Dunque, se dal Veneto voglio andare in Trentino, due Regioni gialle, per «esigenze di studio» posso farlo tra le ore 5 del mattino e le 22 senza tenere conto della «forte raccomandazione» a non spostarmi anche durante la giornata e senza autocertificazione. Stesso discorso se voglio spostarmi durante il giorno (tra le 5 del mattino e le 22 della sera) dal Veneto all'Emilia Romagna «per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi».

Facciamo un esempio al limite: poiché allenarsi sportivamente in forma individuale in zona gialla è un'attività ammessa, un appassionato ciclista che voglia fare il giro del lago di Garda potrebbe legittimamente varcare il confine con il Trentino (zona gialla), mentre una volta giunto al confine con la Regione Lombardia (zona rossa) vedremo in seguito che le cose si complicano di molto. Quanto detto per gli spostamenti tra Regioni gialle diverse, vale evidentemente a maggior ragione anche tra Comuni diversi interni ad una stessa Regione gialla. In aggiunta, va ricordato per completezza che una circolare ai prefetti aveva già chiarito come la «forte raccomandazione», se disattesa non comporti sanzioni.

Italia divisa dai colori dal 6 novembre 2020-2

Italia divisa dai colori dal 6 novembre 2020

Spostamenti in zona arancione

In questa casistica il grado di complessità aumenta: il Dpcm all'Art. 2 comma 4 lettera a) dispone: «È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». I «territori di cui al comma 1» sono nei fatti le Regioni inserite nella fascia di rischio arancione, cioè dal 6 novembre Puglia e Sicilia. Secondo il Dpcm, dunque, si potrà entrare ed uscire in una Regione arancione solo in caso di «comprovate esigenze lavorative», per delle «situazioni di necessità», o ancora per dei «motivi di salute», sempre certificando la sussistenza di tali motivazioni tramite il modulo dell'autocertificazione. Dunque, se un cittadino veronese avesse una seconda casa da raggiungere in Sicilia, ebbene, dal 6 novembre non potrebbe farlo non sussistendo uno dei precedenti motivi indicati. 

Per le zone arancioni, il Dpcm prevede però che «sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita», così come che «è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». È quindi consentito ai genitori portare i figli a scuola, così come se un cittadino pugliese si trovasse a Verona il giorno in cui entrerà in vigore il nuovo Dpcm (6 novembre 2020), potrà sempre fare rientro alla propria residenza qualora questa sia stabilita, poniamo, a Bari.

Il Dpcm per le zone arancioni prevede inoltre un'altra possibilità: «Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto». Questo parrebbe voler dire che partendo da un «territorio non soggetto a restrizioni negli spostamenti», cioè intendiamo noi una Regione gialla (ma su questo è auspicabile una conferma ufficiale) se ne volesse raggiungere un altro dello stesso tipo, cioè un'altra Regione gialla, è consentito transitare anche attraverso una Regione arancione. Esemplificando: un abitante della Basilicata (Regione gialla) può attraversare una porzione della Puglia (Regione arancione) per raggiungere il Molise che è un'altra Regione gialla. Ed in questo caso, cioè quello del transito attraverso una Regione arancione partendo da una gialla per giungere ad un'altra gialla, parrebbe non essere nemmeno necessaria l'autocertificazione degli spostamenti (sempre sottinteso in orario non di "coprifuoco").

Per le Regioni arancioni, tuttavia, il Dpcm impone un'altra restrizione: «È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune». Questo significa che da venerdì chi vive in una Regione arancione non può spostarsi dal proprio Comune di residenza, domicilio o dove comunque abita, fatte salve le «esigenze lavorative», le «esigenze di studio», i «motivi di salute», le «situazioni di necessità», o infine per «usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale Comune».

La domanda essenziale a questo punto che secondo noi va posta con assoluta chiarezza è la seguente: che cos'è una «situazione di necessità»? Il tema è oggi determinante anche per le zone rosse, non solo quelle arancioni e gialle, poiché nella precedente esperienza di lockdown i Dpcm di marzo ed aprile avevano istituito una distinzione tra «situazioni di necessità» e «situazioni d'urgenza». Oggi si parla di «situazioni di necessità» in via esclusiva, ma ricordiamo che tra queste, ad esempio, rientra anche la possibilità di recarsi in un qualsiasi esercizio commerciale legittimamente aperto per compiervi degli acquisti, oppure è una «situazione di necessità» anche l'andare dal parrucchiere per tagliarsi i capelli (parrucchieri che peraltro sono aperti persino in zona rossa). Ma allora, domandiamo, se per un abitante di una Regione arancione viene detto che gli spostamenti in un Comune diverso dal proprio di residenza o domicilio sono vietati, salvo «situazioni di necessità» (tra le altre motivazioni), vuol forse dire che un cittadino del Comune di Bari può spostarsi legittimamente per andare a tagliarsi i capelli nel Comune di Brindisi?

Stesso discorso eventualmente per l'andare a fare la spesa al supermercato in un altro Comune, andare in profumeria (che sono aperte) o in libreria e tutti gli altri esercizi commerciali che il Dpcm non ha sospeso. Esitiamo nell'affermarlo, in attesa di FAQ o circolari ai prefetti, ma nel Dpcm non compare ad esempio la prescrizione esplicita che ci si debba rivolgere agli esercizi commerciali più vicini a casa, né per le Regioni arancioni e addirittura nemmeno, come vedremo, per le Regioni rosse. Ricordiamo invece che sei mesi fa durante il precedente lockdown, i Dpcm prevedevano che tra Regioni diverse (o tra Comuni diversi) fossero solo le «situazioni d'urgenza», cioè quelle improcrastinabili per la loro gravità (oltre alle esigenze di lavoro e i motivi di salute), a consentire gli spostamenti (e non le «situazioni di necessità»). Oggi appare qui esservi molta ambiguità e quindi tanto più margine alla discrezionalità dei cittadini che, sulla base di un proprio gusto personale, potrebbero far valere, in una Regione arancione, la «situazione di necessità» dell'andare a far la spesa al supermercato anche in un esercizio commerciale che si trovi al di fuori del proprio Comune di residenza.

Italia divisa dai colori dal 6 novembre 2020

Italia divisa dai colori dal 6 novembre 2020

Spostamenti nelle zone rosse

Si tratta della casistica più restrittiva possibile, ma che riguarda da vicino molte Regioni gialle, ad esempio il Veneto, essendo confinanti con delle Regioni rosse, quali ad esempio la Lombardia. Non ripeteremo, ovviamente, tutti i dubbi appena espressi circa il tema delle «situazioni di necessità» in relazione agli spostamenti nelle Regioni arancioni, ma ci limitiamo ad evidenziare come tali dubbi si ripresentino anche e persino per le zone rosse. L'Art. 3 comma 4 lettera a) del Dpcm, infatti, prescrive quanto segue: «È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute».

In sostanza, per le Regioni rosse si ripresenta una condizione simile al lockdown di marzo ed aprile. Gli spostamenti sono vietati «in entrata e in uscita» di una Regione rossa, ma anche al suo interno, salvo che per «spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». Detto in breve, in una Regione rossa quando si esce di casa bisogna avere un motivo valido per farlo, cioè lo spostamento deve essere sempre finalizzato all'assolvimento o di «esigenze lavorative», o di «situazioni di necessità», ovvero per «motivi di salute» (c'è poi la possibilità dell'attività motoria «in prossimità della propria abitazione» e dell'attività sportiva di cui non si specifica la distanza da casa!). Come dicevamo per le Regioni arancioni, un esempio di «situazione di necessità» è recarsi in un esercizio commerciale legittimamente aperto, cioè la cui attività non è stata sospesa dal Dpcm. Anche in una zona rossa, dunque, è possibile uscire di casa per andare a fare la spesa al supermercato oppure spostarsi per andare dal parrucchiere (che sono aperti) e assolvere alla «situazione di necessità» di farsi tagliare i capelli. 

Il problema, tuttavia, è che anche in questo caso vi è un'enorme ambiguità, peraltro ben evidente nella grafica che il Governo e lo stesso premier Conte hanno utilizzato per esemplificare le norme nelle tre diverse zone. La grafica della zona rossa, infatti, riporta la seguente dicitura testuale in merito agli spostamenti:

«È vietato ogni spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro».

Grafica governo spostamenti zona rossa

Grafica governo spostamenti zona rossa

Inspiegabilmente, nella grafica i motivi di deroga al divieto sugli spostamenti vengono riferiti solo ed esclusivamente agli spostamenti «all'interno del proprio Comune», mentre viene riportata la dicitura secca (e senza deroghe): «Vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro». Il che significherebbe, banalmente, che se una persona vive a Sirmione (Lombardia cioè zona rossa) ma lavora in ospedale a Peschiera del Garda (Veneto zona gialla) non potrebbe varcare il confine regionale perché il Dpcm non contemplerebbe la deroga delle «comprovate esigenze lavorative» per gli spostamenti «da una Regione all'altra» qualora una di queste sia definita zona rossa. In realtà, come abbiamo già visto, il testo del Dpcm non parrebbe affermare questo, ma al contrario vi si legge:

«È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». 

Art. 3 Dpcm 3 novembre 2020 comma 4 lettera a)

Art. 3 Dpcm 3 novembre 2020 comma 4 lettera a)

L'ambiguità però è duplice, perché anche considerando la formulazione contenuta nel Dpcm, si tratta di capire che cosa siano esattamente i «territori di cui al comma 1». Questi ultimi, infatti, al comma 1 dell'Art. 3 del Dpcm, vengono indicati non come Comuni, bensì come quelle «Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 4" e con un livello di rischio "alto" di cui al citato documento di Prevenzione». Ma questo allora vorrebbe dire che quando nel successivo comma 4 lettera a) dell'Art. 3 del Dpcm si legge che, dapprima, «è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1» e poi «nonché all’interno dei medesimi territori», la parola «territori» sarebbe da intendersi equivalente a «Regioni», e non a Comuni (di cui nel Dpcm non si fa mai menzione per le zone rosse).

Pertanto, paradossalmente, una «situazione di necessità» (tagliarsi i capelli, fare la spesa) consentirebbe a chi abita in una Regione rossa di spostarsi ovunque nel «medesimo territorio» identificato al comma 1 dell'Art. 3, cioè appunto l'intera Regione definita "zona rossa". La dicitura «vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro» inserita nella grafica utilizzata dal premier Giuseppe Conte per spiegare le regole sugli spostamenti nelle Regioni rosse, non parrebbe cioè trovare riscontro nel Dpcm. Quest'ultimo parrebbe invece consentire la mobilità interregionale, ma anche intercomunale interna alla zona rossa, per «comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute». Su questo, evidentemente, non si può però che attendere l'auspicabile chiarimento da parte del ministero dell'Interno. 

Al netto di quanto detto finora, anche in zona rossa il Dpcm ribadisce che «sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita». Inoltre è sempre consentito «il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Infine, anche in questo caso, il Dpcm prescrive che «il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto». Come per le Regioni arancioni, se partendo da una Regione gialla (Veneto) devo raggiungere un'altra Regione gialla (Liguria) ma si rendesse necessario attraversarne una rossa (Lombardia), la cosa parrebbe di per se stessa consentita dal Dpcm, a prescindere dalle motivazioni dello spostamento.

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